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"Cantieri: obblighi di verifica del Committente "
fonte www.insic.it / Sentenze
05/11/2014 -
Sulla rivista Ambiente&Sicurezza n. 10/2014, Giuseppe De Falco,
Procuratore presso il tribunale di Roma, analizza all'interno della
"Rassegna della Giurisprudenza", la sentenza della
Cassazione Penale n. 27615 del 25 giugno scorso in materia di obblighi di verifica diretta in cantiere da parte di committenti, responsabile lavori e coordinatori.
La vicenda
Un lavoratore era deceduto cadendo da un ballatoio dell'immobile che si stava ristrutturando, a causa dell'assenza di parapetto e di altri presidi di sicurezza. Si era accertato che, prima dell'inizio dei lavori sul ballatoio, quest'ultimo era tenuto in sicurezza da un argano, peraltro rimosso all'atto dell'avvio dei lavori, e che le cinture di sicurezza erano custodite in un deposito sito ad un chilometro di distanza dal luogo di lavoro. Imputato era, oltre al datore di lavoro dell'operaio deceduto, un soggetto che rivestiva nel contempo il ruolo di responsabile dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione.
Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato del tutto insufficiente la verifica da questi fatta prima dell'avvio dei lavori, poiché, proprio in occasione di tale avvio, si sarebbero dovute verificare le gravi omissioni nei presidi di sicurezza, divenute attuali con la rimozione dell'argano.
Secondo De Falco, la sentenza sembra far gravare anche sul committente e sul responsabile dei lavori obblighi di verifica minuziosa e diretta, senza diversificare gli obblighi stessi in ragione dell'eventualità che il responsabile dei lavori sia persona diversa dal coordinatore.
Il dettato normativo prevede in effetti obblighi minuziosi di accertamento a carico del coordinatore e fa gravare su committente/responsabile dei lavori obblighi di verifica sull'operato del coordinatore, necessariamente diversi - a meno che i vari ruoli coincidano in capo ad un unico soggetto - dagli obblighi propri del coordinatore stesso.
Al committente e al responsabile dei lavori non sarebbe infatti attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela della salute del lavoratore; costoro dovrebbero anche accertare che i coordinatori adempiano agli obblighi su di essi incombenti in questa materia.
Riferimenti normativi:
Cass., sez. IV pen., 25.6.14 (ud. 28.5.14) n. 27615, Mele ed altro.
La vicenda
Un lavoratore era deceduto cadendo da un ballatoio dell'immobile che si stava ristrutturando, a causa dell'assenza di parapetto e di altri presidi di sicurezza. Si era accertato che, prima dell'inizio dei lavori sul ballatoio, quest'ultimo era tenuto in sicurezza da un argano, peraltro rimosso all'atto dell'avvio dei lavori, e che le cinture di sicurezza erano custodite in un deposito sito ad un chilometro di distanza dal luogo di lavoro. Imputato era, oltre al datore di lavoro dell'operaio deceduto, un soggetto che rivestiva nel contempo il ruolo di responsabile dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione.
Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato del tutto insufficiente la verifica da questi fatta prima dell'avvio dei lavori, poiché, proprio in occasione di tale avvio, si sarebbero dovute verificare le gravi omissioni nei presidi di sicurezza, divenute attuali con la rimozione dell'argano.
Secondo De Falco, la sentenza sembra far gravare anche sul committente e sul responsabile dei lavori obblighi di verifica minuziosa e diretta, senza diversificare gli obblighi stessi in ragione dell'eventualità che il responsabile dei lavori sia persona diversa dal coordinatore.
Il dettato normativo prevede in effetti obblighi minuziosi di accertamento a carico del coordinatore e fa gravare su committente/responsabile dei lavori obblighi di verifica sull'operato del coordinatore, necessariamente diversi - a meno che i vari ruoli coincidano in capo ad un unico soggetto - dagli obblighi propri del coordinatore stesso.
Al committente e al responsabile dei lavori non sarebbe infatti attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela della salute del lavoratore; costoro dovrebbero anche accertare che i coordinatori adempiano agli obblighi su di essi incombenti in questa materia.
Riferimenti normativi:
Cass., sez. IV pen., 25.6.14 (ud. 28.5.14) n. 27615, Mele ed altro.
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