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"Violazioni APE, anche se si paga la multa resta l’obbligo di presentarlo"

fonte www.edilportale.com / Normativa

13/01/2015 - Chi paga la multa per non aver allegato l’Attestato di Prestazione Energetica ( APE) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di presentarlo.

Il chiarimento, su una materia che nell’ultimo periodo ha suscitato varie controversie, è arrivato dall’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare 31/E ha spiegato le novità contenute nel Decreto sulle semplificazioni fiscali ( D.lgs. 175/2014).
 
Come si legge nel documento del Fisco, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate individuerà, tra le informazioni acquisite con la registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero per l’accertamento e la contestazione della violazione.
 
Ricordiamo che l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di trasferimento degli immobili (anche a quelli di trasferimento a titolo gratuito), pena la nullità, è entrato in vigore con DL Ecobonus. Per ammorbidire questa prescrizione, considerata troppo dura, erano state avanzate diverse proposte, compresa la sostituzione della nullità con una sanzione pari a 500 euro. Il Dl Destinazione Italia ha eliminato quindi la nullità, aumentando però la soglia delle multe per i trasgressori.
 
In base alla normativa vigente, quindi, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’APE.
 
In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
 
Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno. Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
 
Infine, la Circolare 31/E ha inoltre ribadito che, chi nel 2014 ha iniziato interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 65%, non deve inviare nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate se i lavori proseguono nel 2015, come stabilito dal Decreto Semplificazioni fiscali e 730 precompilato.

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