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"l registro dell'antincendio: obbligatorio o meno?"
fonte www.insic.it / Modulistica
10/02/2015 -
IL QUESITO
La tenuta del Registro Antincendio, fermi restando gli obblighi di manutenzione nonché la raccolta dei verbali che la testimoniano, è comunque obbligatoria anche per attività soggette alla normativa di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, ma non soggetta al controllo dei VV.F.?
SECONDO L'ESPERTO
Il registro dell'antincendio è un falso problema perché non è assimilabile a registri di tipo fiscale o altro regolamentati da particolari disposizioni di legge.
Il Registro dell'Antincendio è stato introdotto dall'art.5 - comma 2 del D.P.R. 37 del 12/01/1998 al fine di avere una sequenza cronologica di tutte le operazioni di mantenimento delle condizioni di sicurezza di un determinato ambiente di lavoro.
Il concetto rimane sempre lo stesso, anche se recenti disposizioni legislative hanno creato confusione in materia. Va comunque precisato che sia il D.Lgs. 81/08, sia il D.M. 20/12/2012 sugli impianti di protezione attiva antincendio richiamano sempre la "regola dell'arte", che in Italia è costituita dalle Norme UNI e CEI, norme che prevedono sempre, e da decenni, la tenuta di un registro per le operazioni di manutenzione sia ordinaria e straordinaria. L'introduzione del "libretto d'uso e manutenzione" anche per gli impianti antincendio, voluta dal D.M. 20/12/2012, non fa che rafforzare quanto sopra indicato.
La tenuta del Registro Antincendio, fermi restando gli obblighi di manutenzione nonché la raccolta dei verbali che la testimoniano, è comunque obbligatoria anche per attività soggette alla normativa di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, ma non soggetta al controllo dei VV.F.?
SECONDO L'ESPERTO
Il registro dell'antincendio è un falso problema perché non è assimilabile a registri di tipo fiscale o altro regolamentati da particolari disposizioni di legge.
Il Registro dell'Antincendio è stato introdotto dall'art.5 - comma 2 del D.P.R. 37 del 12/01/1998 al fine di avere una sequenza cronologica di tutte le operazioni di mantenimento delle condizioni di sicurezza di un determinato ambiente di lavoro.
Il concetto rimane sempre lo stesso, anche se recenti disposizioni legislative hanno creato confusione in materia. Va comunque precisato che sia il D.Lgs. 81/08, sia il D.M. 20/12/2012 sugli impianti di protezione attiva antincendio richiamano sempre la "regola dell'arte", che in Italia è costituita dalle Norme UNI e CEI, norme che prevedono sempre, e da decenni, la tenuta di un registro per le operazioni di manutenzione sia ordinaria e straordinaria. L'introduzione del "libretto d'uso e manutenzione" anche per gli impianti antincendio, voluta dal D.M. 20/12/2012, non fa che rafforzare quanto sopra indicato.
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