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"Nuove e vecchie proroghe: alberghi e tracciabilità dei rifiuti"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

13/01/2015 - Esistono normative che ormai sono ricorrenti almeno quanto i brindisi di fine anno e che ogni anno spostano un po’ più avanti l’asticella di varie scadenze.
Stiamo parlando del cosiddetto “decreto milleproroghe”, il  Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pubblicato il 31 dicembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno.
 
Dopo aver riportato in una “ news in breve” alcune informazioni generali sulle principali proroghe - in materia di pubbliche amministrazioni, giustizia, sviluppo economico, interni, beni culturali, istruzione, salute, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze e emergenze – ci soffermiamo oggi in particolare su alcune  proroghe che riguardano i temi correlati alla tutela della salute e sicurezza.

Forse una delle proroghe più attese era quella relativi al Sistri, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti. Un rinvio dei termini che era stato operato anche l’anno scorso attraverso la legge di conversione del Decreto legge 150/2013.
 
Questo il comma 3 dell’articolo 9 del nuovo milleproroghe che riporta le modifiche relative al Sistri:
 
Art. 9 - Proroga di termini in materia ambientale
 
(...)
 
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
 
(...)
 
Dunque viene ancora prorogato il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi: le sanzioni effettive partiranno – a meno di future proroghe – dal primo gennaio 2016.
Tuttavia è bene ricordare che dal primo febbraio 2015 saranno punite le violazioni relative a:
 - omessa iscrizione: riguarda i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti;
- mancato versamento del contributo: riguarda i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
 
Una proroga invece ormai quasi scontata è quella relativa all’ adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto.
 
Per capire dove trovare questa proroga nel decreto è necessario ricordare che che il Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (il “milleproroghe” dell’anno passato), come modificato in fase di conversione dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, riportava già la proroga all’articolo 11, comma 1:
 
Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)
 
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
 
(...)
 
Il nuovo milleproroghe – che chiameremo, per comodità, decreto “milleproroghe 2015” – contiene ora all’articolo 4, comma 2 la nuova proroga:
 
Art. 4 - Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
 (...)
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2015".
 
Della nuova proroga al 30 aprile 2015, per attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge, ne possono usufruire, come indica la legge, solo le attività ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012: il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.
 
Rimandando a futuri approfondimenti del “milleproroghe 2015”, anche in relazione alle eventuali modifiche della futura legge di conversione, concludiamo questa breve rassegna di rinvii con le scadenze che riguardano due altri temi: l’ edilizia scolastica e gli appalti.
 
In merito all’ edilizia scolastica è stato dato più tempo per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici che godono di finanziamenti statali.
Ad esempio con il comma 4 dell’articolo 6 si prorogano i termini della procedura relativa agli interventi di edilizia scolastica finanziati con il decreto-legge n. 69 del 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, al fine di consentire agli enti locali di completare i lavori in tempo, senza correre il rischio di doverli lasciare incompleti, e di accedere senza problemi ai relativi finanziamenti. Le proroghe consentono:
- lo slittamento dei termini di aggiudicazione dei lavori già fissati al 30 aprile 2014 e al 30 giugno 2014;
- lo slittamento del termine del 31 dicembre 2014 fissato per il trasferimento delle risorse da parte dello Stato al fine di consentire i pagamenti anche nel corso del 2015 in favore degli enti locali, che altrimenti perderebbero in tutto o in parte il finanziamento assegnato.
 
Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione
 
(...)
 
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";
c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
 
(...)
 
Slitta inoltre la scadenza per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, in relazione al programma avviato dal decreto del Fare con le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe).
 
Infine parliamo brevemente degli appalti e di tre diversi rinvii:
- dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015: obbligo negli appalti di lavori di corrispondere all'appaltatore un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale (proroga inserita nel comma 3 dell’articolo 8 del DL 192/2014);
- dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015: termine entro il quale i general contractor (coloro che hanno la responsabilità operativa complessiva di un progetto di costruzione o di impiantistica, con particolare riferimento alle opere pubbliche) possono dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante certificati rilasciati dalle SOA per ordinari contratti pubblici di lavori (ricordiamo che l’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori);
- al 31 dicembre 2015 della scadenza entro la quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono continuare a documentare l’esistenza del requisito a mezzo di copia conforme delle attestazioni possedute.
 
 
 
 
RTM
 

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