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"Lavoro marittimo e sicurezza: obblighi e posizioni di garanzia"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

24/09/2014 - Per affrontare correttamente la prevenzione dei rischi correlati all’ attività marittima è necessario conoscere le specifiche norme di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute, le relative responsabilità e i  soggetti di garanzia a bordo delle navi.
Ricordiamo, a questo proposito - come ricordato in un’intervista rilasciata a PuntoSicuro dal  Capitano di Corvetta Pierluigi Milella del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – che se il D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il 626, non ha abrogato i Decreti legislativi attuativi 271/99 e 272/99, almeno fino alla futura emanazione di ulteriori decreti di armonizzazione delle norme relative ai porti e alle navi con le nuove disposizioni del Testo Unico.
In particolare il decreto 271/99 – “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle  navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” - costituisce ancora lo strumento che definisce l'insieme delle risorse, delle responsabilità, delle procedure e dell'organizzazione necessarie per l'attivazione e la gestione di una sistema per la sicurezza del lavoro marittimo.

Per conoscere meglio il sistema di tutele e responsabilità correlate al Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 271 è possibile fare riferimento al documento Inail dedicato ai lavoratori marittimi dal titolo “ Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze”.
 
Riguardo ai soggetti di garanzia il documento ricorda innanzitutto come nel Codice della Navigazione (art. 321) la Gerarchia di bordo delle navi marittime metta “all’apice dei componenti dell’equipaggio marittimo il comandante”.
 
Il comandante della nave è nominato dall’armatore che “può in qualsiasi momento dispensarlo dal comando”. E in caso di assenza, impedimento o morte dello stesso, “il comando della nave spetta all’ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove disposizioni dall’armatore”.
Questi alcuni obblighi del comandante:
- “possedere un titolo professionale che abilita al comando;
- emettere procedure ed istruzioni per l’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza;
- designare, tra i componenti dell’equipaggio, i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di emergenza;
- informare l’armatore ed il rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti;
- segnalare all’armatore le deficienze compromettenti l’igiene la salute e la sicurezza”.
 
L’ armatore è invece il responsabile dell’esercizio dell’impresa di navigazione, “sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l’equipaggio”.
L’armatore deve valutare i rischi per la sicurezza e per la salute e predisporre il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro.
 
Vediamo alcuni degli obblighi dell’armatore e comandante nell’ambito delle rispettive attribuzioni:
- “designare il Responsabile e gli addetti del Serv. Prev. e Protezione;
- designare il medico competente;
- organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro;
- informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati DPI;
- limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di efficienza nell’ambiente di lavoro e formare e addestrare il personale in materia d’igiene”.
 
Il lavoratore marittimo è invece “qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca”. Questi i relativi obblighi:
- “osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave;
- non compiere operazioni di propria iniziativa;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI;
- segnalare al comandante o all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione;
- sottoporsi ai controlli sanitari”.
 
Il medico competente, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, “collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Il medico competente:
- “collabora con l’armatore e col servizio di prevenzione e protezione;
- effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore;
- effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali”.
 
Inoltre a bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall’armatore, espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Queste le funzioni del servizio di prevenzione e protezione:
- “segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza;
- individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative;
- esaminare gli infortuni verificatisi a bordo dell’unità a carico dei lavoratori marittimi;
- informare l’equipaggio sulle problematiche inerenti all’igiene e la sicurezza del lavoro;
- proporre programmi di formazione ed informazione”.
 
A bordo di tutte le navi o unità i lavoratori marittimi eleggono anche il “proprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica”.
Questi gli obblighi relativi:
- “collaborare col servizio di prevenzione e protezione;
- deve esser consultato sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- proporre iniziative in materia di prevenzione e protezione;
- ricevere le informazioni riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative”.
 
Il documento dell’Inail sottolinea inoltre che a bordo della nave deve essere presente un “ Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” dove sono riportati gli strumenti e le procedure “utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas”.
 
Si ricorda infine che l’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione periodica di prevenzione e protezione “alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare:
- le misure di igiene e sicurezza previste a bordo;
- l’idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi;
- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio”.
 
 
Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria n. 1 Triestina, Inail - Settore Navigazione, “ Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze”, a cura di Paolo Masella, Maria Gabriella Grasso, Franca Filippi, Mauro Morganti, Pietro Valenta, Paolo Toffanin, Alice Benussi, Daniela Bais, edizione giugno 2014 (formato PDF, 1.75 MB).
 
 
 
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Tiziano Menduto

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