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"Verifiche periodiche, pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati "
fonte www.pmi.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
27/01/2015 -
Con
comunicato del Ministero del Lavoro
(pubblicato in GU n.19 del 24-1-2015) si annuncia la pubblicazione del
decimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche
periodiche, approvato con Decreto dirigenziale 20 gennaio 2015.
L'elenco è previsto dal punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011 e riguarda le visite periodiche all'art. 71, comma 11, del TUS. L'elenco sostituisce il nono elenco allegato al decreto dirigenziale del 29 settembre 2014.
I dati sulle attrezzature da comunicare
L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale : i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell'allegato III (Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I) del D.M. 11.04.11.
Si tratta dei seguenti dati:
• regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
• data del rilascio;
• data della successiva verifica periodica;
• datore di lavoro;
• tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
• costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.
Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione Sicurezza nel lavoro.
Riferimenti normativi:
COMUNICATO
Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
(GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015)
L'elenco è previsto dal punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011 e riguarda le visite periodiche all'art. 71, comma 11, del TUS. L'elenco sostituisce il nono elenco allegato al decreto dirigenziale del 29 settembre 2014.
I dati sulle attrezzature da comunicare
L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale : i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell'allegato III (Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I) del D.M. 11.04.11.
Si tratta dei seguenti dati:
• regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
• data del rilascio;
• data della successiva verifica periodica;
• datore di lavoro;
• tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
• costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.
Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione Sicurezza nel lavoro.
Riferimenti normativi:
COMUNICATO
Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
(GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015)
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