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"Le responsabilità del datore di lavoro della pubblica amministrazione"

fonte www-puntosicuro.it / Normativa

04/11/2014 - Dopo i fatti eclatanti sul tema della sicurezza avvenuti al Liceo Darwin di Rivoli (TO) e all' acciaieria Thyssen Krupp di Torino, sono usciti svariati articoli, pubblicati sia dalle piccole e grandi testate giornalistiche, a carattere locale o nazionale, e sia dalle riviste tecniche di settore.
Tutti gli operatori del settore hanno seguito con apprensione, nei vari gradi di processo, l'evoluzione delle responsabilità attribuite al Datore di Lavoro e al suo consulente di riferimento per la sicurezza: il RSPP.
 
Il dibattito è ancora aperto, come pure la conclusione dei due processi mediatici riferiti alle due tragedie torinesi sopramenzionate:
- la Cassazione è intervenuta sugli esiti del processo Thyssen Krupp, chiedendo una revisione delle pene, in quanto troppo severe,
- sempre la Cassazione dovrà pronunciarsi entro la primavera del 2015 in merito alla sentenza di 2° grado del processo del Liceo Darwin.
 
Tra gli articoli apparsi sinora, si distingue per l'originalità dei temi affrontati quello pubblicato nel n°11/2014 della rivista " Dirigere la scuola" di Euroedizioni di Venaria (TO), rivolta ai dirigenti scolastici (in passato detti Presidi). L'articolo è scritto da Antonietta Di Martino, che attualmente presta il servizio di dirigente scolastico proprio in una Istituzione scolastica della Provincia di Torino.
 
In tale articolo, intitolato " Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d’interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione", si vuole sottolineare che le già controverse responsabilità, che a tutt'oggi vengono rimbalzate tra il Datore di Lavoro e il RSPP, sono sempre più difficili da individuare e da chiarire nel caso delle pubbliche amministrazioni, nonostante le varie e discordanti interpretazioni riferite dai giornali, a seguito dei casi di cronaca riferiti alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
 
Le maggiori difficoltà presenti nell'ambito pubblico sono dovute al fatto che in questi casi i datori di lavoro non sono proprietari dell'edificio presso il quale esercitano la loro funzione direzionale e quasi sempre non hanno il potere di spesa per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edilizio, strutturale e impiantistico; del resto ogni datore di lavoro, anche qualora avesse la disponibilità finanziaria, prima di procedere ad una qualsiasi attività manutentiva dovrebbe chiedere il permesso all'Ente proprietario, che è fuor di ogni dubbio il responsabile dell'edificio e delle relative certificazioni e dichiarazioni di conformità alla normativa vigente, quindi l'interlocutore unico degli organi preposti al controllo quali i VV. F. per il rilascio del C.P.I. e l'ASL SISP per il parere igienico-sanitario funzionale all'agibilità.
 
L'articolo della Dirigente scolastica Di Martino, nel fare riferimento al processo relativo alla tragedia del Liceo Darwin, che, lo si ricorda, non ha comportato alcun avviso di garanzia nei confronti del Dirigente scolastico, indica come particolarmente urgente non solo la necessità di individuare le rispettive competenze tra l'Ente proprietario e il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro della pubblica amministrazione riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio presso il quale viene esercitata l'attività scolastica, ma anche la necessità di chiarire l'esigibilità della condotta del RSPP della scuola.
 
Infatti la condanna degli RSPP, che si sono succeduti negli anni presso il Liceo Darwin, potrebbe ripercuotersi sulle responsabilità del Datore di Lavoro della Pubblica amministrazione che li ha individuati.
 
Qual è l’anomalia? E’ giusto che il DS (dirigente scolastico) non venga indagato oppure è ingiusto che vengano indagati e condannati solo i RSPP e gli ASPP?
 
Il ragionamento da farsi a norma di legge potrebbe essere il seguente: se da una parte il datore di lavoro deve segnalare all'Ente proprietario i rischi individuati e valutati, ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.18 comma 3, dall'altra parte deve fornire al RSPP individuato (e al Medico Competente) informazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.18 comma 2, in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
 
Lasciando da parte ulteriori ragionamenti, magari troppo sofisticati, come quello che i contenuti del comma 2 sono più importanti di quelli del comma 3 in quanto il legislatore tende dare sempre la precedenza cronologica ai contenuti più importanti, appare lecito sostenere che il Datore di Lavoro debba scegliere il proprio consulente RSPP in modo in modo scrupoloso e coscienzioso, senza affidarsi alla logica del preventivo più basso, sia perché le multe generate da un lavoro superficiale del RSPP le pagherebbe di tasca propria e sia perché in caso di gravi infortuni la magistratura gli potrebbe contestare di aver fatto una scelta non appropriata, altrimenti indicata con il termine forense di ‘ culpa in eligendo’.
 
Per tale motivo non si comprende, rimanendo nell'ambito della sicurezza delle scuole, per quale motivo alcuni revisori dei conti, che effettuano per conto dello Stato i controlli periodici della contabilità delle istituzioni scolastiche, pretendano che i Dirigenti Scolastici si dotino preferenzialmente di RSPP dipendenti scolastici.
 
A dir il vero il D.Lgs. 81/08 nell'art. 32 comma 8 sottolinea che “ il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”.
 
Quindi è consigliabile che il dirigente scolastico effettui un'indagine di disponibilità a ricoprire tale ruolo sia all'interno della propria istituzione scolastica che in quella di altre scuole presenti nel territorio di pertinenza.
 
Tuttavia il legislatore dovrebbe chiarire la contraddizione evidente sia con l'art.17 dello stesso D.Lgs. 81/08 sulla non delegabilità da parte del Datore di Lavoro delle due attività seguenti:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 
e sia con l'art. 32 comma 9, che in pratica prevederebbe per il Datore di Lavoro anche la possibilità, successiva alla precedente, di individuare come RSPP in via prioritaria addirittura il RSPP dell'Ente proprietario e solo in via subordinata, cioè come ultima 'ratio', la possibilità di rivolgersi ad enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
 
Considerato il diffuso contraddittorio presente tra i dirigenti scolastici, che chiedono scuole a norma e sicure (ma quante sono?), e i relativi enti proprietari degli edifici scolastici, il ricorso al RSPP del Comune o della Provincia non è ragionevolmente perseguito da alcun dirigente scolastico; viceversa molti dirigenti scolastici stanno inviando lettere a tutte le altre istituzioni scolastiche limitrofe chiedendo la disponibilità di una qualche docente o ATA a ricoprire l' incarico di RSPP per la propria scuola.
 
Ma l'aspetto ancora più contradditorio è costituito dal fatto che mentre lo Stato pare obbligare i propri dirigenti, individuati come datori di lavoro, a perseguire la strada della scelta del RSPP secondo i criteri della 'minima spesa', la Magistratura viceversa consideri necessario che il datore di lavoro individui un RSPP dotato di competenze professionali elevate, perché se succede qualche grave infortunio o tragedia lo stesso RSPP sarà sicuramente colpevole per non aver saputo prevedere il corso degli eventi e, di conseguenza, averli evitati.
 
In conclusione, l’Italia è un paese meraviglioso che riesce a rendere complicate le cose facili;  immaginiamo come si possono complicare quelle difficili.
 
Personalmente  auspico che gli italiani riescano ad abbandonare il comodo vecchio schema della ricerca mediatica del 'caprio espiatorio' (scelto tra i soggetti più deboli, in questo caso i RSPP) e riescano a costringere lo Stato ad assumersi la responsabilità delle leggi che produce, perequandole, innanzitutto, tra le amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati.
 
Prof. Nicoletto Raimondo
 
 

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