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"Rischio strutturale nelle scuole: cosa deve fare il dirigente scolastico?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/10/2014 -
A seguito della recente sentenza,
in sede di appello, di condanna penale di tre Responsabili del Servizio di Prevenzione
e di Protezione (RSPP) che si sono succeduti presso il Liceo Darwin
di Rivoli in provincia di Torino (che in primo grado erano stati assolti),
l’argomento oggetto di questo articolo è diventato di pressante attualità e
pone interrogativi da parte delle scuole che richiedono di essere affrontati e
chiariti.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 17
c. 1 l. a) del D.lgs. 81/08, spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente
Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali edili
e impiantistici relativi all’edificio sede dell’istituzione scolastica.
Nel caso dei rischi strutturali
edili e impiantistici la valutazione avviene sia tramite l’esame della
documentazione e certificazione di legge fornita dall’Ente Proprietario e sia
tramite sopralluogo nei locali scolastici effettuato dal RSPP e dagli
Addetti del Servizio di Prevenzione e di Protezione.
Nelle scuole esistono però alcuni
locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al
Dirigente Scolastico e che quindi non possono essere soggetti al controllo\sorveglianza
del Servizio di Prevenzione e di Protezione attivo presso ciascuna scuola.
In particolare si possono
distinguere:
A. Aree\zone\locali soggetti
permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro. B. Aree\zone\locali
soggetti temporaneamente alla responsabilità di un altro datore di lavoro. C.
Aree\zone\locali non utilizzati come luogo di lavoro dalla scuola e quindi non
accessibili ai dipendenti, ma solo all’Ente Proprietario per motivi di
controllo e manutenzione.
Tali aree\zone\locali possono
essere individuati in modo non esaustivo come segue:
Con riferimento ai punti
A1-A2-A6-B1-B2 il dirigente Scolastico è tenuto all’applicazione dell’Art. 26
del D.lgs. 81\08, relativo al coordinamento dei rischi interferenziali (a seconda
dei casi il solo comma 1 oppure i commi 1, 2 e 3) mentre con riferimento ai punti
A3-A4-A5-C1-C2-C3-C4 si aprono due scenari differenti:
Ipotesi 1
I sopralluoghi e i controlli nei
locali non direttamente accessibili e cioè inaccessibili alla normale ispezione
o controllo visivo (ad es. solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativi
elementi accessori), o con divieto di accesso al personale (ad es. caldaie,
scantinati, locali tecnici, intercapedini), o richiedenti azioni in quota o
comunque assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o
smantellamento di controsoffitti, apertura botole ecc.), sono compito dell’Ente
Proprietario.
Il dirigente scolastico è tenuto
a:
1. richiedere periodicamente
(almeno una volta all’anno) all’Ente proprietario di effettuare le ispezioni e
i controlli periodici e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi
dell’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
2. segnalare prontamente all’Ente
Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad
es. caduta di tegole a causa del vento) o riscontro visivo (ad es. la presenza
d’infiltrazioni o fessurazioni) per i necessari interventi, sempre in
riferimento all’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
3.valutare il rischio in base
all’esito dei predetti riscontri da parte dell’Ente Proprietario e in base alla
presenza di eventuali anomalie.
4. nel caso si rendessero
evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale
adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a
rischio
Ipotesi 2
Spetta al Dirigente
Scolastico/Datore di Lavoro, tenuto alla valutazione del rischio, oltre a
quanto previsto nei punti 2,3,4 sopra indicati, anche ispezionare e controllare
i locali non direttamente accessibili, e tale incombenza dovrà essere affidata
al proprio RSPP (se possiede le necessarie competenze tecniche per farlo) o a
personale/ditte esterne specializzate
Nel caso dell’ipotesi 1 la
responsabilità delle ispezioni in locali non direttamente accessibili è
dell’Ente proprietario, in quanto è un’azione assimilabile alla manutenzione
ordinaria/ straordinaria (1), concetto su cui mi soffermerò più avanti per una
migliore comprensione del problema, mentre nel caso dell’ipotesi 2 la
responsabilità di tali ispezioni e controlli è attribuita al dirigente
scolastico in quanto associata alla valutazione dei rischi, di competenza
del Datore di Lavoro.
La manutenzione deve essere
un’attività di natura preventiva, finalizzata a ridurre le probabilità di un
guasto, ovvero a controllare il processo di deterioramento che porta al guasto
di un sistema. In funzione dei metodi d’analisi utilizzati, la manutenzione
preventiva può essere suddivisa in:
- preventiva basata sulle
ispezioni;
- preventiva basata su metodi
statistici (frequenza dei guasti);
- preventiva secondo condizione;
- preventiva basata su modelli
(predittiva).
La manutenzione
preventiva basata sulle ispezioni, intendendo per “ispezione” l’insieme
delle azioni volte a determinare e a valutare il corretto funzionamento di una entità,
è realizzata quando l’edificio/gli impianti/le apparecchiature sono in
esercizio, e ha come fine quello di verificare il loro regolare funzionamento
(verifiche di funzionamento) sia nel loro stato ed ambiente di esercizio e sia
nelle condizioni prescritte dal costruttore. Se una sola di queste condizioni
non è realizzata, viene tempestivamente attivata un’attività di manutenzione
correttiva.
La manutenzione correttiva è
chiamata anche a guasto: è la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione
di un’avaria ed è volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa
eseguire una funzione richiesta. La manutenzione preventiva e la manutenzione
correttiva sono strettamente connesse tra loro: la prima deve essere attuata in
modo periodico e la seconda ne costituisce la naturale conseguenza, con l’ulteriore
aggravio di dover necessariamente valutare se l’intervento sia urgente (immediate
maintenance, intervento da eseguire senza indugio dopo la rilevazione del
guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili) o differibile (deferred maintenance,
intervento di manutenzione che può essere differito in quanto l’entità in avaria
non è critica).
Tornando a considerare le due
ipotesi espresse, è pacifico che da una manutenzione
non prevista, non fatta o fatta male possano derivare situazioni molto
pericolose atte a provocare gravi infortuni e danni alla salute. Si aprono
quindi alcuni ‘preoccupanti’ interrogativi da parte delle scuole: è ancora valida
l’integrazione delle funzioni tra Ente Proprietario e scuola, come previsto
dalla prima ipotesi, oppure dobbiamo ritenere compito della scuola effettuare
le ispezioni/ controlli nei locali citati come previsto dalla seconda ipotesi?
O forse ancora tali ispezioni devono essere svolte da entrambi i soggetti? E’
quasi scontato dire che allo stato attuale il Dirigente Scolastico non possiede
gli strumenti e le attrezzature né la possibilità economica di affidare le
ispezioni nei locali non direttamente accessibili al proprio RSPP/ Servizio di
Prevenzione e di Protezione (posto che, ripeto, abbiano la competenza per farlo
dato che la formazione prevista per legge non lo prevede) o a ditte esterne.
Siamo dunque di fronte
all’ennesimo caso di specificità dell’ambiente scuola quale luogo di lavoro,
per le quali il D.lgs. 81/08 riconosce “particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative” (art. 3).
Non vi è dubbio che tra le
peculiarità organizzative vi è quella di essere un luogo di lavoro che vede la
ripartizione di competenze tra due soggetti: il dirigente scolastico e l’Ente
Proprietario dei locali.
In molte occasioni le scuole e
gli Uffici Scolastici Regionali hanno chiesto che il Regolamento di attuazione
nelle scuole del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), non ancora emanato, contenesse chiarimenti e
approfondimenti sulle rispettive competenze e responsabilità dei due soggetti sopra
richiamati. Così come su molte altre difficoltà interpretative dello stesso Testo
Unico che rendono veramente pesante e difficoltoso per i dirigenti
scolastici gestire al meglio questa delicata parte dei propri obblighi di
lavoro. E si è fatto anche presente che il dilatarsi, oltre ogni ragionevole previsione,
d’incombenze a carico dei dirigenti scolastici richiede uno stanziamento adeguato
di risorse finanziarie.
E’ urgente che questo Regolamento
finalmente esca senza più ritardi. Ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente
le norme dell’impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità
reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti
a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti
a un evento dannoso. Solo in questo modo il decreto attuativo sarà garanzia di
applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante
affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi.
A. Di Martino
Dirigente scolastico
Articolo pubblicato in Dirigere la scuola n. 3/2014 – Euroedizioni -
TORINO
(1) I concetti di manutenzione ‘ordinaria’ (insieme di operazioni
programmate e programmabili) e di manutenzione ‘straordinaria’ (insieme di
operazioni impreviste, non programmate o programmabili) espressi dalla norma
UNI 11063:2003, sono stati aggiornati dai concetti di manutenzione preventiva e
di manutenzione correttiva espressi dalla più recente norma europea UNI EN
13306:2010
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