News
"La valutazione dei rischi e i compiti indelegabili del datore di lavoro "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
18/09/2014 - L'articolo 2 comma 1 lett. q) del D.Lgs.
n. 81/2008 definisce la «valutazione dei rischi» come ‘
valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’
organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione
e ad elaborare il
programma delle misure atte a
garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
L'art. 17 del D.Lgs. n.
81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili del
datore di lavoro”, prevede che:
“
1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b)
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi”.
Indelegabilità non significa ovviamente
impossibilità di effettuare detta valutazione avvalendosi di altre e più
specifiche professionalità: significa solamente che eventuali carenze di detta
valutazione configureranno una responsabilità comunque ascrivibile al datore di
lavoro.
Esistono dunque compiti non
delegabili in quanto ontologicamente collegati alla funzione dell’imprenditore,
come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la dislocazione,
sempre su un piano generale, delle risorse.
Ed infatti la
responsabilità del titolare dell’azienda non è esclusa, pur in
presenza di una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause
strutturali [Cass. Sez. I 24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, Cass.
Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, Cass. Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc.
Bonaccorsi], così come qualora sia risultata carente o insufficiente la capacità
di spesa [Cass. Sez.
III 30 agosto 2000 n. 93378, Guardone].
In una vicenda processale di particolare rilievo la
Cassazione ha ribadito, in ottemperanza al citato dettato normativo, che la delega pur valida conferita dall’imputato ad altro
soggetto “
non vale... ad esonerarlo da responsabilità,
essendo taluni
obblighi, tra cui quello di
valutare i rischi connessi all'attività di impresa e di individuare le misure
di protezione,
ontologicamente connessi alla funzione ed alla qualifica
propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente trasferibili”
(Cassazione Sezione IV - Sentenza
n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres. Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli
- Ric. V. G. ). In
questo caso specifico la Cassazione ha riconnesso le omissioni colpevoli a
carico dell'Amministratore delegato e del comitato esecutivo per la mancata valutazione
del rischio incendio e quindi a causa dell’omessa individuazione delle
corrispondenti misure di prevenzione e protezione, quindi ad obblighi di natura
indelegabile che non potevano non gravare su detto soggetto.
Cosa dice la giurisprudenza
1)
Obblighi così
ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di
lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri
soggetti.
Con la legislazione prevenzionistica vigente ”
si sono
distinte le funzioni e la posizione di garanzia che è propria del datore di
lavoro e non è delegabile a terzi dalle funzioni delegabili. In questo modo si sono enucleati degli obblighi così
ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di
lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri
soggetti, sia pure prescelti ed espressamente delegati dal titolare. Si
tratta dei compiti di valutazione dei rischi connessi all'attività d'impresa di
individuazione delle misure di prevenzione e dei mezzi di protezione, di
definizione del programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornitura
dei dispositivi necessari di protezione individuale, di designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione” [ Cassazione VI Penale – n. 14192/2006 del
21.4.2006].
2)
Obbligo di valutare
tutti i rischi
“
Il datore di lavoro non è tenuto ad elaborare
personalmente il piano di sicurezza [documento di valutazione di tutti i
rischi], ma dovrà scegliere gli esperti che lo faranno, fissando i tempi ed i
modi delle forme di controllo della loro attività senza rimettere ad altri
l'incarico di assumere questa iniziativa ed una volta ottenuto il piano dovrà
reperire le risorse, organizzare le strutture e distribuire i compiti fra i
suoi collaboratori per renderlo operante” [Cassazione - VI Penale -
Sentenza n. 14192/2006 – 21.4.2006].
3)
Inadeguata
valutazione dei rischi e responsabili
“La non delegabilità di funzioni non
significa che il datore di lavoro non possa servirsi di persone maggiormente
competenti e qualificate per la valutazione del rischio e la redazione del documento
di valutazione del rischio. Significa solo che questi compiti rimangono suoi e
il documento conserva questa provenienza.
il datore di lavoro ha un obbligo preciso di informarsi
preventivamente sui rischi presenti nell'azienda ai fini della loro valutazione
e di verificare successivamente se il documento redatto affronti adeguatamente
i temi della prevenzione e della protezione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali tenendo conto delle informazioni acquisite
sull'esistenza dei rischi. Solo se abbia curato lo svolgimento da parte sua di
questi compiti potrà anche rimettersi, per l'accertamento e l'adozione delle
scelte tecniche idonee a contrastare i rischi e che abbiano carattere di
specializzazione da lui non posseduta, alle conclusioni di un consulente
interno od esterno sulle quali non abbia la competenza necessaria per
interloquire.
Insomma se la non delegabilità ha un senso il datore di
lavoro ha l'obbligo di valutare le capacità tecniche di chi redige
materialmente il documento, di valutare preventivamente quali siano i rischi
ritenuti maggiormente significativi all'interno dell'azienda, di verificare se
questi rischi siano stati presi in considerazione nel documento e se siano
state prospettate soluzioni idonee a contrastarli. Se a questi obblighi il
datore di lavoro abbia adempiuto non potrà essere ritenuto responsabile di una
scelta tecnica errata da lui non controllabile (se non con la scelta di altra
persona tecnicamente qualificata: ma in questo modo si andrebbe all'infinito).
Questo assetto consente di contemperare il principio della non delegabilità con
l'esigenza di impedire la violazione del principio della personalità della
responsabilità penale creandosi surrettiziamente una responsabilità penale da
«posizione» che configurerebbe un caso di responsabilità oggettiva” [ Cassazione
IV penale - n. 4981 del 6.2.2004 c.d. Caso Galeazzi].
4)
Inderogabilità e
indelegabilità della posizione di garanzia strutturale del datore di lavoro
La Cassazione “in plurime sentenze, ha già
avuto modo di statuire che nelle
imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione
degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di
lavoro,
gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di
amministrazione (Cass. Pen. Sez. 4, n.38991 del 4/11/2010,
Quaglierini, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 6280 del 08/02/2008, Mantelli, Rv.
238959; Sez. 4, n. 988 del 14/01/2003, Macola, Rv. 226699).
Infatti, anche di fronte alla presenza di una
eventuale delega di gestione
conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri
di deliberazione e spesa,
tale situazione può ridurre la portata della
posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma
non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i
doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento
sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
In una fattispecie relativa ad impresa il
cui processo produttivo prevedeva l' utilizzo
dell'amianto e che aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di
inalazione delle relative polveri, si è ritenuto che, pur a fronte
dell'esistenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria
amministrazione e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti i
singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, gravasse su
tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare
sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, il cui radicale
mutamento - per l'onerosità e la portata degli interventi necessari - sarebbe
stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle
malattie professionali. Ciò è in perfetta sintonia con quanto previsto
dall'art. 2392 c.c., in tema di s.p.a. e vigente all'epoca dei fatti. Tale
disposizione, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo,
stabilisce che anche se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più
amministratori, gli altri componenti “sono solidalmente responsabili se non
hanno vigilato sul generale andamento della gestione...” (Sez. 4, n. 988 del
11/07/2002, Macola, cit.).
In sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai
deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni;
quando invece sono
determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane
la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del
consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il
principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il
quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di
vigilanza ed intervento sostitutivo.
In definitiva, anche in presenza di una delega
di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in
materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti
del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale
complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte
aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni
che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro
(così in motivazione, Sez. 4, n. 38991 del 2010, Quaglierini, cit.) [ Cassazione
Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2014, n. 4968 - Delega di funzione e
inderogabilità della posizione di garanzia del delegante].
Rolando Dubini, avvocato in Milano
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1146 volte.
Pubblicità