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"Le responsabilità del committente amministratore di condominio"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
16/02/2015 - Tutte le volte che un condominio commissiona, nella forma di contratto di appalto d’opera, lavori edili, l‘
amministratore del condominio,
sulla base di quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), si qualifica come “
committente” e diviene titolare di inderogabili obblighi di legge a cui non può sottrarsi.
Ad affrontare il tema delle responsabilità dell’ amministratore di condominio – più volte trattato anche nei nostri articoli - è il convegno “
Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
Il convegno, i cui atti sono stati pubblicati sul sito dell’ASL,
non solo ha approfondito le responsabilità in materia di salute e
sicurezza del committente amministratore di condominio con
riferimento alla normativa vigente, ma si è ampiamente soffermato anche
sulle corrette modalità di qualificazione delle imprese e di
predisposizione dei contratti di appalto o d’opera.
Ad occuparsi degli aspetti
normativi è ad esempio l’intervento “
Le
responsabilità del committente amministratore di condominio alla luce della
giurisprudenza più recente”, a cura dell’Ing. Nicola Pasta (Servizio PSAL -
ASL della Provincia di Bergamo).
Con riferimento all’articolo 89
del D.Lgs. 81/2008, il relatore ricorda la
definizione
di committente (soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione) e ricorda la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ad un quesito del 19 aprile 2010 ‘
...omissis...
nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto,
lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo
IV del d.lgs. n.81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’Amministratore è
necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli
obblighi di cui agli artt.88 e seguenti del medesimo testo normativo’.
Fa riferimento poi alla
definizione di cantiere (qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008) e segnala che il committente che
sottoscrive il contratto con l’impresa, “è soggetto influente nelle scelte
progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi di realizzazione...) e
nell’aspetto economico dell’intervento. Pensare che non si debba occupare di
quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è
sbagliato, dal momento che il suo ruolo è anche quello di garante della
sicurezza”. A questo proposito ricorda la
sentenza
della Cassazione Penale del 01 dicembre 2010, n. 42465 che ‘
il committente è il garante della sicurezza
dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle
proprietà di cui delegato’.
E dunque tale committente, “così
come gli altri titolari di posizioni di garanzia originarie in caso di sinistro
a un lavoratore che ne comporti la morte (omicidio colposo) o un infortunio
grave (lesioni colpose aggravate) dovrà, per difendersi, dimostrare di non
essere stato nello svolgimento del proprio mandato imprudente
o negligente (colpa generica) o di non aver omesso di rispettare norme
giuridiche specifiche quali, in particolare, quelle del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
(colpa specifica)”.
Si indica poi che il committente
può incaricare un
responsabile dei
lavori (RL).
Il responsabile dei lavori (art.
89, D.Lgs. 81/2008) è un soggetto che può essere dunque incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. E poiché il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
responsabile dei lavori, “particolare attenzione dovrà essere posta nella
stesura del disciplinare di incarico”.
Il relatore si sofferma poi su
responsabilità e obblighi dei committenti e
dei RL:
- durante la progettazione
dell’opera;
- prima dell’affidamento dei
lavori;
- prima dell’inizio dei lavori;
- durante i lavori;
- al termine dei lavori.
Nell’intervento agli atti, che vi
invitiamo a leggere integralmente, ci si sofferma ad esempio sulla verifica
dell’idoneità tecnico professionale, sui costi
per la sicurezza e sulla notifica preliminare.
Ad esempio riguardo alla
verifica dell’idoneità tecnico
professionale si riporta il testo di una nota del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali: ‘…omissis…
per
quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità
di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al
committente, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di
operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata
solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali
e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare’.
Un’efficace verifica dell’idoneità
tecnico professionale può ad esempio riguardare “il possesso di:
- forza lavoro qualificata ed
esperta;
- know-how organizzativo,
gestionale e tecnico professionale;
- attrezzature necessarie per
l’esecuzione delle attività lavorative;
- misure tecniche ed organizzative
di tutela relative ai rischi specifici (ad esempio dispositivi di protezione
collettivi ed individuali in dotazione, informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori...)”.
Riguardo alle responsabilità del
committente il relatore porta diversi
esempi
di sentenze.
Ad esempio viene ricordata la sentenza
della Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347 che, con riferimento
alla figura del committente ricoperta, nel caso in esame, da un amministratore
di condominio, ‘
ha espressamente
riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l'inosservanza degli
specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione pur
specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi
esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione
e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale
sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte
delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione del lavori,
avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti
dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore
d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del
contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata
percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo’.
Concludiamo ponendoci una
domanda:
cosa accade nel condominio in
caso di violazione della norma sulla sicurezza e, soprattutto, in caso di
infortunio sul lavoro?
La risposta del relatore è che se
“si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza sul
tetto del condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice
civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza
siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU
(D.Lgs. 81/2008, ndr), tra cui il condominio committente, nella persona dell'amministratore.
In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente responsabilità civile
del condominio (risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione
di surroga da parte dell'Inail, con possibile ripetizione nei confronti
dell'amministratore tramite azione di responsabilità) nonché responsabilità
penale in capo all'amministratore”.
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”,
convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
Tiziano Menduto
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