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"Impresa affidataria: obbligo di verifica dell'idoneità tecnica in materia di sicurezza "
fonte www.pmi.it / Sentenze
04/02/2015 - Nella
sentenza della
Cassazione penale
27.8.14 (ud. 8.7.14) n. 36268 si ricorda che il dovere di diligenza del datore di lavoro
committente
non si esaurisce nella scelta di un'impresa che sia tecnicamente in
grado di eseguire il lavoro da commissionare, ma si estende anche alla
verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice a svolgere determinate
lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Si configura così la responsabilità del committente qualora fossa da lui in concreto percepibile agevolmente il rischio derivante dall'inadeguatezza dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico.
De Falco sottolinea quindi, che la Corte, nel rifarsi a giurisprudenza costante (tra le più recenti Cass. 7.3.13 n.10608, 18.1.12, n.3563) ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n.626/94, prima, e all' art. 26 d.lgs. n.81/08, poi, hanno la funzione di individuare l'ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell'impresa.
Riferimenti:
Cass., sez. IV pen., 27.8.14 (ud. 8.7.14) n. 36268
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria anche sotto il profilo della sicurezza
(rif. norm.: art.7 d.lgs. 626/94; art.26 d.lgs. n.81/08)
Si configura così la responsabilità del committente qualora fossa da lui in concreto percepibile agevolmente il rischio derivante dall'inadeguatezza dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico.
De Falco sottolinea quindi, che la Corte, nel rifarsi a giurisprudenza costante (tra le più recenti Cass. 7.3.13 n.10608, 18.1.12, n.3563) ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n.626/94, prima, e all' art. 26 d.lgs. n.81/08, poi, hanno la funzione di individuare l'ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell'impresa.
Riferimenti:
Cass., sez. IV pen., 27.8.14 (ud. 8.7.14) n. 36268
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria anche sotto il profilo della sicurezza
(rif. norm.: art.7 d.lgs. 626/94; art.26 d.lgs. n.81/08)
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