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"Gli obblighi di fornitori, fabbricanti, venditori e noleggiatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
17/09/2014 - Per impedire la
costruzione e immissione nel mercato di attrezzature di lavoro potenzialmente
pericolose e per rendere più efficace la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, il legislatore ha optato per il coinvolgimento di vari
soggetti esterni all’azienda - progettisti,
fabbricanti, fornitori, installatori, ... - nel sistema della sicurezza sul
lavoro.
Ne abbiamo parlato qualche
settimana fa a proposito dei progettisti
e installatori e continuiamo a farlo oggi con riferimento invece a
fornitori, fabbricanti, venditori e
noleggiatori.
La fonte che utilizziamo per
affrontare la normativa e presentare gli obblighi di questi soggetti è ancora il
breve saggio (
Working Paper)
pubblicato da
Olympus nel mese di maggio
2014 dal titolo “
Gli obblighi dei
progettisti, fornitori e installatori” e a cura di Danilo Volpe (avvocato
del Foro di Trani).
Il documento ricorda che i
fabbricanti e fornitori sono i
destinatari degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel primo comma
dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008.
Il primo comma indica che
sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La
ratio di questa norma è in chiara sintonia con le finalità e gli
obiettivi dell’intero Testo Unico: “assicurare la tutela e l’integrità fisica
del lavoratore coinvolgendo nel dovere di sicurezza anche soggetti estranei al
rapporto di lavoro ma il cui operato finisce ugualmente per influire sulla
salubrità e sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro”.
I
fabbricanti nello svolgimento della loro attività devono rispettare
varie normative e in particolare il d.lgs. 17/2010, che ha recepito la Direttiva
Macchine 2006/42/CE e ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n.
459.
È lo stesso d.lgs. 17/2010 a
fornire anche una dettagliata definizione di “fabbricante”. Cioè la ‘
persona fisica o giuridica che progetta e/o
realizza una macchina o una quasi-macchina
oggetto del presente decreto ed è responsabile della conformità della
macchina o quasimacchina ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio
nome o marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito
sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul
mercato o mette in servizio una macchina o quasi-macchina oggetto del presente
decreto’.
Inoltre il decreto fissa il
“divieto di immettere sul mercato macchine che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici e dei beni” e
fornisce “un dettagliato
elenco di
obblighi che il fabbricante deve osservare prima dell’immissione sul
mercato e/o messa in servizio della macchina. Egli o il suo mandatario,
infatti, deve: accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I e
che sia disponibile il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A;
fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; espletare
le appropriate procedure di valutazione della conformità; redigere la dichiarazione CE di
conformità e accertarsi che la stessa accompagni la macchina; apporre la
marcatura ‘CE’”.
Il saggio, che vi invitiamo a
leggere integralmente, si sofferma poi sull’importanza che riveste la
marcatura CE. Infatti “dottrina e
giurisprudenza, le hanno attribuito una ‘presunzione relativa di conformità’
alla normativa prevenzionale: chi pone in uso la macchina marcata CE, quindi,
può legittimamente fare affidamento su tale conformità, salvo che non emergano
evidenti difetti e/o carenze di protezione, che l’utilizzatore ha comunque
l’obbligo di eliminare, rimuovendo la situazione di pericolo”.
Il datore di lavoro “deve dunque mettere
a disposizione dei propri dipendenti macchine e attrezzature che soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute sul
lavoro. Anzi, ancor prima, vale a dire al momento della scelta dei macchinari
stessi, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione
dei rischi che i medesimi possono eventualmente comportare, adottando tutti
gli opportuni accorgimenti e le misure tecniche ed organizzative necessarie per
ridurli nei limiti tollerabili. Ciò, ovviamente, non vale per carenze occulte,
non rilevabili
ictu oculi
dall’utilizzatore con la diligenza professionale imposta dal sistema
prevenzionale interno: in questo caso, infatti, sarà il costruttore a
rispondere in via esclusiva”.
Riguardo poi ai
fornitori, cioè a
venditori, noleggiatori e concedenti in uso i beni citati dall’art.
23, comma 1, il saggio ricorda che circa il concetto di “vendita”,
“giurisprudenza e dottrina hanno operato una sorta di estensione soggettiva
della portata degli obblighi contenuti nell’art. 23, comma 1, ampliando sia la
definizione di venditori che quella di acquirenti”.
L’orientamento giurisprudenziale
“ha sempre ritenuto che il
divieto di
vendita di macchine non conformi alla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro, non debba essere limitato agli industriali o ai commercianti, ma
estendersi a qualsiasi altro soggetto che esegua anche una sola vendita;
giungendo, recentemente, ad estenderlo anche all’amministratore dell’impresa cui
siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti la
commercializzazione dei prodotti” [1].
Inoltre “giurisprudenza e
dottrina hanno fornito un’interpretazione estensiva anche delle nozioni di
‘noleggio’ e ‘concessione in uso’, ritenendone la sussistenza ogniqualvolta vi
sia un’attività negoziale diretta ad assicurare l’utilizzazione ovvero a far
conseguire il godimento dei beni indicati dall’art. 23, comma 1. In
particolare, per ciò che concerne
il noleggio, si è giunti perfino a ritenerne la sussistenza quando il
concedente mette a disposizione dell’utilizzatore non solo il macchinario, ma
anche una persona con una specifica competenza al suo utilizzo” [2].
Gli obblighi dei
concedenti in locazione finanziaria
sono disciplinati invece dal secondo comma dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008 il
quale indica che
in caso di locazione
finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità,
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
La disciplina degli obblighi del
locatore finanziario, ricorda il saggio, “non è stata sempre così chiara e
lineare”. Un significativa modifica normativa – introdotta nel D.Lgs. 626/1994
con il “correttivo” d.lgs. 242/1996 - prevede che ‘
chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge’.
E l’art. 23 del d.lgs. 81/2008 ha
“sostanzialmente confermato il contenuto di tale norma, apportandovi
esclusivamente modifiche letterali che non incidono affatto sul suo significato
sostanziale”. Insomma per il concedente in locazione finanziaria “viene sancito
un obbligo meramente formale: egli, quando le macchine oggetto della
concessione siano assoggettate a forme di certificazione o di omologazione,
deve esclusivamente garantire che le stesse siano accompagnate da tutti i
relativi documenti”.
In particolare “per le macchine
immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 il concedente
dovrà semplicemente accertare che la macchina sia accompagnata dalla
documentazione obbligatoria corredata alla marcatura CE. Per le macchine già in
servizio prima di tale data e che possono tornare nella disponibilità della
società di leasing, con possibile successiva ricollocazione nel mercato, deve
applicarsi l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008; esso impone a chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o attrezzature da
lavoro costruite o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, di attestare sotto la propria
responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai
requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del medesimo T.U.”.
Concludiamo segnalando che il
saggio di Danilo Volpe si sofferma brevemente anche sul caso particolare del
curatore fallimentare “che, nell’ambito
delle relative procedure concorsuali, si trovi a dover liquidare e vendere
macchine non a norma”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori”, a
cura di Danilo Volpe - Avvocato del Foro di Trani, Working Paper di Olympus
35/2014 (formato PDF, 253 kB).
RTM
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