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"In arrivo controlli sui contratti immobiliari registrati online, multe per quelli senza APE"
fonte www.edilportale.com / Normativa
22/09/2014 - Collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello sviluppo
economico per scoprire le irregolarità negli Attestati di Prestazione
Energetica (APE); abolizione della comunicazione all’Agenzia delle
Entrate per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici che
usufruiscono del 65% e che proseguono per più periodi di imposta.
Sono queste le novità della bozza di decreto sulla semplificazione fiscale, approvata venerdì dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Delega Fiscale.
Irregolarità nell’APE
Il DL 145/2013, convertito dalla Legge 9/2014, ha stabilito che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’ APE non sono nulli, come inizialmente previsto, ma vengono puniti con una multa da 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato entro quarantacinque giorni.
La normativa al momento vigente prevede che gli accertamenti devono essere condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma, si legge nella relazione illustrativa del decreto, non si tengono in considerazione le modalità telematiche di registrazione dei contratti, che prevedono la registrazione automatica dell’atto al momento della ricezione del file telematico, non consentendo di allegare altri documenti.
Il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione con i Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello RLI, senza allegazione dell’atto né dei relativi allegati. Qualsiasi disposizione che determini la presentazione di questi documenti, anche in momenti successivi alla registrazione, contrasta con le finalità di semplificazione e comporta un aggravio dei costi di gestione.
Per superare queste criticità, il testo propone un sistema di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico. Attraverso la realizzazione di un flusso telematico di informazioni, il Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le dovute sanzioni.
Ecobonus e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Al momento, il DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, impone a chi sta realizzando interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 65% (ex 55%), di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un anno all’altro. La comunicazione va inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese. In caso contrario è prevista una sanzione pecuniaria da 256 a 2.065 euro.
Per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che decidono di investire nella riqualificazione, il decreto prevede di abolire questo adempimento.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti non dovranno quindi riaddebitare in fattura queste spese al committente e non potranno considerarle come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
Spese di rappresentanza
Secondo la disciplina al momento vigente, le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.
Si tratta di differenza crea complicazioni per le imprese, tanto che il decreto ha equiparato i due limiti portandoli entrambi a 50 euro.
Ricordiamo che quello di venerdì è stato il secondo esame del Consiglio dei Ministri sul decreto per la semplificazione fiscale. Il testo era stato predisposto infatti dal Governo a giugno e aveva affrontato l’esame e i rilievi delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo il via libera di venerdì, il decreto tornerà nuovamente in Parlamento e successivamente in Consiglio dei Ministri.
Sono queste le novità della bozza di decreto sulla semplificazione fiscale, approvata venerdì dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Delega Fiscale.
Irregolarità nell’APE
Il DL 145/2013, convertito dalla Legge 9/2014, ha stabilito che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’ APE non sono nulli, come inizialmente previsto, ma vengono puniti con una multa da 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato entro quarantacinque giorni.
La normativa al momento vigente prevede che gli accertamenti devono essere condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma, si legge nella relazione illustrativa del decreto, non si tengono in considerazione le modalità telematiche di registrazione dei contratti, che prevedono la registrazione automatica dell’atto al momento della ricezione del file telematico, non consentendo di allegare altri documenti.
Il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione con i Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello RLI, senza allegazione dell’atto né dei relativi allegati. Qualsiasi disposizione che determini la presentazione di questi documenti, anche in momenti successivi alla registrazione, contrasta con le finalità di semplificazione e comporta un aggravio dei costi di gestione.
Per superare queste criticità, il testo propone un sistema di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico. Attraverso la realizzazione di un flusso telematico di informazioni, il Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le dovute sanzioni.
Ecobonus e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Al momento, il DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, impone a chi sta realizzando interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 65% (ex 55%), di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un anno all’altro. La comunicazione va inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese. In caso contrario è prevista una sanzione pecuniaria da 256 a 2.065 euro.
Per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che decidono di investire nella riqualificazione, il decreto prevede di abolire questo adempimento.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti non dovranno quindi riaddebitare in fattura queste spese al committente e non potranno considerarle come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
Spese di rappresentanza
Secondo la disciplina al momento vigente, le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.
Si tratta di differenza crea complicazioni per le imprese, tanto che il decreto ha equiparato i due limiti portandoli entrambi a 50 euro.
Ricordiamo che quello di venerdì è stato il secondo esame del Consiglio dei Ministri sul decreto per la semplificazione fiscale. Il testo era stato predisposto infatti dal Governo a giugno e aveva affrontato l’esame e i rilievi delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo il via libera di venerdì, il decreto tornerà nuovamente in Parlamento e successivamente in Consiglio dei Ministri.
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