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"Lavoro marittimo e sicurezza: obblighi e posizioni di garanzia"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
24/09/2014 - Per affrontare correttamente la prevenzione dei rischi correlati all’ attività marittima è
necessario conoscere le specifiche norme di adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute, le relative responsabilità e i
soggetti di garanzia a bordo delle navi.
Ricordiamo, a questo proposito - come ricordato in un’intervista rilasciata a PuntoSicuro dal Capitano di Corvetta Pierluigi Milella del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – che se il
D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il 626, non ha abrogato i Decreti legislativi
attuativi 271/99 e 272/99, almeno fino alla futura emanazione di
ulteriori decreti di armonizzazione delle norme relative ai porti e alle
navi con le nuove disposizioni del Testo Unico.
In particolare il decreto 271/99 – “Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” -
costituisce ancora lo strumento che definisce l'insieme delle risorse,
delle responsabilità, delle procedure e dell'organizzazione necessarie
per l'attivazione e la gestione di una sistema per la sicurezza del
lavoro marittimo.
Per conoscere meglio il sistema
di tutele e responsabilità correlate al Decreto
Legislativo 27 luglio 1999 n. 271 è possibile fare riferimento al documento
Inail dedicato ai lavoratori marittimi dal titolo “ Guida
per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze”.
Riguardo ai soggetti di garanzia
il documento ricorda innanzitutto come nel Codice della Navigazione (art. 321)
la Gerarchia di bordo delle navi marittime metta “all’apice dei componenti
dell’equipaggio marittimo il
comandante”.
Il comandante della nave è
nominato dall’armatore che “può in qualsiasi momento dispensarlo dal comando”.
E in caso di assenza, impedimento o morte dello stesso, “il comando della nave
spetta all’ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove disposizioni
dall’armatore”.
Questi alcuni obblighi del
comandante:
- “possedere un titolo
professionale che abilita al comando;
- emettere procedure ed
istruzioni per l’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza;
- designare, tra i componenti
dell’equipaggio, i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di
emergenza;
- informare l’armatore ed il
rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti;
- segnalare all’armatore le
deficienze compromettenti l’igiene la salute e la sicurezza”.
L’
armatore è invece il responsabile dell’esercizio dell’impresa di
navigazione, “sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del
rapporto di lavoro con l’equipaggio”.
L’armatore deve valutare i rischi
per la sicurezza e per la salute e predisporre il piano di sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
Vediamo alcuni degli
obblighi dell’armatore e comandante
nell’ambito delle rispettive attribuzioni:
- “designare il Responsabile e
gli addetti del Serv. Prev. e Protezione;
- designare il medico competente;
- organizzare il lavoro
a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il
rispetto della durata del lavoro;
- informare i lavoratori dei
rischi specifici e fornire gli adeguati DPI;
- limitare al minimo il numero di
lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di
efficienza nell’ambiente di lavoro e formare e addestrare il personale in
materia d’igiene”.
Il
lavoratore marittimo è invece “qualsiasi persona facente parte
dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa
a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca”. Questi i
relativi obblighi:
- “osservare le misure disposte
dall’armatore e dal comandante della nave;
- non compiere operazioni di
propria iniziativa;
- utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro e i DPI;
- segnalare al comandante o
all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione;
- sottoporsi ai controlli
sanitari”.
Il
medico competente, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, “collabora
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto”.
Il medico competente:
- “collabora con l’armatore e col
servizio di prevenzione e protezione;
- effettua gli accertamenti
sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore;
- effettua le visite mediche
richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi
professionali”.
Inoltre a bordo di ogni unità
navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate
dall’armatore, espleteranno i compiti del
servizio
di prevenzione e protezione.
Queste le funzioni del servizio
di prevenzione e protezione:
- “segnalare al responsabile
della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e
la sicurezza;
- individuare i fattori di
rischio connessi alle attività lavorative;
- esaminare gli infortuni
verificatisi a bordo dell’unità a carico dei lavoratori marittimi;
- informare l’equipaggio sulle
problematiche inerenti all’igiene e la sicurezza del lavoro;
- proporre programmi di
formazione ed informazione”.
A bordo di tutte le navi o unità
i lavoratori marittimi eleggono anche il “proprio
rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro,
secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del
lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica”.
Questi gli obblighi relativi:
- “collaborare col servizio di
prevenzione e protezione;
- deve esser consultato sulla
designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- proporre iniziative in materia
di prevenzione e protezione;
- ricevere le informazioni
riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative”.
Il documento dell’Inail
sottolinea inoltre che a
bordo della nave deve essere presente un “
Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo”
dove sono riportati gli strumenti e le procedure “utilizzate dall’armatore per
adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme
internazionali. Esso può costituire parte integrante del “Safety Management
Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di
gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas”.
Si ricorda infine che l’armatore,
tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una
volta l’anno, una
riunione periodica
di prevenzione e protezione “alla quale partecipano il comandante della nave,
il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante
alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare:
- le misure di igiene e sicurezza
previste a bordo;
- l’idoneità dei mezzi di
protezione individuali previsti a bordo;
- i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori marittimi;
- eventuali variazioni, rispetto
alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di
esposizione del lavoratore a fattori di rischio”.
Direzione Marittima del Friuli
Venezia Giulia, Azienda Sanitaria n. 1 Triestina, Inail - Settore Navigazione,
“ Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle
emergenze”, a cura di Paolo Masella, Maria Gabriella Grasso, Franca
Filippi, Mauro Morganti, Pietro Valenta, Paolo Toffanin, Alice Benussi, Daniela
Bais, edizione giugno 2014 (formato PDF, 1.75 MB).
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per una navigazione sicura”.
Tiziano Menduto
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