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"Medici competenti, RLS e RSPP: le collaborazioni e le responsabilità"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
17/10/2014 -
Riceviamo e pubblichiamo ampi stralci della relazione di Pietro Ferrari
(Commissione salute e sicurezza sul lavoro, Filcams-Brescia) al seminario “Il
medico competente nel d. lgs. 81/08: criticitá e proposte di miglioramento”
(ASSPREV, Brescia, 20 settembre 2014).
Brescia, 17 Ott – (...) L'iperpragmatico
Frigeri (Graziano Frigeri, Medico Competente, Presidente Assoprev, ndr) mi ha
dato un ordine: lascia perdere doveri ed obblighi del MC, che a quelli ci
devono pensare il legislatore e gli organi di vigilanza; fissati sulle
possibilità di collaborazione tra MC e RLS.
Va bene, mio capitano.
Così ho fatto, sia consultando i nostri RLS, sia
utilizzando le segnalazioni dei RLS a un recente convegno del SIRS di Bologna
sul tema della sorveglianza sanitaria.
E tuttavia dovrò in qualche misura trasgredire a
quell'ordine. Perché, altrimenti, non si riuscirebbe a comprendere la
debolezza strutturale nella quale il
legislatore ha sostanzialmente confinato la figura del MC; né, perciò, le forme
collaborative che qui siamo chiamati a proporre.
Tale debolezza è rappresentata, in primo luogo,
dall'aspetto che vede il MC come "parte debole" all'interno di un
rapporto contrattuale di tipo privatistico (e tuttavia chiamato a svolgere un
ruolo di tipo pubblicistico, con le conseguenti responsabilità). Rapporto,
peraltro, completamente ignorato dalla contrattazione collettiva; e,
sembrerebbe, neppure sufficientemente protetto dagli Ordini di riferimento. Né
sembrano adeguatamente pesare, in questo caso, la protezione costituzionale
rappresentata nell'art. 41 della fonte iperprimaria [1] e il rapporto di scambio
che deve necessariamente legare i contraenti nel contratto a prestazioni
corrispettive.
Inoltre il
rapporto
tra RSPP e MC, obbligatorio per legge, è prevalentemente formale; oppure,
spesso, insufficiente, nel senso che vede una subordinazione di fatto del MC.
Dunque si pone certamente un problema di
riconoscimento della funzione del MC; e però anche un problema di autonoma
costruzione di autorevolezza.
A ciò si aggiunga che al MC accade di rimanere
invischiato nella ragnatela di appalti - pubblici e privati - di discutibile
legalità; perlopiù regolati, peraltro, dal criterio del massimo ribasso.
Il tutto è aggravato, secondo parte della
dottrina, dalla responsabilità penale attribuita già dal legislatore del '94 e
inasprita da quello del 2009 (D.Lgs.106) con la pesante sanzione per la mancata
collaborazione del MC alla valutazione dei rischi.
E però (oltre, ovviamente, ad altra dottrina) a
quella si oppone una germinante giurisprudenza, anche di Cassazione, che
riconosce la specifica posizione di garanzia (e dunque la colpa propria) del
MC, pur non mancando di annotare, anch'essa, la diversità di condizione legale tra
MC e RSPP. Condizione che, a tutt'oggi, vede quest'ultimo non colpito da
sanzione per i reati prevenzionali, i cd. "reati di pericolo".
E tuttavia abbiamo ormai un diritto vivente che
riconosce la responsabilità professionale del RSPP.
Il legislatore non potrà all'infinito non tenerne
conto.
Vale accennare, brevissimamente, l'orizzonte
noetico (psico-logico, legislativo e giuridico) entro il quale viene ad
iscriversi questa nuova responsabilità.
È dal 2005 che la Corte di Cassazione,
diversamente che nel passato, comincia a riconoscere -laddove individuabile -
la
colpa per omissione del RSPP nel
caso di reati di evento (cioè di accadimento di infortuni o malattie
professionali con violazione delle norme prevenzionali).
E dal 2007 questo orientamento diventa indirizzo
costante. La Suprema Corte seguita cioè ad escludere la responsabililità
prevenzionale del RSPP rispetto alla commissione di reati di pericolo, in ciò
seguendo il dettato legislativo. Ma lo condanna, nei casi considerati, per
"colpa professionale" o "tecnica".
Seguiamo con attenzione le date, così che sia più
agevole comprendere la radice di questo mutato indirizzo giuriprudenziale:
- giugno 2003: diversamente dalla previsione originaria del D.Lgs.
626/94, che per lo svolgimento delle funzioni di RSPP si limitava a richiedere
il
"possesso di attitudini e capacità adeguate" (e a seguito di
condanna all'Italia, nel 2001, da parte della Corte di Giustizia europea che
obbligava ad adeguare la legislazione italiana anche rispetto alle
"capacità
e attitudini di cui devono essere in possesso" i RSPP), il D.Lgs.
195, con l'art. 2 che inserisce l'art. 8-bis nel D.Lgs. 626, pone l'obbligo di
"capacità
e requisiti professionali" che
"devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative". Rimandando alla Conferenza Stato-Regioni l'individuazione degli
"
indirizzi e requisiti minimi dei corsi" di formazione per ASPP
e RSPP;
- gennaio 2006: in attuazione dell'inserito art. 8-bis nel D.Lgs.
626/94, vede la luce l'Accordo Stato-Regioni che definisce compiutamente
indirizzi, requisiti e contenuti dei corsi.
È del tutto evidente, a quest'altezza, il nuovo
carico di responsabilità che va a gravare
sul RSPP, quale figura privilegiata e (ora) professionalmente qualificata,
nella fondamentale funzione di ausilio al datore di lavoro.
I giudici di merito prima, e poi quelli di
legittimità, molto semplicemente, tengono conto di questa novità. E giudicano
di conseguenza. Individuando un'area di colpa, sostanzialmente omissiva,
secondo i princìpi della responsabilità penale.
Colpa, è da dire, in genere concorrente con quella
del DL; ma che, afferma la Cassazione, può anche assumere il carattere
dell'esclusività.
Non è dunque esatto affermare che il MC venga
martoriato, mente il RSPP se la cava allegramente.
Vero è, invece, che il legislatore lascia
permanere un discrimine (di non facile decifrazione) tra le due figure,
egualmente importanti nella funzione coadiuvante il datore di lavoro in materia
prevenzionale. Ma ciò, appunto, rientra nell'ambito decisorio del legislatore.
Questo rapido excursus, può portarci a considerare
- qui, certo, sbrigativamente, ma non del tutto paradossalmente - come il
problema non stia tanto nella sanzionabilità per colpa propria del MC, quanto,
piuttosto, nella mancata sanzionabilità del RSPP, non potendo essergli
attribuita -
noluit lex - la medesima imputazione.
Entriamo ora nel cuore del nostro argomento.
Si può credibilmente parlare di una
"nuova", efficace collaborazione tra MC e RLS?
Le risposte dei RLS, configurando senza inutili
acquiescenze un quadro non ostile, sembrano muovere in direzione affermativa,
fatte salve due avvertenze incrociate:
- la prima essendo condizione imprescindibile è
che ciascuno sia in grado di fare la sua parte;
- la seconda, che dovrò talvolta chiamarvi a una
sorta di "lettura" controfattuale che renda evidente chi (soprattutto
i RLS, ma non solo loro) deve fare che cosa.
Dobbiamo anche distinguere i
diversi tipi di realtà che esprimono le risposte dei RLS:
- da un lato abbiamo
Enti pubblici e realtà industriali o di servizi di grandi dimensioni;
qui, in genere, il sistema della prevenzione è “buonamente” strutturato e,
dunque, “buonamente” funzionano i codici relazionali. Anche perché operano
Sistemi (o Modelli) di Gestione della Sicurezza che intendono corrispondere al
dettato di legge; il quale obbliga, dopo l'adozione di tali Sistemi, alla
efficace loro attuazione, senza soluzione di continuità;
- da altro lato, abbiamo
Enti pubblici e realtà industriali o di servizi di dimensioni medie o
medio piccole (>30 <250 dipendenti); qui la realtà, salvo casi
virtuosi, si presenta problematica. Tende a prevalere un approccio formale e
burocratico alla prevenzione, "delegata" al solo RSPP. (..trovatemi,
per cortesia, un Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatorio per
legge!). La sorveglianza sanitaria è tendenzialmente circoscritta al
visitificio e all'espressione dei giudizi di idoneità. Giudizi che non
sempre rispettano i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3A e che talvolta,
purtroppo, si intuiscono come chiaramente "pilotati".
Nelle più
ottuse -e illegali- tra queste realtà, operano quei RLS che con sofferenza
definisco "abbandonati da dio e dagli uomini". Capita inoltre, non
episodicamente, che vengano "acquisiti" SGSL, nella inutile
presunzione dell'esimente da responsabilità amministrativa.
L'organo di
vigilanza, e lo stesso INAIL - che tanti soldi, sul punto, mette a disposizione
- dovrebbero essere più attenti a questo aspetto;
- abbiamo infine
le realtà più piccole e le micro imprese. In queste ultime operano,
quando presenti, RLS non di rado espressi secondo un criterio miserevole:
amanti, nipoti, cugini, comandati, capi officina, etc. Un numero non
irrilevante di queste piccole e micro imprese utilizza della figura del RLS
territoriale. Anche se, ad oggi, le probabilità statistiche di un contatto
del/con il RLST sono straordinariamente e ingiustificabilmente basse.
E dunque (con riferimento alle risposte dei RLS,
ndr):
A - Universale è la
critica alla figura del medico competente
coordinatore, laddove previsto, per come praticamente opera e si relaziona.
I RLS non entrano nel merito dei compiti del MCC,
anche se giustamente richiamano l'obbligo di informazione rispetto
all'elaborazione ed attuazione del piano sanitario uniformato ( a livello multiterritoriale
o nazionale). Ciò che ritengonono improponibile è la sua partecipazione
esclusiva, cioè con la pretesa di titolo legale, alla riunione periodica ex
art. 35 D.Lgs. 81/08.
I RLS, a mio avviso inoppugnabilmente, ritengono
che alla riunione periodica debba partecipare di diritto il MC di struttura e
che sia lui a dover svolgere ed illustrare la comunicazione scritta prevista
per legge. Il MCC
può partecipare alla RP (ad es. per esigenze reportistiche, o di
contestualizzazione epidemiologica) al pari di altre figure ritenute utili per
meglio affrontare determinati argomenti del tassativo ordine del giorno;
B - Viene manifestato un
significativo malessere rispetto ai proliferanti
Poliambulatori che forniscono MC alle aziende. Non si vuol certo fare di ogni erba un fascio
ma è percezione diffusa che il settore sia fuori controllo. Se così è, viene
esasperata la contraddizione che pone il MC come doppiamente ricattabile. Viene
cioè a pesare l'assunto generale (contestabile solo sulla base di pratiche
corrette) secondo il quale per queste entità economiche preminente obiettivo è
il profitto (dunque non perdere clienti ed anzi -
diffusa vox
populi-
acquisirne altri).
Viene da chiedersi quale coraggio servirà al MC
per scontentare -con terminologia goldoniana- due padroni.
Per inciso, e in ausilio: questi sono due casi in
cui siete chiamati a quella sorta di "lettura" controfattuale cui
facevo sopra riferimento.
È chiaro che qui si pone ai RLS il compito di
intervenire formalmente in difesa dell'agire corretto del MC; sia presso il
datore di lavoro, o dirigente delegato, sia, nei casi estremi, facendo ricorso
all' organo di vigilanza e, più in generale,
alle autorità competenti. Non è da escludere anche una segnalazione difensiva
all'Ordine di riferimento.
I prossimi casi li affido però alla vostra
intelligenza e sensibilità.
C - con riguardo al
problema del manifestarsi di tecnopatie i RLS mostrano di impegnarsi nel
motivare i lavoratori a richiedere la specifica visita ex art. 41, c. 2,
lett.c), D.Lgs. 81/08 [2]. Tale visita ben può
costituire occasione per avviare il lavoratore ad accertamenti diagnostici
presso i Servizi di Medicina del Lavoro (ricordo che nella nostra provincia
opera la UOOML, Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro, Igiene,
Tossicologia e Prevenzione occupazionale). Restano purtuttavia ineludibili gli
obblighi di denucia e di referto, come previsti dal DPR 1124/65 (art. 139), dal
codice penale (art. 365) e dal codice di procedura penale (art.
334) [3]
Sulla
visita a richiesta del lavoratore, sta tentando di affermarsi un atteggiamento
oppositivo di alcuni MC che interpretano strumentalmente:
- sia la seconda parte della lett. b) nel comma 1
dell'art. 41 D.Lgs. 81/08:
"qualora.. [la richiesta di visita, che perciò attiva - se accolta - la
sorveglianza sanitaria altrimenti assente]
sia ritenuta dal MC correlata ai rischi
lavorativi";
- sia, a sorveglianza sanitaria attivata, la
condizione posta dalla lett. c) del c. 2 art. 41.
Certuni nemmeno rispondono; altri giudicano che la
visita non sia necessaria.
Dev'essere reso evidente che nel primo caso siamo
di fronte a un illecito penale; e, nel secondo, che questa è una decisione che
va motivata. Di più: essa va affermata sulla base di una conoscenza della
specifica realtà produttiva e organizzativa, del quadro sanitario relativo al
lavoratore e dei contenuti dei protocolli che compongono il Piano sanitario. È
opportuno richiamare come il Piano sanitario sia un documento con valore
legale, che va considerato parte integrante del DVR. Nei casi segnalati, i RLS
hanno mostrato di comprendere appieno la pericolosità e le insidie di questa -
per ora marginale – tendenza;
D - Sono segnalati casi
in cui il MC non sottopone a visita lavoratori che sono stati assenti, causa
motivi di salute, per più di sessanta giorni continuativi (art. 41, c. 2, lett.
e-ter)) [4]; oppure la visita viene
procrastinata per indisponibilità (dice l'azienda) del MC.
In tal caso il RLS deve intervenire in due
direzioni:
- sollecitare formalmente il MC al rispetto
dell'obbligo di legge; la comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al
datore di lavoro, o al dirigente, e al RSPP.
- richiamare formalmente il datore di lavoro, o il
dirigente, al rispetto dell'art. 18, c. 1, lett. g):
"g)
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;".
Accade anche che il lavoratore venga indirizzato a
visita (è l'azienda che fa la comunicazione) mentre ancora si trova in malattia
o in infortunio, o in ferie assegnate alla bisogna.
Prassi illegittima, che sembra utilizzare
strumentalmente la formulazione infelicemente generica adottata dal
legislatore:
"visita medica precedente alla ripresa del lavoro".
Tuttavia una lettura di sistema e
"secondo
la intenzione del legislatore", come vuole l'art.12 delle Preleggi al codice
civile [5], porta a ritenere che,
invece, la prassi corretta sia la seguente:
- posto che il lavoratore deve comunicare in tempo
utile la ripresa del lavoro, l'azienda potrà utilizzare la prestazione
lavorativa solo dopo che il lavoratore sia rientrato in azienda e sia stato
sottoposto alla visita sanitaria con espressione del giudizio di idoneità.
Non sono ammesse procrastinazioni. E il lavoratore, pur rendendo la
disponibilità lavorativa, non potrà iniziare il lavoro, pena l'incorrere esso
stesso in una violazione penalmente sanzionata (art. 20, c. 2, lett. a) ed i)) [6] . Oltre a trovarsi gravato
di responsabilità concorrente (con conseguenze anche economiche pesanti) nel
malaugurato caso di infortunio.
(...)
Avviandomi a concludere, intendo indicare alcuni
dei compiti, intimamente attenti alla
funzione
e alle difficoltà del MC, di cui i RLS devono farsi carico:
-
richiedere
la consultazione rispetto alla nomina del MC, secondo la previsione
dell'art. 50, c. 1, lett.c), del D.Lgs. 81/08 [7]. Tale consultazione si
sostanzia:
a) nella presa visione dei requisiti professionali
e formativi del MC, stabiliti nell'art.38 del D.Lgs. 81/08 [8];
b) nella presa visione della forma e dei contenuti
contrattuali;
c) nell'acquisizione, in ipotesi assuntiva, dei
dati e delle modalità di comunicazione con il MC (nome, n. telefono, indirizzo
di posta elettronica). Dati che devono essere resi pubblicamente disponibili ai
lavoratori.
d) ancora in tale ipotesi, nella richiesta di un
incontro preliminare con il MC ai sensi dell'art. 25, c.1, lett. g); dell'art.
50, c. 1, lett. e) ed m) e dell'art. 18, c.1. lett. n) del D.Lgs. 81/08.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente g) fornisce informazioni
ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali; m) fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e
del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività
di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute. |
Queste sono iniziative che - se non già poste in
essere alla nomina del MC - il RLS ha facoltà di adottare in qualsiasi momento.
Ne ha, anzi, il dovere.
-
richiedere
ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL
(siano essi denominati SPSAL, SpreSAL, UOPSAL o altro)
l'organizzazione di incontri su argomenti specifici con la presenza
congiunta di MC e RLS e comunque il coinvolgimento dei RLS in iniziative e
progetti.
Ad es., nella nostra provincia (Brescia, ndr) sta
prendendo corpo un progetto sperimentale dell'ASL, coordinato dal Servizio
PSAL, sulla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
Tale progetto, strutturato con la collaborazione
della UO di Medicina del Lavoro e con la partecipazione delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori, va oltre la check list INAIL e le
indicazioni della Commissione Consultiva permanente, meglio coinvolgendo i RLS
insieme alle altre figure della prevenzione aziendale, compreso dunque il MC.
Vorrei chiudere il mio intervento con questa
considerazione:
i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza, in quanto terminali e sensori delle esigenze dei lavoratori -
dunque in buona parte depositari delle cd. “informazioni pregiate” -, chiedono
"disperatamente" di venire ascoltati. Ascoltateli.
Sono le persone più generose e attente, e la
figura in generale meno riconosciuta.
Non sono pagati per fare quello che fanno:
agiscono disinteressatamente, per senso di giustizia. Per la difesa, propria e
altrui, di un bene inviolabile - la salute -, costituzionalmente presidiato.
Credetemi, possono rivelarsi degli interlocutori e coadiutori preziosi.
L'ancora lungo cammino per la costruzione di una cultura della sicurezza ha
bisogno di voi e di loro.
(...)
Pietro Ferrari
Commissione salute e sicurezza
sul lavoro - Filcams-Brescia
[1] Costituzione, art. 41
"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana....”
[2] Articolo 41 - Sorveglianza
sanitaria - 2. La sorveglianza sanitaria comprende: c) visita medica su
richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica
[3] DPR 1124/95 -art. 139:
"E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la
denuncia delle malattie professionali, ..." ;
Codice
penale - art. 365, Omissione di referto: "Chiunque, avendo nell'esercizio
di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi
che possono rappresentare i caratteri di un delitto per il quale si debba
procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità..è punito con
la multa.." ; Codice di procedura penale - art. 334, Referto: "1. Chi
ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo
nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di
Polizia giudiziaria.." (in questo caso l'ASL opera come organo di polizia
giudiziaria).
[4] Articolo 41 - Sorveglianza
sanitaria - 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine
di verificare l’idoneità alla mansione.
[5] Disposizioni preliminari al
codice civile - art. 12: "Nell'applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dalle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. …"
[6] Articolo 20 - Obblighi dei
lavoratori
2.
I lavoratori devono in particolare:
a)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico
competente.
[7] Articolo 50 - Attribuzioni
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: c) è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente
[8] Articolo 38 - Titoli e
requisiti del medico competente
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