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"Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/02/2015 - Con riferimento
all'esigenza di procedere nella direzione della qualità e dell'efficacia delle
attività di vigilanza regionale, nella Regione Umbria
– in relazione alla fase di riorganizzazione del sistema sanitario regionale (legge
regionale 18/2012) - un gruppo di lavoro (responsabili dei Servizi PSAL,
coordinatori dei tecnici della prevenzione, funzionario del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione,
responsabili del Servizio Qualità di ciascuna Azienda USL) ha individuato i
processi rispetto ai quali è necessario identificare procedure standard.
Attraverso il lavoro di alcuni gruppi
interaziendali sono state poi elaborate
quattro
procedure che sono state approvate dalla Giunta Regionale con
Deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 1725:
-
Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi
di cui all'art. 37 comma 2 del d.lgs 81/08 (allegato A del DGR);
-
Procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro
(allegato B);
-
Procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL
(allegato C);
-
Procedura per l'analisi dei documenti di valutazione e gestione del
rischio (allegato D).
Inoltre – come indica il DGR nel
documento istruttorio approvato - poiché “il passaggio dalla vigilanza
tradizionale ad una vigilanza da un lato proceduralizzata, dall'altro
esercitata anche con la metodologia
dell'audit richiede non solo competenze specifiche ma un vero e proprio
cambiamento di mentalità”, il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e
sicurezza alimentare ha elaborato un progetto in cui si prevede di:
- formare gli operatori dei
Servizi PSAL rispetto alla metodologia dell'audit, anche in relazione alla
specifica applicazione all'attività di vigilanza sulle imprese;
- selezionare fra gli operatori
formati quelli che andranno a costituire il gruppo di audit;
- sperimentare le quattro
procedure sopracitate in concreto nel corso dell'attività dei Servizi PSAL;
- effettuare l'audit sui Servizi
rispetto alle quattro procedure condotto dal gruppo di auditor;
- di proceduralizzare almeno
altri tre processi interni ai Servizi PSAL, utilizzando la metodologia già
adottata;
- effettuare una quota parte
dell' attività
di vigilanza sulle imprese attraverso la metodologia dell'audit”.
In relazione ai documenti
approvati ci soffermiamo sulla
procedura
per l'analisi dei documenti di valutazione e gestione del rischio.
Il documento ricorda che la valutazione
dei rischi presenti in un'azienda “è un obbligo non delegabile del Datore di
Lavoro (DdL)” e che tale adempimento - ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i –
“può essere effettuato elaborando il Documento di Valutazione del Rischio (DVR)
secondo l'art 28 c. 2, o utilizzando le Procedure
Standardizzate (PS) di cui all'art, 29 c. 5”.
In ogni caso entrambe le modalità
“forniscono un
Documento di Valutazione
e Gestione del Rischio (DVeGR) nel quale devono essere individuate tutte le
procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
da realizzare nel contesto dell'attività lavorativa oggetto della valutazione”.
Dunque il DVeGR rappresenta lo “strumento cardine del sistema di prevenzione e
sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro”.
Ricordando che l’organo di
vigilanza, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
deve “valutare la rispondenza dei documenti presi in esame ai requisiti di
legge”, lo
scopo della procedura è “descrivere
la sequenza delle azioni e delle modalità per l'acquisizione e l'analisi del
DVeGR al fine di rendere il più possibile oggettivo. sistematico e
riproducibile il processo valutativo”.
Dopo essersi soffermato sulle
responsabilità nella specifica attività
di vigilanza – con riferimento particolare a Dirigente Responsabile
Servizio (DRS), Dirigente Medico (DM), Tecnico della Prevenzione (TdP) o altro
personale vigilanza SPSAL (OP.V) – veniamo alle modalità esecutive
dell’attività:
-
richiesta/acquisizione del DVeGR: “la richiesta/acquisizione dei
DVeGR viene effettuata dal DM, dal TdP o dall'OP.V in occasione di un sopralluogo
ispettivo o in attività di ufficio per vigilanza programmata; esposto; indagine
di igiene industriale; inchiesta di malattia professionale; inchiesta
infortunio sul lavoro; altro”. E avviene “direttamente presso le sedi
dell'attività produttiva o presso gli uffici dello SPSAL a mezzo di Verbale di
Richiesta e/o Verbale di acquisizione” (i documenti sono allegati al DGR);
-
analisi del DVeGR: “qualunque sia il motivo dell’acquisizione del
DVeGR. questo deve essere valutato presso la sede SPSAL dal DM, dal TdP o
dall'OP.V” attraverso l'utilizzo di una check-list (anche in questo caso allegata
al DGR).
L'
esito del processo di analisi, in relazione alla rispondenza ai
requisiti previsti dalla normativa, “permetterà di definire il documento ‘
completo’ o ‘
incompleto’.
Nel secondo caso rientrerà anche
la fattispecie dei documenti rispondenti a tutti requisiti espressamente
previsti dalla norma ma che, a giudizio dell'Organo di Vigilanza, presentino
aspetti migliorabili attraverso una o più disposizioni. Nel caso di esito
‘completo’ il processo si concluderà con l'archiviazione della check-list. Nel
caso di esito ‘incompleto’ la check-list verrà comunque archiviata e si
adotterà un provvedimento di: disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R.
520/55; prescrizione di cui al D.Lgs. 758/94; sanzione amministrativa di cui
all'art. 301 bis del D.Lgs. 81/08 e L. 689/81”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare, è riportato un diagramma di flusso per illustrare le modalità
esecutive del processo valutativo del DVeGR.
Ricordiamo che, a proposito del processo
di valutazione dei rischi, la Regione Umbria ha approvato anche la Deliberazione
del 22 dicembre 2014, n. 1721 contenente la Linea di indirizzo “Le modalità
di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”.
In conclusione diamo qualche
informazione anche sulla
procedura per
la verifica della conformità degli adempimenti formativi (art. 37 del D.Lgs.
81/2008).
Lo
scopo della procedura è “descrivere la sequenza delle azioni e le
loro modalità per verificare la conformità degli adempimenti formativi che il
datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore” così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008.
E in particolare l'utilizzo di un’unica
procedura da parte del personale di vigilanza “permetterà di uniformare le
modalità operative su tutto il territorio di competenza”.
Veniamo direttamente alle
modalità esecutive:
-
identificazione del soggetto responsabile dell'adempimento nella
specifica azienda/impresa (datore di lavoro o delegato): “l'operatore del
servizio, in azienda o presso gli uffici dello PSAL, richiede in forma scritta
o verbale, al datore di lavoro o a un suo rappresentante, i documenti relativi
ad eventuali
deleghe effettuate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 in materia di
formazione dei lavoratori;
-
individuazione della macrocategoria di rischio in base alle mansioni
effettivamente svolte dal lavoratore: l'operatore del servizio, in azienda
o presso gli uffici dello PSAL, richiede in forma scritta o verbale, al
titolare dell'adempimento o a un suo rappresentante, la descrizione delle
mansioni effettivamente svolte dal lavoratore/lavoratori/gruppo omogeneo, al
fine di attribuire il relativo profilo di rischio (basso - medio - alto);
-
verifica della coerenza della documentazione aziendale con gli
adempimenti normativi: in relazione alle esigenze ispettive specifiche,
l'operatore PSAL verifica la coerenza della documentazione” secondo un
livello minimo (Richiesta degli
attestati di formazione o documentazione dei percorso formative; Verifica della
conformità degli attestati agli elementi minimi e del percorso formativo) o
secondo un
livello approfondito nei
casi in cui la formazione assume particolare rilevanza (in questo caso oltre al
livello minimo deve essere verificato almeno uno dei seguenti punti: Richiesta
di informazioni al/ai lavoratore/i; Registro delle presenze; Contenuti del
corso di formazione; Curriculum dei docenti; Presenza della richiesta di
collaborazione all'organismo paritetico, ove costituito);
-
registrazione dell'attività: “l'operatore che ha effettuato la
verifica compila il report di servizio e
ne consegna una copia al coordinatore dei tecnici per la verifica della
corretta compilazione;
-
archiviazione del report di servizio: l’operatore che ha effettuato
la verifica inserisce l’originale del report nel fascicolo dell’azienda. Una
copia va inserita anche nell’eventuale fascicolo di inchiesta
infortuni/malattia professionale, se all’origine dell’ispezione”.
Ricordiamo infine che la
procedura e la modulistica (allegata al DGR) “viene archiviata presso gli
uffici di segreteria dei Servizi PSAL fino a successiva revisione”.
Tiziano Menduto
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