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"Prestazione energetica degli edifici, modifiche in Emilia Romagna"

fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico

28/10/2014 - In attesa di riscrivere la normativa regionale sulla prestazione energetica degli edifici, con  la Delibera 1577/2014 l’Emilia Romagna modifica gli allegati 1, 2 e 3 della Delibera 156/2008.

La norma cerca di evitare che sul territorio regionale si creino situazioni di eccessiva discrepanza con la normativa vigente a livello nazionale.
 
Nell’Allegato 1 viene modificata la definizione di impianto termico per allinearla al D.lgs 192/2005 e alla Legge 90/2013, che ha convertito il Decreto Ecobonus, in modo da definire correttamente l’ambito di applicazione di alcune disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione.
 
Per quanto riguarda gli allegati 2 e 3, tra loro strettamente collegati, viene stabilito che, negli edifici di nuova costruzione, il limite di installare impianti autonomi resta solo negli edifici di proprietà pubblica.
 
Nel condomìni con impianti termici centralizzati viene prevista l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
 
La delibera prevede inoltre, dal primo gennaio 2017, l’obbligo di utilizzare le fonti di energia rinnovabile per coprire il 50% del fabbisogno energetico negli edifici di nuova costruzione. Si tratta di uno slittamento di due anni rispetto all’obbligo, previsto inizialmente, di coprire con rinnovabili  il 35% del fabbisogno energetico.

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