News
"Le responsabilità del datore di lavoro della pubblica amministrazione"
fonte www-puntosicuro.it / Normativa
04/11/2014 - Dopo i
fatti eclatanti sul tema della sicurezza avvenuti al
Liceo Darwin di Rivoli (TO) e all'
acciaieria Thyssen Krupp di Torino, sono usciti svariati articoli,
pubblicati sia dalle piccole e grandi testate giornalistiche, a carattere
locale o nazionale, e sia dalle riviste tecniche di settore.
Tutti gli operatori del settore
hanno seguito con apprensione, nei vari gradi di processo, l'evoluzione delle
responsabilità attribuite al Datore di
Lavoro e al suo consulente di riferimento per la sicurezza: il
RSPP.
Il dibattito è ancora aperto,
come pure la conclusione dei due processi mediatici riferiti alle due tragedie
torinesi sopramenzionate:
- la Cassazione è intervenuta
sugli esiti del processo Thyssen Krupp, chiedendo una revisione delle pene,
in quanto troppo severe,
- sempre la Cassazione dovrà
pronunciarsi entro la primavera del 2015 in merito alla sentenza di 2° grado
del processo del Liceo
Darwin.
Tra gli articoli apparsi sinora,
si distingue per l'originalità dei temi affrontati quello pubblicato nel
n°11/2014 della rivista " Dirigere la scuola" di Euroedizioni di Venaria (TO),
rivolta ai dirigenti scolastici (in passato detti Presidi). L'articolo è
scritto da Antonietta Di Martino, che attualmente presta il servizio di
dirigente scolastico proprio in una Istituzione scolastica della Provincia di
Torino.
In tale articolo, intitolato
"
Il caso del liceo Darwin di
Rivoli: aspetti d’interesse generale per i datori di lavoro della scuola e
della pubblica amministrazione", si vuole sottolineare che le già controverse
responsabilità, che a tutt'oggi vengono rimbalzate tra il Datore di Lavoro e il
RSPP, sono sempre più difficili da individuare e da chiarire nel caso delle
pubbliche amministrazioni, nonostante le varie e discordanti interpretazioni
riferite dai giornali, a seguito dei casi di cronaca riferiti alla sicurezza
dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
Le maggiori difficoltà presenti
nell'ambito pubblico sono dovute al fatto che in questi casi i datori di lavoro
non sono proprietari dell'edificio presso il quale esercitano la loro funzione
direzionale e quasi sempre non hanno il potere di spesa per effettuare la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tipo edilizio, strutturale e impiantistico; del
resto ogni datore di lavoro, anche qualora avesse la disponibilità finanziaria,
prima di procedere ad una qualsiasi attività manutentiva dovrebbe chiedere il
permesso all'Ente proprietario, che è fuor di ogni dubbio il responsabile
dell'edificio e delle relative certificazioni e dichiarazioni di conformità
alla normativa vigente, quindi l'interlocutore unico degli organi preposti al
controllo quali i VV. F. per il rilascio del C.P.I. e l'ASL SISP per il parere
igienico-sanitario funzionale all'agibilità.
L'articolo della Dirigente
scolastica Di Martino, nel fare riferimento al processo relativo alla tragedia
del Liceo Darwin,
che, lo si ricorda, non ha comportato alcun avviso di garanzia nei confronti
del Dirigente scolastico, indica come particolarmente urgente non solo la
necessità di individuare le rispettive competenze tra l'Ente proprietario e il Dirigente
scolastico/Datore di Lavoro della pubblica amministrazione riguardo la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio presso il quale viene
esercitata l'attività scolastica, ma anche la necessità di chiarire l'esigibilità
della condotta del RSPP della scuola.
Infatti la condanna degli RSPP,
che si sono succeduti negli anni presso il Liceo Darwin, potrebbe ripercuotersi
sulle responsabilità del Datore di Lavoro della Pubblica amministrazione che li
ha individuati.
Qual è l’anomalia? E’ giusto che il DS (dirigente scolastico) non
venga indagato oppure è ingiusto che vengano indagati e condannati solo i RSPP
e gli ASPP?
Il ragionamento da farsi a norma
di legge potrebbe essere il seguente: se da una parte il datore di lavoro deve
segnalare all'Ente proprietario i rischi individuati e valutati, ai sensi del
D.Lgs. 81/08 art.18 comma 3, dall'altra parte deve fornire al RSPP individuato
(e al Medico Competente) informazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.18 comma
2, in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Lasciando da parte ulteriori
ragionamenti, magari troppo sofisticati, come quello che i contenuti del comma
2 sono più importanti di quelli del comma 3 in quanto il legislatore tende dare
sempre la precedenza cronologica ai contenuti più importanti,
appare lecito sostenere che il Datore di
Lavoro debba scegliere il proprio consulente RSPP in modo in modo scrupoloso e
coscienzioso, senza affidarsi alla logica del preventivo più basso, sia
perché le multe generate da un lavoro superficiale del RSPP le pagherebbe di
tasca propria e sia perché in caso di gravi infortuni la magistratura gli
potrebbe contestare di aver fatto una scelta non appropriata, altrimenti
indicata con il termine forense di ‘
culpa
in
eligendo’.
Per tale motivo non si comprende,
rimanendo nell'ambito della sicurezza delle
scuole, per quale motivo alcuni revisori dei conti, che effettuano per
conto dello Stato i controlli periodici della contabilità delle istituzioni
scolastiche, pretendano che i Dirigenti Scolastici si dotino preferenzialmente
di RSPP dipendenti scolastici.
A dir il vero il D.Lgs. 81/08
nell'art. 32 comma 8 sottolinea che “
il
datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in
una pluralità di istituti”.
Quindi è consigliabile che il dirigente
scolastico effettui un'indagine di disponibilità a ricoprire tale ruolo sia
all'interno della propria istituzione scolastica che in
quella di altre scuole presenti nel territorio di pertinenza.
Tuttavia
il legislatore dovrebbe
chiarire
la contraddizione evidente sia con l'art.17 dello stesso D.Lgs. 81/08 sulla
non delegabilità da parte del Datore di Lavoro delle due attività seguenti:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
e sia con l'art. 32 comma 9, che
in pratica prevederebbe per il Datore di Lavoro anche la possibilità,
successiva alla precedente, di individuare come RSPP in via prioritaria
addirittura il RSPP dell'Ente proprietario e solo in via subordinata, cioè come
ultima 'ratio', la possibilità di rivolgersi ad enti o istituti specializzati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
Considerato il diffuso
contraddittorio presente tra i dirigenti
scolastici, che chiedono scuole a norma e sicure (ma quante sono?), e i
relativi enti proprietari degli edifici scolastici, il ricorso al RSPP del
Comune o della Provincia non è ragionevolmente perseguito da alcun dirigente
scolastico; viceversa molti dirigenti scolastici stanno inviando lettere a
tutte le altre istituzioni scolastiche limitrofe chiedendo la disponibilità di
una qualche docente o ATA a ricoprire l' incarico di RSPP
per la propria scuola.
Ma l'aspetto ancora più
contradditorio è costituito dal fatto che
mentre
lo Stato pare obbligare i propri dirigenti, individuati come datori di lavoro,
a perseguire la strada della scelta del RSPP secondo i criteri della 'minima
spesa', la Magistratura viceversa consideri necessario che il datore di lavoro
individui un RSPP dotato di competenze professionali elevate, perché se
succede qualche grave infortunio o tragedia lo stesso RSPP sarà sicuramente
colpevole per non aver saputo prevedere il corso degli eventi e, di
conseguenza, averli evitati.
In conclusione, l’Italia è un
paese meraviglioso che riesce a rendere complicate le cose facili; immaginiamo come si possono complicare quelle
difficili.
Personalmente auspico che gli italiani riescano ad
abbandonare il comodo vecchio schema della ricerca mediatica del 'caprio
espiatorio' (scelto tra i soggetti più deboli, in questo caso i RSPP) e
riescano a costringere lo Stato ad assumersi la responsabilità delle leggi che
produce, perequandole, innanzitutto, tra le amministrazioni pubbliche e gli
imprenditori privati.
Prof. Nicoletto Raimondo
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1443 volte.
Pubblicità