News
"Rischio interferenze: l’elaborazione e aggiornamento del DUVRI"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/11/2014 - Abbiamo
presentato più volte sul nostro giornale, negli articoli o nella rubrica
dedicata agli infortuni di lavoro, i pericoli correlati alla presenza di
attività tra loro interferenti senza
un’adeguata gestione di tali interferenze.
Per favorire un’adeguata
gestione dei rischi interferenti sul
sito www.duvri8108.it -
piattaforma web realizzata dalla Confindustria
Vercelli Valsesia insieme all’INAIL Piemonte - è presente una “
Procedura per la Gestione delle Interferenze” legate ai
contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, secondo quanto indicato
dall’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo che tale procedura -
già presentata nei mesi scorsi da PuntoSicuro - si struttura come un diagramma
di flusso che guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari
per la corretta gestione delle attività interferenti. Dalla verifica dell’idoneità
tecnico professionale, alla eventuale compilazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), con riferimento
anche alle necessarie attività di coordinamento e aggiornamento periodico.
Dopo aver affrontato nei mesi
scorsi proprio il tema della stima dei costi della sicurezza e della formulazione
dell’offerta, ci soffermiamo oggi sulla parte della procedura relativa all’
elaborazione del DUVRI.
Tenendo conto delle variazioni
all’articolo 26 operate dal “ Decreto
del Fare”, che ricapitoliamo in chiusura di articolo, il
punto V del Diagramma di Flusso indica che il committente
elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi
relativi alle interferenze (Art 26, c. 3, D.Lgs. 81/08) e al riguardo vengono
definite nel diagramma le azioni a carico del committente e quelle a carico di
ogni operatore economico.
In particolare nella stesura del
DUVRI il
committente “tiene conto
anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi
autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile”. In
concreto redige poi il DUVRI attraverso i seguenti
momenti di verifica:
- “innanzitutto esamina la reale
possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello
stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;
- quindi approfondisce l’analisi,
valutando la presenza di rischi indotti a terzi”.
Inoltre il committente al fine di
promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, “attiva un
dialogo sulle misure da adottare.
Al riguardo:
- mette a disposizione, prima
della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro
o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro;
- ove lo ritenga necessario,
indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle
fasi di lavoro in esame;
- modifica il DUVRI sulla base
del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori
economici coinvolti. Il documento è da conservare per la durata del contratto.
Veniamo alle
azioni dell’Operatore Economico.
Si indica che ogni operatore
economico coinvolto deve impegnarsi a collaborare con il committente per la
stesura coordinata del DUVRI.
I
n particolare gli operatori
economici coinvolti:
- “prendono visione del DUVRI;
- presentano eventuali proposte
di modifica o integrazione
al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria
esperienza ed organizzazione aziendale;
- cooperano tra loro e con il
committente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Veniamo infine al
punto VII (
Coordinamento,
integrazione ed aggiornamento periodico) del Diagramma di Flusso (il punto
VI è dedicato, invece, alla stima
dei costi della sicurezza).
Il committente “in occasione di
nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lav. autonomi a
contratto effettua un
aggiornamento
della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni” individuate
dal presente diagramma.
A tal fine, in coordinamento con
tutti gli operatori economici interessati, il committente ove necessario:
- “promuove eventuali
integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
- indice una riunione di
coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
- integra o aggiorna il DUVRI
individuando le misure migliorative;
- adegua i contratti interessati,
rideterminando i costi della sicurezza;
- promuove la sottoscrizione del
DUVRI aggiornato;
- stipula nuovo contratto o
revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in
esecuzione”.
Si segnala. a questo proposito,
che “l’integrazione e sottoscrizione del DUVRI precedono la stipula dei nuovi
contratti o la modifica dei contratti originali”.
Questi gli
atti da conservare per la durata del contratto:
- contratti stipulati;
- DUVRI aggiornato.
Infine “tutti gli
operatori economici coinvolti, ove
necessario:
- “propongono al committente
eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
- richiedono una riunione di
coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
- collaborano con il committente
nell’individuazioni delle misure migliorative;
- sottoscrivono nuovo contratto o
revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in
esecuzione”.
Concludiamo ricordando che il
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98)
ha introdotto diverse novità in relazione all’elaborazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
- la
previsione dell’incaricato: il committente potrà individuare
l’incaricato in alternativa al DUVRI e limitatamente ai settori di attività a basso
rischio infortunistico (da individuare con futuro decreto). L’incaricato
dovrà essere una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di
lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di
scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e
coordinamento;
- l’
esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura della
previsione dell’incaricato con riferimento all’affidamento di servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi di incendio di livello elevato o derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del
d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Confindustria Vercelli Valsesia,
INAIL, “ Procedura per la Gestione
delle Interferenze”, procedura elaborata da un gruppo di lavoro tecnico
composto da rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inail Direzione Regionale
del Piemonte, delle Regioni (rappresentate da ITACA), delle Organizzazioni
Sindacali e Datoriali, nonché degli Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli)
competenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Confindustria Vercelli Valsesia,
INAIL, “ Scheda 5 - Elaborazione del DUVRI” (formato PDF, 167 kB).
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1189 volte.
Pubblicità