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"Pubblicato il decreto attuativo per l’amministrazione della giustizia"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/01/2015 - Con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, il 20 gennaio, del
Decreto 18 novembre 2014 n. 201 "Regolamento recante
norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia,
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro" si aggiunge un altro tassello al lungo e tortuoso percorso di
attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che
il Decreto Legislativo 81/2008 riporta
all’articolo 3 (Campo di applicazione), comma 2: “
nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
Protezione Civile, nonché
nell’ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, (...) le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...) individuate
(...) con decreti emanati (...) dai Ministri competenti di concerto con i
Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Dopo il
parere positivo sullo schema di decreto ministeriale della
Conferenza Stato-Regioni, espresso già nella
seduta del 15 maggio 2014, e la firma
del decreto a dicembre, finalmente il 20 gennaio il nuovo decreto 201/2014 è
stato pubblicato ed entrerà in vigore il
4
febbraio 2015.
Il “Regolamento recante norme per
l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro”
viene adottato in attuazione delle
disposizioni correlate agli articoli
3 e
13 del D.Lgs. 81/2008.
Dell’articolo 3 del TU e dei
decreti “annunciati” al comma 2 abbiamo già parlato.
L’articolo 13 del TU prevede che,
con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree all'interno delle
quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la
vigilanza nell'ambito delle strutture penitenziarie.
Entriamo più nel dettaglio dell’analisi
del decreto 201/2014.
L’
articolo 1 definisce il
campo
di applicazione del regolamento con riferimento alle “particolari esigenze
connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità
organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie”.
Peculiari esigenze che sono espresse nell’
articolo 2.
In particolare le norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro – con riferimento al D.Lgs. 81/2008 -
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le
attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione
della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a
misura di sicurezza;
b) garantire l'ordinato esercizio
della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell'incolumità del
personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni
ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di
autolesionismo o suicidio.
E tali esigenze (comma 3) sono
ulteriormente precisate:
a) direzione funzionale delle
attività;
b) capacità operativa e prontezza
d'impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e
sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti
dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e
d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi
operativi, ...
Sempre con l’articolo 2:
- sono individuati gli obblighi
relativi ai piani di evacuazione;
- viene esclusa l'applicabilità
delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le
attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori;
- sono specificate le peculiarità
organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici
penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono
scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti
per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza;
- è individuato il principio
fondamentale secondo il quale l'applicazione delle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare “la rimozione o
riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi
al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari”.
Gli articoli 3 e 4 riguardano le
specificità di alcuni ruoli basilari in materia di SSL:
-
articolo 3 (
Servizio di
prevenzione e protezione): il servizio di prevenzione e protezione “è
espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 32 del Testo Unico n.81 del 2008”. Inoltre “nelle
strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le
responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente
individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può
essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale
concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei
singoli datori di lavoro”;
-
articolo 4 (
Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza): viene disciplinato il ruolo dei
Rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del
personale dell'Amministrazione.
L’
articolo 5 è invece dedicato al
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
L’articolo sottolinea che tale
documento è elaborato, “contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto
e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro
committente”.
Inoltre si indica che “nella
predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture
nell'ambito dell' Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi
da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese
appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni connesse
all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la
divulgazione”; e il documento di valutazione, qualora contenga informazioni di
cui è ritenuta vietata la divulgazione, non deve essere allegato al contratto
di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure
finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo
del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori,
opere o forniture oggetto dell'appalto.
L’
articolo 6 è poi dedicato alla
sorveglianza
sanitaria.
Prevede che tale sorveglianza sia
“effettuata dal medico competente
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del Testo Unico n.81 del 2008”
e indica cosa fare quando “siano richiesti dal medico competente accertamenti
clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi
dell’Amministrazione”.
Concludiamo ricordando che l’
articolo 7 affronta il tema dei
servizi di vigilanza e che l’
articolo 9 indica che con questo nuovo decreto
è abrogato il Regolamento relativo al decreto n. 338 del 29 agosto 1997.
Tiziano Menduto
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