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"Guariniello e la sentenza Eternit: quando si consuma il reato di disastro?"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
27/02/2015 - Il 23 febbraio sono state depositate le
motivazioni della
Sentenza della Corte di Cassazione del 19 novembre 2014 relativa al processo Eternit.
Sentenza che con la prescrizione ha estinto il reato di disastro
ambientale doloso per il quale prima la Procura di Torino aveva mandato
sotto processo il magnate svizzero Stephan Schmidheiny e poi la Corte di Appellolo
aveva condannato a 18 anni di reclusione e al pagamento di diversi
milioni di euro di indennizzi. L’istituto giuridico della prescrizione
nel diritto penale determina appunto l'estinzione di un reato a seguito
del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
Una lettura delle
motivazioni della Sentenza della
Cassazione confermano quello che già alla lettura del dispositivo della
sentenza si evidenziava:
il processo era
già prescritto prima ancora di cominciare...
Come è possibile che ciò sia accaduto? Dopo il proscioglimento di
Stephan Schmidheiny e l’annullamento dei risarcimenti alle vittime, ci potrà essere
giustizia per le migliaia
di vittime che hanno respirato le polveri d’amianto degli stabilimenti
italiani della multinazionale Eternit dal 1966 al 1986?
E quali possono essere le conseguenze sui futuri processi di questa
sentenza?
A rispondere alle nostre domande
è il sostituto procuratore Raffaele
Guariniello, coordinatore del pool di magistrati della Procura di
Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e
pubblico ministero nel processo
Eternit.
Il procuratore mostra come alla
base della sentenza ci sia “
un contrasto
di interpretazioni tra il Tribunale e la Corte d’Appello da una parte e la
Corte di Cassazione dall’altra su quando si consuma il reato di disastro”.
Contrasto non da poco se la conseguenza è che in sostanza buona parte dei “
disastri a cui stiamo assistendo in questi
anni sono tutti disastri ormai prescritti”.
Tuttavia la giustizia per le
vittime non si ferma: c’è un secondo processo che riguarda il rinvio a giudizio
per omicidio volontario di 258 persone e un Eternit-ter. Anche perché – come spiega
il procuratore in merito alle imputazioni - non c’è il “
ne bis in idem”, non c’è cioè il rischio di giudicare due volte su
uno stesso reato...
L’intervista che vi proponiamo è
la seconda parte di un intervista
più ampia che aveva come punto di partenza il commento alla Sentenza
del 3 febbraio 2015 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione in
merito al crollo al Liceo Darwin di Rivoli del 22 novembre 2008.
Come sempre diamo ai nostri
lettori la possibilità di leggere una trascrizione parziale della seconda parte
dell'intervista, realizzata il 24 febbraio, o di ascoltarla integralmente.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Veniamo brevemente
alle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione relativo al caso
Eternit, depositate il 23 febbraio. Al di là del proscioglimento del magnate
svizzero Stephan Schmidheiny, dalle motivazioni si può rilevare che il processo
era già prescritto prima ancora di cominciare... Che è successo?
Raffaele Guariniello:Lì
c’è un
contrasto di interpretazioni
tra il Tribunale e la Corte d’Appello da una parte e la Corte di Cassazione
dall’altra su quando si consuma il reato di disastro.
Senza
voler scendere troppo nel tecnico la Corte di Cassazione, in particolare non la
Sezione Quarta ma la
Sezione Prima
che è una sezione non specializzate in materia di sicurezza sul lavoro, ha
sostenuto che il reato di disastro e si consumerebbe con la immissione delle
polveri di amianto nell’ambiente, cosa avvenuta sino a che gli stabilimenti
sono stati aperti. Una volta chiusi gli
stabilimenti, il reato sarebbe
stato ormai consumato. Ed è da quel momento che, secondo questa impostazione,
inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Secondo
invece la impostazione adottata dal Tribunale e la Corte d’Appello di Torino il
reato di disastro non si consuma nel momento in cui vengono immesse le polveri
d’amianto ma continua a consumarsi nel tempo. Quindi in realtà ancora oggi non
sarebbe esaurita la consumazione e quindi il reato non sarebbe prescritto.
In
questa seconda direzione si muoveva la Sezione Quarta della Corte di Cassazione
in una sentenza molto importante del 2007 che viene molto citata sia dal
Tribunale che dalla Corte d'Appello, la
sentenza
sul caso di Porto Marghera sui tumori del fegato. Anche lì c'era un
problema di diffusione nell'ambiente di inquinanti, di sostanze e così via. E
in quella sentenza la Corte di Cassazione dice una cosa molto importante, una
intuizione geniale
(...).
Disse di fare attenzione che i disastri sono macroeventi di due possibili
diverse tipologie. C’è un primo tipo di evento che si verifica in un brevissimo lasso di tempo, ad
esempio un crollo, un incendio. Il disastro
della Thyssenkrupp
è un incendio che si è risolto in un brevissimo arco di tempo. Invece ci sono
macroeventi, eventi, disastri che non si realizzano in un breve lasso di tempo,
ma che si realizzano in un arco di tempo anche molto prolungato, che non sono
nemmeno immediatamente percettibili, ma che poi compromettono l’integrità di un
ambiente, della salute e così via... (...) Quindi avendo questa seconda
interpretazione, è chiaro che il
reato di disastro non era
prescritto ma continua a consumarsi ancora oggi. Perché l’amianto c’è ancora
nell’ambiente, l’amianto immesso da quella fabbrica...
Diciamo
che noi abbiamo assistito
ad una
differente impos
tazione del momento consumativo del reato di disastro tra Tribunale e
Corte d’Appello da una parte e Corte di Cassazione dall’altra. A mio parere la
Sezione Prima ha cambiato idea rispetto alla Sezione Quarta. Ha dato una nuova
impostazione che naturalmente va rispettata. E quindi a questa nuova
impostazione bisognerà oggi attenersi.
Mi
convince di più l’impostazione della Sentenza di Porto Marghera (...). In
sostanza tutti i disastri a cui stiamo assistendo in questi anni sono tutti
disastri ormai prescritti. (...)
N
elle
motivazioni, se la nostra lettura è corretta, si giudica
inoltre
che l’imputazione di disastro contestata al
magnate svizzero non sarebbe stata la più adatta perché troppo bassa. E così?
RG: Guardi, qui il
discorso è questo. Per sostenere che il disastro persiste nel tempo la Corte
d’Appello aveva detto che c’erano forme di manifestazioni di questo disastro
che sono le morti e le lesioni, dei lavoratori e dei residenti. La Corte di
Cassazione dice che queste morti, queste lesioni sono fatti che sono oggetto di
eventuali altri reati come l’omicidio e le lesioni, ma non fanno parte del
disastro.
Dunque
un’altra divergenza tra i giudici di
merito e Corte di Cassazione.
Il
dire che il reato di disastro è punito meno
severamente rispetto all’omicidio è dire una cosa ovvia. Però il problema qual
è? Che
questo processo, definito dalla
Corte di Cassazione, con la sentenza di prescrizione, attiene soltanto a una
delle imputazioni del processo Eternit.
Sin
dall’inizio il processo ha avuto due imputazioni: il disastro e l’omicidio e le
lesioni.
Non c’è bisogno della Cassazione che dice che ci
sono gli omicidi. I reati di omicidio sono stati addirittura iscritti prima ancora
del reato di disastro nel registro delle notizie di reato.
Il
problema che si è posto è che per fare il processo sul disastro non occorreva
fare le perizie su tutti i singoli casi di decesso o di malattia, bastava il
dato epidemiologico. Per fare invece il processo sull’omicidio bisognava fare
una perizia sui singoli casi che sono
tra i 2.000 e 3.000 casi. Quindi la
scelta che è stata fatta è stata quella di mandare subito avanti il disastro
(...) e nel frattempo fare le perizie sui singoli casi...
Tanto
è vero che le perizie su un grosso numero di singoli casi si sono concluse . E
quindi è potuto partire il
secondo
processo... (...)
Sono
due processi con un andatura e velocità diverse...
Stiamo parlando del
rinvio a giudizio per omicidio volontario di 258 persone...
RG: Che sono poi solo
una parte. Perché c’è anche
una
Eternit-ter che è ancora in fase di
indagini preliminari...
(...)
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