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"La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO SISMICO
10/02/2015 - I vari eventi sismici
che hanno colpito in questi anni il nostro paese, al di là delle vittime e dei
danni provocati, hanno messo in evidenza l’elevata
vulnerabilità delle costruzioni a uso produttivo, costruite prima
della classificazione sismica.
RTM
Diventa quindi rilevante valutare
la sicurezza di tali costruzioni e individuare precisi interventi di
prevenzione e protezione per garantire l'incolumità dei lavoratori e per
contenere i danni umani e materiali di un eventuale terremoto.
Per affrontare questo tema dal
punto di vista della tutela della sicurezza, in relazione a quanto richiesto
dal D.Lgs. 81/2008, possiamo presentare un intervento, pubblicato sul sito
dell’ AUSL di
Reggio Emilia, dell’Ing. Daniela Malvolti (Servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro, AUSL Reggio Emilia), dal titolo “
Il rischio sismico nei luoghi di lavoro. Il Documento di Valutazione
dei Rischi”.
Dopo aver dato informazioni sugli eventi
sismici in Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012, in un territorio non
classificato sismico fino al 23 ottobre 2005 e dunque con costruzioni
progettate senza norme sismiche, e del quadro normativo di riferimento post
sisma, l’intervento riporta alcuni significativi articoli del Testo Unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008), con riferimento anche agli “infortuni significativi”, ai lavoratori
morti sotto i crolli dei capannoni industriali a causa del sisma del maggio
2012:
Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la
valutazione di tutti i rischi”
Art. 29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata…a seguito di infortuni significativi. A seguito di
tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato…nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.
Art. 63, comma 1 “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell'Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici
che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente
nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che
corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali”.
Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede
affinché i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori” |
Fatte queste premesse
l’intervento sottolinea quanto sia quindi importante:
- “
valutare la vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura e degli
elementi non strutturali ed eventualmente programmare interventi idonei in caso
di criticità riscontrate (integrare il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) con il rischio sismico);
-
redigere specifiche procedure di intervento in caso di emergenza
sismica (integrare i Piani di Emergenza)”.
Si ricorda, a questo proposito, che
anche le “ procedure
standardizzate” per la valutazione dei rischi e per la elaborazione del DVR,
tra i pericoli presenti in azienda - elencati nel modulo 2 – riportano i
terremoti.
Riguardo dunque alla
valutazione del rischio sismico nei luoghi
di lavoro l’intervento si sofferma su alcune importanti “componenti del
problema”.
Ad esempio:
-
pericolosità sismica (sismicità): “probabilità che si verifichino
terremoti di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di
tempo”;
-
vulnerabilità
sismica: “predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto di
un sisma di prefissata entità”;
-
esposizione: “complesso di beni e attività che possono subire
perdite per effetto del sisma”;
-
rischio sismico: “misura dei danni attesi in un dato intervallo di
tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). È determinato
dalla combinazione della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e
dell’esposizione (E)”.
L’intervento, che vi invitiamo a
leggere integralmente, si sofferma poi sui
metodi
di valutazione.
Infatti esistono “diversi metodi
di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti, a seconda
della scala territoriale di indagine”. Ad esempio:
-
metodi basati sul giudizio di esperti: “un possibile strumento per
effettuare tale valutazione è costituito dalle Schede di vulnerabilità di I e
II livello redatte dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) del
CNR. Tali schede si basano sulla possibilità di attribuire ad un edificio un
indice di vulnerabilità determinato sulla base di parametri che rappresentano
l’idoneità dell’edificio a sopportare il sisma. Richiedono una certa perizia
per il rilevamento dei dati”. L’Ing. Malvolti presenta una serie di linee guida
e linee di indirizzo che possono supportare la valutazione. Ricorda poi che per
una valutazione esaustiva del rischio
sismico nei luoghi di lavoro “è importante indagare anche la vulnerabilità
di elementi non strutturali, arredi e impianti: l’eventuale danneggiamento di
tali elementi può costituire infatti una grave minaccia per l’incolumità dei
lavoratori oltre a determinare l’ostruzione delle vie di fuga”;
-
metodi meccanici/analitici: “sono basati su modellazioni numeriche
che rappresentano il comportamento sismico delle costruzioni e sono finalizzati
a stabilire se l’edificio è in grado o meno di resistere alla combinazione
sismica di progetto”. In particolare per una valutazione analitica delle
sicurezza- vulnerabilità
sismica delle costruzioni si “deve fare riferimento al DM 14/01/2008 (NTC
2008) e relativa Circolare 617/2009. Per edifici storici si deve fare
riferimento alla Direttiva PCM 12/10/2007 e s.m.i. ‘Linee Guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle
NTC 2008’”.
In ogni caso al di là degli obblighi
(riportati nell’ìntervento) della valutazione della sicurezza sismica di
edifici esistenti, si indica che in un’ottica di prevenzione è comunque “
importante avviare un percorso di
valutazione della sicurezza per tutti gli edifici che ospitano luoghi di lavoro
progettati e realizzati prima della classificazione sismica e quindi senza
l’adozione di criteri di progettazione antisismica. In tali casi è pertanto
opportuno:
- nel breve periodo rilevare
eventuali criticità presenti e risolverle con interventi locali;
- nel medio - lungo periodo
programmare interventi di miglioramento sismico”.
Il documento riporta poi un breve
percorso operativo per la valutazione
del rischio sismico nei luoghi di lavoro.
Un percorso operativo che
comprende:
-
fase 1: esame dati e documenti di progetto;
-
fase 2: rilievo geometrico;
-
fase 3: rilievo quadro fessurativo – degrado – vulnerabilita;
-
fase 4: analisi numeriche - “modellazione strutturale e analisi
numeriche per indagare e quantificare la sicurezza strutturale (verifica nei
confronti dei carichi statici, analisi dei meccanismi locali e globali). In
alternativa, una valutazione qualitativa della vulnerabilità, si può ottenere
attraverso la compilazione di schede o tabelle di rilievo della vulnerabilità”;
-
fase
5: sintesi della
valutazione del rischio che potrà indicare se è presente un rischio basso, moderato
o elevato.
Per concludere ricordiamo che nel
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) “devono essere riportati:
- parametri valutativi
considerati (dati di input);
- risultati della valutazione
della sicurezza (dati di output);
- programmazione degli interventi
di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non
strutturali”.
AUSL di Reggio Emilia, “ Il rischio sismico nei luoghi di lavoro. Il Documento di
Valutazione dei Rischi”, intervento a cura dell’Ing. Daniela Malvolti - Servizio
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, AUSL Reggio Emilia (formato PDF, 2.56
MB).
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