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"Nuove e vecchie proroghe: alberghi e tracciabilità dei rifiuti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
13/01/2015 - Esistono normative che ormai sono ricorrenti almeno quanto i
brindisi di fine anno e che ogni anno spostano un po’ più avanti
l’asticella di varie scadenze.
Stiamo parlando del cosiddetto “decreto milleproroghe”, il
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pubblicato il 31 dicembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno.
Dopo aver riportato in una “ news in breve”
alcune informazioni generali sulle principali proroghe - in materia di
pubbliche amministrazioni, giustizia, sviluppo economico, interni, beni
culturali, istruzione, salute, infrastrutture e trasporti, ambiente,
economia e finanze e emergenze – ci soffermiamo oggi in particolare su
alcune
proroghe che riguardano i temi correlati alla tutela della salute e sicurezza.
Forse una delle proroghe più attese
era quella relativi al
Sistri, il
sistema di tracciabilità
elettronica dei rifiuti. Un rinvio dei termini che era stato operato anche
l’anno scorso attraverso la legge di conversione del Decreto legge 150/2013.
Questo il comma 3 dell’articolo 9
del nuovo milleproroghe che riporta le modifiche relative al Sistri:
Art. 9 - Proroga di termini in
materia ambientale
(...)
3. All'articolo 11, comma
3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire
la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione
delle
altre semplificazioni e le
opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e'
sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo
260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
(...) |
Dunque viene ancora prorogato il
periodo di doppio binario per i rifiuti
pericolosi: le sanzioni effettive partiranno – a meno di future proroghe – dal
primo gennaio 2016.
Tuttavia è bene ricordare che dal
primo febbraio 2015 saranno punite le violazioni relative a:
-
omessa
iscrizione: riguarda
i soggetti
obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), nei termini previsti;
-
mancato versamento del contributo: riguarda
i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento
del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
Una proroga invece ormai quasi
scontata è quella relativa all’
adeguamento
antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto.
Per capire dove trovare questa
proroga nel decreto è necessario ricordare che che il Decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150 (il “milleproroghe” dell’anno passato), come
modificato in fase di conversione dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15,
riportava già la proroga all’articolo 11, comma 1:
Art. 11 (Proroga termini in
materia di turismo)
1. Il termine stabilito
dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è
prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in
possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30
marzo 2012, e successive modificazioni.
(...) |
Il
nuovo milleproroghe – che chiameremo, per comodità, decreto
“milleproroghe 2015” – contiene ora all’articolo 4, comma 2 la nuova proroga:
Art. 4 - Proroghe di termini di
competenza del Ministero dell'interno
(...)
2. All'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2015". |
Della nuova proroga al 30 aprile
2015, per attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge,
ne possono usufruire, come indica la legge, solo le attività
ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione
al
piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16
marzo 2012: il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo
15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione
incendi”.
Rimandando a futuri
approfondimenti del “milleproroghe 2015”, anche in relazione alle eventuali modifiche
della futura legge di conversione, concludiamo questa breve rassegna di rinvii
con le scadenze che riguardano due altri temi: l’
edilizia scolastica e gli
appalti.
In merito all’ edilizia scolastica
è stato dato più tempo per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione di edifici scolastici che godono di finanziamenti statali.
Ad esempio con il comma 4
dell’articolo 6 si prorogano i termini della procedura relativa agli interventi
di edilizia scolastica finanziati con il decreto-legge
n. 69 del 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, al fine di consentire
agli enti locali di completare i lavori in tempo, senza correre il rischio di
doverli lasciare incompleti, e di accedere senza problemi ai relativi
finanziamenti. Le proroghe consentono:
- lo slittamento dei termini di
aggiudicazione dei lavori già fissati al 30 aprile 2014 e al 30 giugno 2014;
- lo slittamento del termine del
31 dicembre 2014 fissato per il trasferimento delle risorse da parte dello
Stato al fine di consentire i pagamenti anche nel corso del 2015 in favore
degli enti locali, che altrimenti perderebbero in tutto o in parte il
finanziamento assegnato.
Art. 6 - Proroga di termini in
materia di istruzione
(...)
4. All'articolo 18, comma
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "30 aprile
2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno
2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";
c) le parole: "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
(...) |
Slitta inoltre la scadenza per
l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
scolastici, in relazione al programma avviato dal decreto del Fare con le
risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (Cipe).
Infine parliamo brevemente degli
appalti e di tre diversi rinvii:
- dal 31 dicembre 2014 al 31
dicembre 2015: obbligo negli appalti di lavori di corrispondere all'appaltatore
un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale (proroga inserita nel
comma 3 dell’articolo 8 del DL 192/2014);
- dal 31 dicembre 2014 al 30
giugno 2015: termine entro il quale i
general
contractor (coloro che hanno la responsabilità operativa complessiva di un
progetto di costruzione o di impiantistica, con particolare riferimento alle
opere pubbliche) possono dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata
idoneità tecnica ed organizzativa mediante certificati rilasciati dalle SOA per
ordinari contratti pubblici di lavori (ricordiamo che l’attestazione SOA è la
certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori);
- al 31 dicembre 2015 della
scadenza entro la quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per
classifica illimitata possono continuare a documentare l’esistenza del
requisito a mezzo di copia conforme delle attestazioni possedute.
RTM
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