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"Sulla responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore distaccato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/10/2014 -
Commento a cura di G. Porreca.
Sono state confermate in questa sentenza della Corte di
Cassazione le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
previste dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di distacco dei lavoratori. Tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione nel caso di distacco
di un lavoratore da una impresa all’altra, ha ribadito la suprema Corte,
sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e
informazione che restano a carico del distaccante. Nel caso particolare sottoposto
all’esame della Corte di Cassazione e che riguardava un infortunio occorso ad
un lavoratore distaccato presso una vetreria che ha subito delle lesioni per il
ribaltamento di alcune vetrate sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto sia
il datore di lavoro distaccante che il distaccatario per essere venuti entrambi
meno ai loro specifici obblighi.
Il caso
Il datore di
lavoro di una società ed il titolare di una vetreria sono stati ritenuti
responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla
violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore
dipendente della società. L'infortunio al lavoratore si era verificato durante
le operazioni di movimentazione di enormi lastre di vetro delle dimensioni di
m. 3 per m. 2,50, del peso complessivo di 22 quintali circa svolte su di un
precario carrellino a rotelle, allorché lo stesso, investito dal carico che si
era ribaltato con frantumazione di vetri al suolo, ha subito delle lesioni
giudicate guaribili in 272 giorni con indebolimento permanente di un organo. Al
titolare della vetreria era stato contestato di non avere informato i quattro
operai della società, tra cui l’infortunato, dei rischi
specifici della sua azienda e di non aver messo a disposizione attrezzature
idonee alla movimentazione di carichi pesanti. Al datore di lavoro della
società distaccante era stato, invece, addebitato di avere ordinato ai predetti
operai di recarsi presso la vicina vetreria per aiutare il titolare a
movimentare il carico di vetri di notevoli dimensioni, senza informarli ed
istruirli sui rischi di un lavoro diverso dalle loro abituali mansioni.
La sentenza
di appello, nel confermare l'impostazione della sentenza di primo grado secondo
la quale era stato il datore di lavoro della società, su richiesta del titolare
della vetreria, a decidere di inviare gli operai occupati nella sua azienda presso
la vetreria per lo scarico delle pesanti lastre di vetro la cui successiva
rottura aveva determinato le lesioni del lavoratore, sottolineava in fatto che
non era utilmente invocabile, ai fini di esclusione delle responsabilità,
l'asserito errore degli stessi operai nell'appoggio al muro delle lastre (era
stata "l'intera balla a cedere non a cadere"), sia perché l'intera
operazione si era svolta sotto la direzione del titolare della vetreria sia
perché in ogni caso non era possibile pretendere dagli stessi alcuna
particolare diligenza rispetto a mansioni del tutto estranee a quelle
normalmente svolte.
La
responsabilità del titolare della vetreria, ha sottolineato la Corte di Appello,
era ancorata all'obbligo del datore di lavoro di garantire in generale la
sicurezza dell'ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul
luogo, ivi compresi, come nel caso in esame ai lavoratori "
distaccati" da una impresa ad un'altra, sia pure per un tempo assai
limitato e per un compito ben determinato. La responsabilità del datore di
lavoro distaccante è stata invece ricondotta a quella di colui che disponeva il
distacco dei propri lavoratori presso la ditta del vicino al fine di svolgere
un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza
fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal
rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa
prestazione. In questa prospettiva i giudici della Corte di Appello avevano
negata altresì l'applicabilità del principio di affidamento invocato dal distaccante.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Entrambi gli
imputati hanno fatto ricorso in cassazione. Il titolare della vetreria ha lamentato
che la Corte di merito aveva fornito una rappresentazione della dinamica dei
fatti in contrasto con le dichiarazioni rese da uno degli operai impegnati nell'operazione,
dalle quali era emerso che la caduta dei lastroni si era verificata a seguito
dell'errato posizionamento dei medesimi sul muro, non inclinato obliquamente
con la parte alta verso il muro stesso, con la conseguente impossibilità del
medesimo di intervenire per cui, secondo lo stesso, non era ravvisabile alcun
nesso di causalità tra la richiesta di ausilio ai dipendenti della società del
distaccante e l'evento di danno verificatosi. Il distaccante da parte sua ha
svolte analoghe considerazioni sostenendo che dalla corretta ricostruzione del
fatto era emerso che il carico era caduto solo per essere stato maldestramente
appoggiato al muro e ha sostenuto pertanto che nessuna responsabilità poteva essere
individuata a suo carico in quanto l'attività di scarico di lastre di vetro da
un autocarro ed il loro trasporto non richiede particolari informazioni in
ordine ai possibili rischi connessi all'espletamento del lavoro. Ha sostenuto
altresì il distaccante che le operazioni di scarico erano state effettuate
sotto la diretta vigilanza del titolare della vetreria da considerare quindi responsabile
dell’accaduto per avere assunto su di sé la direzione dei lavori.
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi
sono stati ritenuti infondati e quindi rigettati. Richiamata la dinamica
dell’accaduto la suprema Corte ha ritenuta corretta la decisione assunta dalla
Corte di Appello non presentando la sentenza vuoti motivazionali né illogicità.
Entrambi i ricorrenti, ha evidenziato la Sez. IV, hanno contestato la
ricostruzione del fatto circa le modalità di rottura delle lastre, sostenendo
che la caduta accidentale delle stesse era stata determinata dalla condotta
colposa degli operai che le avevano appoggiato in equilibrio precario al muro
ed hanno pertanto esclusa ogni loro responsabilità, il titolare della vetreria sul
rilievo che si era trattato di evento accidentale non da lui evitabile
attraverso le proprie conoscenze tecniche e il distaccante richiamando il
principio di affidamento, in base al quale la direzione dell'intera operazione
da parte del titolare della vetreria, persona qualificata e competente, avrebbe
comportato l'assunzione da parte di quest'ultimo della responsabilità
dell'esecuzione dei lavori.
Con
riferimento in particolare alla censura del titolare della vetreria la Corte di
Cassazione ha fatto presente che questi non aveva tenuto conto che allo stesso
è stato contestato di non avere fornito il lavoratore di tutti i presidi di
sicurezza o altre attrezzature adeguate per il trasporto delle lastre, tra i
quali certamente non rientra il carrellino utilizzato, risultato del tutto
inidoneo allo scopo (art. 35, comma 1,
DPR 626/94) e di non averli informati sui rischi specifici della sua
azienda (artt. 7
e 89
del medesimo decreto) oltre al fatto che spettasse in ogni caso al lui, in
forza della sua esperienza, fornire indicazioni agli operai inesperti in quel
settore sulle modalità di appoggio delle lastre al muro. “
In materia di normativa antinfortunistica”, ha precisato in merito la
Sez. IV, “
l'obbligo del datore di lavoro
di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che
nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma
utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Tale obbligo è di così ampia
portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore
subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. art. 3, comma 2, del
dpr 27 aprile 1955 n. 547
) o, anche, di persona estranea all'ambito
imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la
violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza”.
“
Secondo un assunto pacifico e condivisibile”
ha quindi proseguito la Sez. IV, “
le
norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei
lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire
danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei
terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono
nell'ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta
con il titolare dell'impresa”. È di decisivo rilievo in proposito, ha messo
ancora in evidenza la Corte di Cassazione, il disposto dell'articolo 2087 del
codice civile, in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle
disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e
della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera
nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo
di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del
meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p..
Con
riferimento poi al ricorso proposto dal distaccante con il quale lo stesso ha
sostenuto l'esenzione della sua responsabilità trattandosi di rischi specifici
propri della ditta che si era avvalsa del lavoro dei suoi operai, la Sez. IV ha
ribadito che “
in caso di distacco di un
lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa
introdotta dall'art. 3, comma sesto, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a
carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta
eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato,
che restano a carico del datore di lavoro distaccante”. Giustamente i
giudici di merito, secondo la Sez. IV, avevano evidenziato che l'imputato era
venuto meno ai propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori, inviando gli operai presso la ditta del vicino, al fine di svolgere
un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza
fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare
nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal
rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa
prestazione.
Dalla Corte
suprema non è stato infine ritenuto valido neanche il richiamo fatto dal
distaccante al principio del cosiddetto "affidamento" in tema di
infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che
ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al
modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in
questione, posto che detto principio, come evidenziato nella sentenza
impugnata, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme
precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali
norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, così come accaduto nel
caso in esame.
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