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"Le responsabilità per un infortunio con una macchina a nolo"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
02/02/2015 -
Commento a cura di Gerardo Porreca.
La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza in merito alla
responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una attrezzatura noleggiata “a caldo” ed
occorso ad un lavoratore dipendente dalla ditta noleggiante e per la
verità in maniera opposta a quanto aveva già fatto in passato in
occasione di altri analoghi infortuni sul lavoro. La responsabilità per
l’infortunio occorso ad un lavoratore della ditta noleggiante, ha
sostenuto la suprema Corte, è da addebitare non al datore di lavoro
della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma al
titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura.
Come motivazione principale per la decisione presa dalla stessa la
Corte ha posto in evidenza che è l’utilizzatore che è in grado di
valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui possono venire a
trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di
svolgimento dei lavori.
Il fatto e l’iter giudiziario
L’amministratore
unico e direttore tecnico di uno studio di progettazione al quale era stato
dato l’incarico di progettare, elaborare
ed eseguire le prove di carico su un viadotto di un strada statale appena
costruito e il direttore dei lavori nominato da un committente sono stati
tratti a giudizio davanti al Tribunale per rispondere dei reati di cui agli
artt. 443 e 449 c.p. e art. 589, commi 1, 2, 3, art. 590 in relazione all'art.
583 c.p.. Agli imputati era stato contestato di avere cagionato, per colpa
generica e specifica, il crollo del viadotto in questione e, in seguito a tale
evento, il decesso di un lavoratore nonché lesioni personali gravi ad altri
lavoratori che si trovavano a bordo dei loro mezzi durante l'esecuzione della
prova i quali erano stati travolti in seguito al collasso della struttura.
Il Tribunale,
considerati gli imputati responsabili dei reati a loro ascritti, ritenuto il
concorso formale tra gli stessi e concesse le attenuanti generiche equivalenti,
ha condannato l’amministratore unico e direttore tecnico dello studio di
progettazione alla pena di anni tre di reclusione ed il direttore dei lavori
alla pena di anni due, pena interamente condonata per il primo e pena sospesa
per il secondo, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento
dei danni, in solido con il responsabile civile dello Studio, in favore della
costituita parte civile.
Avverso la decisione
del Tribunale entrambi gli imputati hanno proposto appello tramite i propri
difensori. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal
giudice di primo grado ha ridotta la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di
reclusione per l'amministratore unico e ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per il direttore
dei lavori.
I ricorsi in cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza
della Corte di Appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso in
cassazione a mezzo dei loro difensori. L’amministratore unico dello studio e
progettista delle prove di carico ha fatto presente, a sua difesa, di non
essere mai stato nominato dal committente "coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" e che pertanto
non era titolare di nessuna posizione di garanzia e che inoltre durante
l'effettuazione della prova di carico e dell'ingresso degli automezzi sul
viadotto si trovava in altro luogo rispetto a quello in cui si era verificato
il sinistro mentre sul luogo si trovava il direttore dei lavori il quale
manteneva tale sua qualifica anche durante lo svolgimento delle prove di
carico. Lo stesso ha inoltre precisato che la prova di carico durante la quale
si era verificato l’infortunio era stata conseguente alla stipulazione ed
esecuzione di un contratto di " nolo a caldo"
(essendo stati messi a disposizione non solo gli automezzi, ma anche gli
autisti degli stessi) ed ha sostenuto, altresì, che la responsabilità per gli
infortuni derivanti ai lavoratori destinati alla conduzione di un mezzo
noleggiato "a caldo" competerebbe al datore di lavoro degli stessi,
titolare dell'impresa noleggiante e non comunque a lui che era soltanto il "progettista
della prova di carico". Il direttore dei lavori, dal canto suo, ha
sostenuto di avere affidato con "verbale di consegna" l'incarico di
progettare, eseguire ed elaborare le prove di carico all’amministratore unico e
direttore tecnico dello studio di progettazione, che dopo la consegna sarebbe
subentrato allo stesso quale direttore dei lavori durante le prove di carico,
per cui si è ritenuto non responsabile dell’accaduto.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Entrambi i ricorsi sono
stati
ritenuti infondati dalla Corte di
Cassazione. Con riferimento al ricorso presentato dall’amministratore unico
dello studio di progettazione la Corte di Cassazione ha fatto presente che allo
studio stesso erano state dal committente appaltate la progettazione, l’esecuzione
e l’elaborazione delle prove di carico e che l’imputato, nella sua qualità di
appaltatore, aveva provveduto a contattare varie imprese di autotrasporti
affinché gli procurassero gli automezzi con i relativi conducenti per il
collaudo del viadotto per cui lo studio di cui l’imputato era amministratore
unico e direttore tecnico aveva l’obbligo, nel momento in cui si apprestava ad
espletare l'opera che le era stata commissionata ed essendo impresa
appaltatrice, di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure di sicurezza
imposte dalla legge a tutela dell'incolumità dei lavoratori, obbligo che
incombe al datore di lavoro e su quanti siano preposti alla direzione tecnica
dell'azienda e che non può essere annullato da eventuali censure nei confronti
di altri soggetti.
Con riferimento alla
osservazione fatta a propria difesa dall’amministratore unico e direttore tecnico dello studio di progettazione
di non essere stato comunque nominato coordinatore
in fase di esecuzione la Corte suprema ha fatto presente che lo stesso
rispondeva comunque del reato contestatogli in quanto a lui incombeva, in virtù
di uno specifico contratto di appalto, l'obbligo di predisporre non solo la
progettazione, ma anche l'organizzazione in fase esecutiva delle prove di
carico e che pertanto aveva anche poteri di coordinamento e di direzione nei
confronti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle prove di carico.
Assolutamente
fuorviante ha ritenuto altresì la Sez. IV la lamentela fatta dall’amministratore
unico e direttore tecnico dello studio secondo cui, essendo stato stipulato ed
eseguito un contratto
di "nolo a caldo" ed essendo quindi stati messi a disposizione
non solo gli automezzi ma anche gli autisti degli stessi, la responsabilità per
l’infortunio derivante al lavoratore destinato alla conduzione di un mezzo
noleggiato "a caldo" competerebbe al datore di lavoro dello stesso, e
cioè al titolare dell'impresa noleggiante e non già a colui che ha preso a nolo
sia il macchinario che l’operatore. Soltanto il progettista delle prove di
carico, infatti, era in grado di valutare le situazioni di potenziale pericolo
in cui si potevano trovare, a causa delle concrete modalità che lui stesso
aveva progettato e stava mettendo in pratica, i soggetti coinvolti nelle prove
di carico. La prospettata censura a proposito della responsabilità nel caso di
"nolo a caldo" non è stata quindi considerata pertinente dalla Corte
di Cassazione “
non potendosi pretendere
di addossare esclusivamente al locatore la responsabilità per infortuni occorsi
al suo dipendente una volta che questi sia stato impiegato dal locatario con
altra forza lavoro da lui diretta, in un'opera dal medesimo organizzata".
L’imputato avrebbe quindi dovuto impedire, secondo la Sez. IV, che i conducenti
degli automezzi si trattenessero a bordo degli stessi sul viadotto mentre altri
vi affluivano ed evitare così una grave situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone che poi sono state travolte dal crollo.
Anche il ricorso
presentato dal direttore dei lavori è stato ritenuto dalla Sez. IV infondato. La
Corte di Cassazione ha osservato in merito che se è vero che lo stesso aveva
affidato l'espletamento delle prove di carico a un professionista esterno pur tuttavia
aveva mantenuto la sua qualifica di direttore dei lavori anche in relazione
all'espletamento delle suddette prove, per cui è stato ritenuto giusto
l’addebito fatto a suo carico di non
avere vigilato affinché fosse adottata quella misura di elementare prudenza
consistente nel curare, prima dell'ingresso sul punto di ogni nuovo camion, che
i conducenti di quelli che l'avevano preceduto si fossero allontanati dal
ponte. Il direttore dei lavori pertanto, ha così concluso la Corte suprema,
proprio in considerazione della posizione di garanzia da lui ricoperta anche in
funzione della esecuzione delle prove di carico, doveva dirigere le maestranze
durante le prove stesse e provvedere ad allontanarle immediatamente dal
viadotto, secondo la buona prassi ingegneristica e la normale prudenza, dopo il
posizionamento degli autocarri. Egli inoltre avrebbe dovuto essere
costantemente presente durante l'espletamento delle prove di carico, né poteva
limitarsi a fare affidamento sulla presenza del progettista essendo egli stesso
titolare di un'autonoma posizione di garanzia.
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