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"Quaderni tecnici Inail per i cantieri: i sistemi di ancoraggio"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
14/11/2014 - Ci sono
dispositivi che vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili ma di cui
non esiste un significato univoco nei documenti, tecnici o normativi, che ne
fanno menzione.
Stiamo parlando degli
ancoraggi, “sistemi destinati al
fissaggio, ad una struttura di supporto, di opere provvisionali, di dispositivi
di protezione collettiva e individuale e di attrezzature di lavoro”. Sistemi
che vengono impiegati anche nei sistemi di accesso alle coperture e che possono anche
intendersi come “l’insieme di tre elementi: la struttura di supporto (materiale
base), l’ancorante e l’elemento da fissare”.
In questo caso, posto che il
termine ancoraggio, nell’uso comune, è abbastanza generico e può avere diversi
significati, la “definizione di ancoraggio è fondamentale per poter effettuare
una corretta valutazione dei rischi in quanto non ne esiste
una condivisa sia a livello legislativo che normativo”.
A dare queste informazioni su
questi dispositivi è un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili
dal
titolo “
Ancoraggi” e
realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail.
Rimandando ad un futuro articolo
l’approfondimento relativo al tema della scelta, utilizzo, montaggio,
smontaggio e manutenzione degli ancoraggi, ci soffermiamo oggi sulle diverse
tipologie di ancoraggi.
Il Quaderno ricorda innanzitutto
che la legislazione vigente e le norme tecniche non prevedono in realtà una
classificazione degli ancoraggi in base ai requisiti degli stessi. Essi vengono
individuati invece “per tipologia”, in base alla destinazione d’uso.
Riportiamo la
distinzione per tipologia proposta dal
Quaderno Tecnico:
-
Dispositivi di ancoraggio secondo la UNI EN 795: i dispositivi di
ancoraggio, come intesi nella UNI EN 795, equivalgono agli “elementi da
fissare” con riferimento alla definizione fornita dell’ancoraggio come insieme
di tre elementi. In particolare la norma tecnica definisce e identifica i “
dispositivi di ancoraggio”, progettati
“esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto, in
cinque tipi:
tipo A,
dispositivi di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio, mentre
in uso, e con la necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di
elemento(i) di fissaggio per essere fissati alla struttura;
tipo B, dispositivi di ancoraggio con
uno o più punti stazionari di ancoraggio e senza la necessità di disporre di un
ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di fissaggio(i) per essere
fissati alla struttura;
tipo C,
dispositivo di ancoraggio che impiega una linea flessibile di ancoraggio che
devia dall’orizzontale non più di 15°;
tipo
D, dispositivo di ancoraggio che impiega una linea rigida di ancoraggio che
devia dall’orizzontale non più di 15°;
tipo
E, dispositivo di ancoraggio per un uso su di una superficie inclinata fino
a 5° dall’orizzontale dove la prestazione si realizza solo mediante una massa e
l’attrito tra questa e la superficie stessa”;
-
Punti di ancoraggio secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517:
rappresentano gli “elementi da fissare” secondo la definizione fornita sopra.
In particolare la UNI EN 516 “tratta le installazioni per l’ accesso in sicurezza al tetto, quali passerelle,
piani di camminamento e scalini posapiede. Tali installazioni devono essere
classificate come segue:
Classe 1:
installazioni che non devono essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto;
Classe 2: installazioni che possono
essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto”.
In particolare la UNI EN 517 “si applica ai ganci di sicurezza per tetti a
falde, fissati permanentemente alla struttura portante del tetto. Tali ganci
sono progettati per il fissaggio di scale per tetti, per il supporto di
piattaforme di lavoro e devono prevedere un anello chiuso alla loro base per
poter essere eventualmente utilizzati in modo simultaneo come punti di ancoraggio dei DPI contro le cadute
dall’alto. Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta
anche la classificazione dei ganci di sicurezza;
-
Ancoraggi per ponteggi secondo le Circolari del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale 85/78, 44/90, 132/91: in questo caso gli ancoraggi
per ponteggi equivalgono a “elementi da fissare e ancorante”. Tali ancoraggi
devono essere “realizzati secondo gli schemi e i disegni indicati all’interno
dell’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego dei ponteggi
fissi (‘libretto’) a corredo di ogni ponteggio. Tali schemi e disegni sono
redatti in quanto previsti dalle circolari ministeriali 85/78, 44/90 e 132/91
che forniscono le istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche da
allegare alla richiesta di autorizzazione. Nelle suddette circolari quindi non
è contenuta alcuna classificazione degli ancoraggi per ponteggi, bensì le
indicazioni sul loro dimensionamento e sulla loro rappresentazione”. In ogni
caso gli ancoraggi per i ponteggi fissi possono essere identificati nel
seguente modo:
-
ancoraggi normali: “collegano alla
struttura di supporto il montante interno del ponteggio e sono in grado di
resistere ad azioni orizzontali di trazione e di compressione, ortogonali al
piano di facciata. Possono essere dei seguenti tipi: ad anello, a cravatta, con
elemento a gancio/squadro e ancorante meccanico, con elemento a gancio/squadro
e ancorante chimico”. Nel Quaderno ogni tipologia è presentata nel dettaglio;
-
ancoraggi speciali: “collegano alla
struttura di supporto sia il montante interno che quello esterno del ponteggio,
sono in grado di resistere ad azioni orizzontali ortogonali al piano di
facciata e sono delle stesse tipologie di quelli normali”;
-
ancoraggi speciali a V: “collegano alla
struttura di supporto il montante interno del ponteggio, sono in grado di
resistere ad azioni orizzontali ortogonali e parallele al piano di facciata” e
possono essere dei seguenti tipi: con elemento a squadro e ancorante meccanico
o chimico, con elemento a gancio e ancorante meccanico o chimico;
-
Ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le
ETAG 001 (linee guida per il rilascio del benestare tecnico europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel
calcestruzzo): seguendo la filosofia delle ETAG 001 gli ancoranti possono
essere “classificati in base alla tipologia e/o al principio di funzionamento.
Nella
classificazione per tipologia
possono essere definite le seguenti cinque classi: ancoranti ad espansione a
controllo di coppia (ETAG 001-2); ancoranti sottosquadro (ETAG 001-3);
ancoranti ad espansione a controllo di spostamento (ETAG 001-4); ancoranti
chimici (TR 029); ancoranti leggeri per impiego non strutturale (ETAG 001-6)”.
Nella
classificazione per funzionamento
possono essere definite le seguenti tre classi: ancoranti per forma; ancoranti
per attrito; ancoranti per adesione”;
-
Ancoraggi non rientranti nelle precedenti tipologie: in realtà sul
mercato è presente una “grande varietà di prodotti che non rientrano in alcuna
categoria precedente in quanto non sono dispositivi di ancoraggio UNI EN 795,
non sono punti di ancoraggio UNI EN 516 o UNI EN 517, non sono ancoraggi per
ponteggi e, più frequentemente, non sono ancoranti metallici per utilizzo su
calcestruzzo”. A tutti questi prodotti si applica il D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti. In
particolare il fabbricante “può dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i
requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti redigendo, ad esempio, una
propria specifica tecnica alla quale far riferimento. Tali prodotti dovrebbero
essere dotati di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuta
mediante prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal
fabbricante”.
Concludiamo ricordando che nel
Quaderno sono presenti diverse immagini esplicative relative alle varie
tipologie di ancoraggi.
L’
indice del documento:
1. Denominazione
2. Documenti di riferimento
3. Cosa sono
4. Destinazione d’uso
5. Tipologia
5.1 Tipologia dei dispositivi di
ancoraggio in base alla UNI EN 795
5.2 Tipologia dei punti di
ancoraggio secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517
5.3 Tipologia degli ancoraggi per
ponteggi e circolari ministeriali 85/78, 44/90,132/91
5.4 Tipologia degli ancoranti
metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001
5.5 Ancoraggi non rientranti
nelle precedenti tipologie
6. Marcatura
6.1 Marcatura dei dispositivi di
ancoraggio secondo la UNI EN 795
6.2 Marcatura dei punti di
ancoraggio secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517
6.3 Marcatura degli ancoraggi per
ponteggi
6.4 Marcatura degli ancoranti
metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001
7. Indicazioni essenziali per la
scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
7.1 Scelta
7.2 Montaggio
7.3 Uso
7.4 Smontaggio
8. Indicazioni essenziali di
manutenzione
9. FAQ (Frequently asked
questions)
Riferimenti nel D.Lgs 81/08
Inail, Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Ancoraggi”, Quaderno Tecnico per i cantieri
temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani
e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero
Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 3.47 MB).
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Tiziano Menduto
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