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" Inail: la prima verifica dei carrelli semoventi a braccio telescopico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/02/2015 - Il decreto
11 aprile 2011 “
Disciplina delle
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione
dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
prevede che il datore di lavoro in possesso di un
carrello semovente a braccio telescopico:
- dia comunicazione “di messa in
servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente,
perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola”;
- richieda, “dopo al massimo 10
mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima
delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente”.
A dare informazioni sulle
verifiche periodiche di queste attrezzature di lavoro è un documento dell’Inail
dal titolo “
Carrelli semoventi a braccio
telescopico - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA. Ai sensi
dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”,
un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail con la
finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della
prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico.
Il documento ricorda che, sempre
con riferimento al DM 11 aprile 2011, poiché i carrelli semoventi a braccio
telescopico non rientravano nei precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2
dell’allegato I al decreto “prescrive che, qualora tali attrezzature alla data
di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio,
la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro
adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio”. Ed
infatti la modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL “consente al datore di lavoro
anche di provvedere contestualmente alla comunicazione di messa in servizio
(immatricolazione) ed alla richiesta di prima verifica periodica. A tali
richieste è opportuno che il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di
conformità CE (se il carrello è stato immesso sul mercato in data successiva al
21 settembre 1996) in modo da consentire l’identificazione dell’ ‘attrezzatura
di lavoro’ come definita secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 69 c. 1 a); qualora
trattasi, invece, di attrezzature immesse sul mercato in data antecedente al 21
settembre 1996, il punto 5.1.3 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 richiede
che venga allegata alla richiesta di prima verifica periodica copia
dell’attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da
persona competente da lui incaricata”.
Segnaliamo che il documento Inail
si riferisce al carrello
elevatore a braccio telescopico attrezzato con forche (generalmente di tipo
flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura intercambiabile, “compresi
quelli che conferiscono la funzione di sollevamento cose (gancio o altri organi
che consentano la libera oscillazione del carico - cfr. punto 5 3 della circolare 18 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013 nella sezione
documentazione) e/o sollevamento persone”.
E si precisa che un carrello
semovente a braccio telescopico “rientra nel regime delle verifiche periodiche
qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabile con cui è allestito,
anche se diverso dalle forche: tale attrezzatura, infatti, può essere prevista
anche con altri accessori e poiché l’allegato VII non contempla alcun tipo di
restrizione in merito, ma parla genericamente di ‘carrello semovente a braccio
telescopico’, l’attrezzatura deve comunque essere sottoposta a verifiche
periodiche”. Infatti – continua il documento – “il carrello semovente a braccio
telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatura multifunzione, nella
misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercambiabili opportune,
può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone”.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, rileva che esistono diverse possibilità di immissione
sul mercato delle combinazioni carrello-attrezzature/ accessori e riporta una “sintetica
panoramica delle soluzioni messe in campo dal 1996 ad oggi dai diversi
fabbricanti”.
Diamo qualche informazione in più
sulla
prima verifica periodica dei carrelli
semoventi a braccio telescopico.
Si indica che la prima verifica
periodica “riguarda l’attrezzatura nel suo complesso, comprese le eventuali
funzioni aggiuntive, e prevede la compilazione di una
scheda tecnica dell’attrezzatura che costituisca un riferimento per
le verifiche periodiche successive”. E la compilazione della scheda tecnica è “funzionale
a consentire l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche
periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte
le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla
documentazione a corredo della stessa (istruzioni, dichiarazione di conformità,
attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ovvero rintracciabili direttamente sull’attrezzatura
al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di
mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere
specificata sulla scheda)”.
Se poi il carrello
semovente a braccio telescopico “dovesse presentare funzioni aggiuntive di
sollevamento cose e/o sollevamento persone, poiché il modello di scheda tecnica
per carrelli semoventi a braccio telescopico, allegato al D.M. 11 aprile 2011,
non prevede sezioni specifiche per le funzioni supplementari, all’atto della
prima verifica il tecnico potrà compilare la sola scheda tecnica del carrello
semovente a braccio telescopico, integrandola con le informazioni individuate
nelle schede tecniche relative alle altre funzioni che si ritengono necessarie
alla completa descrizione dell’attrezzatura (quella per gru mobile e/o quella
per ponte mobile sviluppabile) oppure procedere alla compilazione di tre
distinte schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per
apparecchi di sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili
sviluppabili su carro, purché si indichi comunque su tutte la medesima
matricola, ossia quella assegnata al carrello semovente”.
In particolare per la
compilazione della scheda tecnica “è
necessario avere a disposizione le istruzioni fornite dal fabbricante a corredo
della macchina; qualora il datore di lavoro non dovesse disporre delle suddette
istruzioni, il tecnico non potrà procedere all’effettuazione della verifica e,
pertanto” - come previsto dalla circolare 11 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 maggio 2012 – “i
termini temporali dovranno essere interrotti, previo rilascio di verbale di
sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la
mancata effettuazione della prestazione. Il datore di lavoro dovrà, una volta
reperite le istruzioni dell’attrezzatura, procedere con una nuova richiesta di
prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei
quarantacinque giorni previsti”.
Nel documento è presente anche un
fac-simile della scheda tecnica con l’indicazione, per ciascuna voce, di quanto
richiesto e di dove indicativamente reperire le informazioni.
Concludiamo segnalando che il
documento riserva una prima parte dedicata al supporto al datore di lavoro
negli adempimenti relativi alla comunicazione di messa in servizio
dell’attrezzatura di lavoro e alla richiesta di prima verifica periodica.
Successivamente viene descritta nel
dettaglio la procedura di prima verifica periodica, con particolare
riferimento, come abbiamo visto, alla compilazione della scheda tecnica del
carrello semovente a braccio telescopico. Infine è illustrata ogni voce della
scheda, è proposta una raccolta di documentazione di riferimento e sono
riportate indicazioni su verifiche, prove e sull'individuazione degli organi
dell'attrezzatura di lavoro.
L’
indice del documento:
Introduzione
Comunicazione di messa in
servizio/immatricolazione di un carrello semovente a braccio telescopico
Richiesta di prima verifica
periodica
Campo d’applicazione
Riferimenti normativi e loro
evoluzione nel tempo
Scheda tecnica per carrello
semovente a braccio telescopico
Verbale di prima verifica
periodica
Documentazione
“ Carrelli semoventi a braccio telescopico - Istruzioni per la
prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”, un documento realizzato
dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti
e Insediamenti Antropici (DIT), autori: Sara Anastasi e Luigi Monica con il
contributo di AISEM, ANIMA, ASCOMAC, FEDERUNACOMA, versione 2014 (formato PDF, 9.63
MB).
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per la prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico”.
Tiziano Menduto
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