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"Emilia Romagna: l’obbligo di installazione di linee vita in edilizia"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
02/02/2015 - In una news in breve PuntoSicuro ha segnalato, nei giorni scorsi, una scadenza relativa all’
obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture, di linee vita, in Emilia Romagna.
Infatti dal
31 gennaio 2015 decorre il termine –
un termine inizialmente previsto al 15 luglio 2014 e successivamente
prorogato dalla Legge Finanziaria regionale n. 17/2014 - a partire dal
quale trovano applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013 concernente “
Atto
Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei
lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi
dell'art. 6 della Legge Regionale 2000 n. 20”.
L'Atto di indirizzo introduce
infatti l'obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio
sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con
la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla
potenziale caduta dall'alto nei lavori in quota
in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di
lavori futuri.
Le linee di indirizzo - approvate
dall’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna nella seduta n. 161 e
con deliberazione del 17 dicembre 2013 - fissano dunque le indicazioni tecniche
sulle misure preventive e protettive da adottare in fase di progettazione e
realizzazione di interventi sulle coperture di edifici, pubblici e privati, in
modo da garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle
coperture o le azioni comportanti l’accesso, il passaggio o lo stazionamento
sui tetti avvengano in sicurezza.
Tale atto di indirizzo e
coordinamento – nato dalla necessità di programmare azioni per affrontare
l’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili e dal
rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza
del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” - costituisce un
“complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili”.
Nelle
finalità del documento si sottolinea che l’installazione di
dispositivi permanenti di ancoraggio “non esonera il committente dei lavori ed
il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi
tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione
collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
81/08”. In particolare i dispositivi di ancoraggio installati “sono un elemento
del sistema di protezione contro le cadute dall’alto che prevede sempre
l’utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale
(DPI) contro le cadute
dall’alto”.
Vediamo brevemente l’
ambito di applicazione del
provvedimento.
L’atto di indirizzo e
coordinamento “si applica agli
edifici
pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova
costruzione;
- interventi riguardanti
l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30
luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di
opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i
predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R.
n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno
(pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo
abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi
dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008”.
Dopo aver riportato indicazioni
specifiche (punto 3.2) “per i casi di sanatoria di interventi che riguardano
l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o
coperture) realizzati
sine titulo,
ovvero in difformità del titolo abilitativo”, si indica che
sono escluse dall’ambito di applicazione
del presente atto di indirizzo e coordinamento:
- “le coperture completamente
portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo
di gronda rispetto ad un piano stabile;
- le coperture completamente
portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le ampie e/o continue pareti a
specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati
dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione
collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro)”.
Il documento, che si sofferma
ampiamente sugli adempimenti richiesti al proprietario dell’edificio o al
committente dei lavori (con riferimento, ad esempio, alla richiesta
dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del
termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti) segnala che i
dispositivi di ancoraggio permanenti
realizzati prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e
coordinamento, “risultano conformi alle disposizioni del presente atto di
indirizzo se corredati da:
a) relazione di calcolo di
idoneità del supporto;
b) certificazioni del produttore
dei dispositivi di ancoraggio;
c) dichiarazione di corretta
installazione dell’installatore;
d) manuale d’uso;
e) programma di manutenzione.
Nel caso non siano disponibili
tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo
di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di
indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei
documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come
previsto dalla normativa vigente”. La mancata documentazione del dispositivo di
ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità
all’uso”.
Inoltre il documento disciplina
anche le
misure preventive e protettive,
per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a
specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla
copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio;
b) l’accesso alla copertura e
all’ampie e/o continue pareti a specchio;
c) il transito e l’esecuzione dei
lavori.
In particolare si precisa che:
- “i percorsi e gli accessi
devono essere di tipo permanente;
- il transito
e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi
protettivi permanenti”.
Concludiamo indicando che le
misure preventive e protettive, come richiesto dal documento approvato dalla
Regione Emilia Romagna, devono soddisfare le seguenti
prescrizioni generali:
a)
Percorsi di accesso: “i percorsi di accesso alla
copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei
loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo
l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che: a.1) gli ostacoli fissi, che
per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati
e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; a.2) sia garantita
una illuminazione di almeno venti lux; a.3) sia nota la portata massima degli
elementi costituenti il percorso a.4) la larghezza del percorso non sia
inferiore a 0,60 m per il solo transito dell’operatore;
b)
Accessi alla copertura: la copertura deve essere dotata almeno di
un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il
trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di
sicurezza. Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti
caratteristiche: b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza
minima deve essere di 0,70 m ed l’altezza minima deve essere di 1,20 m; b.2) se
costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve
essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da
trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio
deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m2;
c)
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture: il transito
sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e
la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi,
quali: c.1) parapetti; c.2) linee di ancoraggio; c.3) dispositivi di
ancoraggio; c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
c.5) reti di sicurezza; c.6) impalcati; c.7) ganci di sicurezza da tetto”.
Si segnala infine che “eventuali
parti della copertura non portanti con rischio
di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente
protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente
segnalate come rischio residuo all’interno dell’Elaborato tecnico”. Inoltre
l’impiego di ganci di sicurezza da tetto “è consentito solo per brevi
spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le
caratteristiche strutturali delle coperture”.
Tiziano Menduto
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