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"Uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi fissi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
27/11/2014 - Come mostrato in
un factsheet dell’Inail, presentato in una recente
puntata della nostra rubrica “Imparare dagli errori”, le cadute dall’alto
rappresentano all’incirca un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro
e il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni.
RTM
Per migliorare la prevenzione
delle cadute in questo comparto torniamo dunque a parlare del
Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei
o mobili dell’ Inail,
dal titolo “
Ponteggi fissi” e
realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT).
In un precedente
articolo di presentazione del Quaderno abbiamo affrontato il tema della
classificazione e della scelta, mentre oggi ci soffermiamo invece sugli aspetti
relativi all’
uso, al
montaggio e
smontaggio dei ponteggi fissi.
Riguardo al
montaggio il documento segnala che l’allegato XIX del D.Lgs.
81/2008 elenca le verifiche che devono essere effettuate prima del montaggio di
ogni ponteggio.
In particolare
prima del montaggio del ponteggio fisso
(a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi e giunti)
è “necessario verificare:
- la presenza dell’autorizzazione
ministeriale e del libretto;
- la presenza del
Pi.M.U.S.;
- l’integrità di tutti i
componenti e lo stato di corrosione degli elementi metallici;
- l’appartenenza a un’unica
autorizzazione ministeriale di tutti gli elementi previsti;
- l’appartenenza a un’unica
autorizzazione ministeriale degli elementi in tubo e giunto eventualmente
utilizzati (per esempio per la realizzazione di un ancoraggio) sui ponteggi
metallici a telai prefabbricati o a montanti e traversi prefabbricati;
- l’idoneità della struttura di
ancoraggio (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore); - le
condizioni atmosferiche (vento, pioggia ecc.);
- l’idoneità degli ancoraggi
(meccanici, chimici) per l’uso previsto”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, sono presenti un esempio di ponteggio a telaio
parapetto con montaggio dal basso e i dettagli relativi alla verifica per gli
elementi dei ponteggi metallici a telai prefabbricati (PTP), per gli elementi
dei ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) e per gli
elementi dei ponteggi metallici a tubi e giunti (PTG). Si segnala inoltre che
durante il montaggio è necessario attenersi alle indicazioni del Pi.M.U.S. e a
quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 per i lavori in quota.
Veniamo all’
uso del ponteggio fisso.
Anche in questo caso l’allegato
XIX del D.Lgs. 81/2008 elenca le verifiche che devono essere effettuate durante
l’ uso di ogni ponteggio.
Prima e durante l’uso del ponteggio fisso è “necessario comunque
verificare:
- “le condizioni atmosferiche e
in particolare la presenza di vento o neve;
- la presenza del disegno
esecutivo conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere e
tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
- la presenza del progetto in
caso di non conformità agli schemi tipo e altezza superiore ai 20 m, firmato da
un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto,
dell’autorità di vigilanza;
- la presenza della
documentazione riguardante l’ultima verifica effettuata;
- la presenza del progetto in
caso di teli, graticci o altre schermature installate sul ponteggio, firmato da
un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto,
dell’autorità di vigilanza;
- la distanza tra l’impalcato e
l’opera servita;
- l’efficienza del parasassi al
fine di intercettare i materiali eventualmente caduti dall’alto;
- l’efficienza del serraggio dei
giunti;
- l’efficienza del serraggio dei
collegamenti;
- l’efficienza degli ancoraggi;
- la verticalità dei montanti;
- l’efficienza delle
controventature di facciata e in pianta (linearità delle aste, stato di
conservazione dei collegamenti ai montanti, stato di conservazione degli
impalcati);
- l’efficienza dei dispositivi di
blocco degli impalcati,
- l’efficienza dei dispositivi di
blocco o di antisfilamento delle tavole fermapiede”.
Inoltre
prima dello smontaggio del ponteggio fisso è necessario verificare:
- “la presenza del
Pi.M.U.S.;
- le condizioni superficiali
dell’impalcato (presenza di ghiaccio, scivolosità);
- la presenza di vento;
- le condizioni atmosferiche.
Mentre
dopo lo smontaggio del ponteggio è necessario verificare:
- l’integrità di tutti i
componenti”.
Riportiamo anche alcune
indicazioni essenziali di manutenzione
che deve essere effettuata da parte di personale qualificato e che per i
componenti metallici prevede: “la verifica dello stato superficiale; la
verifica dell’usura; la verifica dei danni dovuti alla corrosione; la verifica
dello stato delle saldature; la verifica dello stato delle parti mobili; la
verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti; la verifica del
periodo di servizio”. Nel Quaderno sono presenti anche indicazioni per la
manutenzione dei componenti in legno e si indica che “il preposto, a intervalli
periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione
di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi,
curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”.
Concludiamo la presentazione del
quaderno con una seconda selezione di
risposte
a “domande poste frequentemente” (Frequently Asked Questions, FAQ).
D.
La sicurezza strutturale del ponteggio da quali fattori dipende?
R. Dall’utilizzo conforme
all’autorizzazione ministeriale, dalla corretta manutenzione degli elementi
costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli
smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e
dallo stato di conservazione.
D.
Quali sono gli elementi costruttivi fondamentali ai fini della
stabilità del ponteggio?
R. Gli ancoraggi per numero e
posizionamento, le basette, le diagonali, gli spessori degli elementi
costruttivi.
D.
È consentito l’utilizzo di elementi facenti parte di ponteggi di tipo
diverso e/o misto?
R. No, anche se si tratta di
elementi di ponteggi autorizzati e salvo quanto disposto dalla Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003 (chiarimenti in
relazione all’uso promiscuo dei ponteggi fissi). Infatti, dall’assemblaggio di
parti autorizzate non necessariamente deriva l’ idoneità del
ponteggio, basti pensare all’incompatibilità dimensionale tra i vari
elementi o alle differenze dei valori di scorrimento tra tubo e giunto.
D.
È consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a tubi e giunti
con altri di tipo diverso?
R. È consentito l’impiego di
elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti a un’unica autorizzazione,
per la realizzazione di schemi tipo a telai prefabbricati e a montanti e
traversi prefabbricati. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti
possono essere utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di ponteggio per
la realizzazione di parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico,
mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003).
D.
È consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a telai
prefabbricati con quelli a montanti e traversi prefabbricati?
R. Normalmento no. Tuttavia, “(…)
su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale
possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze
(terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni ecc.) di uno specifico
schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito
elencate:
1. lo schema specifico di
utilizzo deve essere realizzato in base a un progetto, firmato da ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve
contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di
accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono
appartenere, ciascuno, a un’unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a
montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della
particolare partenza, devono appartenere a una classe di carico (costruzione o
manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i
due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito
di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli
irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi
sovrapposti che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli
stessi devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle
autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti o elementi di
ponteggio a tubi e giunti appartenenti a un’unica autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere
tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di
cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio
sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e
giunti.” (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003).
D.
È consentito sostituire il parasassi con un telo?
R. No. La chiusura frontale del
ponteggio mediante teli non realizza le stesse garanzie di sicurezza del
parasassi che pertanto non può essere sostituito.
D.
È consentito l’utilizzo di impalcati metallici prefabbricati in luogo
di impalcati in legname?
R. Sì. La sostituzione degli
impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati è
consentita purché agli stessi venga richiesta esclusivamente la funzione di
costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio e non quella
strutturale di collegamento fra le stilate contigue che deve essere realizzata
mediante i correnti e le diagonali in pianta previsti dallo schema tipo
relativo al ponteggio con impalcati in legname ( Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20298/1995).
D.
In che modo può operare il datore di lavoro secondo il D.Lgs 81/08
riguardo il corretto montaggio di un ponteggio?
R. Il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) e assicura che il ponteggio sia montato, smontato o trasformato
sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente
al Pi.M.U.S., a opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste (art. 136 D.Lgs. 81/08).
Inail, Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Ponteggi fissi”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei
o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide
Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale
(DIT), edizione 2014 (formato PDF, 5.36 MB).
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