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"Sui limiti delle responsabilità fra il committente e l’appaltatore"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

02/03/2015 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 52658 del 18 dicembre 2014 (u. p. 15 ottobre 2014) -  Pres. Foti – Est. Piccialli– P.M. Policastro - Ric. C. G. e P. D.  
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca
 
E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto, nell’annullare una sentenza della Corte di Appello con la quale erano stati condannati un datore di lavoro committente ed un coordinatore per l’esecuzione per carenza di motivazioni con riguardo alla posizione delle loro responsabilità, ha trovato l’occasione per fornire dei precisi  indirizzi utili per una corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che riguarda la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti e per fare il punto sui  limiti dell’obbligo di cooperazione che tale articolo impone a carico del datore di lavoro committente nei confronti del datore di lavoro appaltatore.  La cooperazione tra committente e appaltatore, ha sostenuto nella sentenza la suprema Corte, è da ritenersi doverosa per eliminare o ridurre al minimo i “rischi comuni” per i lavoratori delle due parti mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati assumendosene la relativa responsabilità.
 
La Corte di Cassazione ha inteso infatti mettere in evidenza che il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è da riferire oltre che al datore di lavoro appaltatore, primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche al  datore di lavoro committente e che detto principio, però, non può applicarsi autonomamente, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sulla organizzazione e sull’andamento dei lavori. La stessa Corte suprema ha sottolineato altresì che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo.

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha confermato una sentenza di primo grado con la quale un committente datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di un cantiere edile erano stati condannati per il reato di omicidio colposo nei confronti di un lavoratore di una ditta subappaltatrice, riformando in melius la pena, esclusivamente nei confronti del secondo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Le imputazioni erano state riferite ad un infortunio sul lavoro occorso all'interno di un cantiere edile, a seguito del quale era deceduto un lavoratore durante alcune operazioni di scavo. Dagli accertamenti svolti a seguito dell'infortunio era emerso che l’infortunato era stato colpito dalla benna dell'escavatrice, condotta dal padre, pensionato e non assunto regolarmente in assenza di sbarramenti e segnaletica di sicurezza intorno all'area di azione della escavatrice.
 
A carico del committente datore di lavoro erano stati ravvisati profili di colpa, sia generica, per imprudenza e negligenza, che specifica. Quanto al primo profilo della colpa specifica fondati sulla violazione dell’art. 93 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 avendo lo stesso omesso di verificare l'osservanza degli obblighi da parte del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione. A quest’ultimo, invece, è stato contestato di avere colposamente cooperato nella causazione dell'evento, consentendo che il padre dell’infortunato, pensionato e non assunto, eseguisse quel tipo di operazioni in assenza di sbarramenti e segnaletica di sicurezza intorno all'area di azione della escavatrice.
 
Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato con diverse motivazioni. Quanto al committente datore di lavoro lo stesso ha sostenuto che i giudici di merito avevano fatto ricadere sullo stesso la responsabilità dell'evento erroneamente in quanto non rivestiva la posizione di committente ed era estraneo alla situazione di rischio posta in essere dalla stessa vittima. In ogni caso, ha sostenuto ancora, eventuali irregolarità durante le lavorazioni avrebbero dovuto essere segnalate dal coordinatore per l'esecuzione al quale spettava la verifica e l'adeguamento del POS in fase di avanzamento dei lavori, nonché l'eventuale esercizio di poteri impeditivi in situazioni di pericolo grave ed imminente e la segnalazione a lui di tale situazione, mai effettuata. Il CSE, da parte sua, ha lamentato una violazione del principio di correlazione dell'accusa essendogli stata attribuita erroneamente, in assenza di elementi probatori emergenti in tal senso, la qualifica di preposto, modificando quella contenuta nel capo di imputazione.  
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione che ha giudicato assolutamente carente la sentenza impugnata essendosi il giudicante limitato ad affermare in via apodittica la responsabilità del committente e del preposto sulla base di mere affermazioni di principio, svincolate dal contesto in cui l'evento letale si era realizzato. Secondo la Corte suprema, infatti, la responsabilità del committente era stata fondata sulla posizione di garanzia dallo stesso assunta, nella qualità di datore di lavoro, e sulla omessa vigilanza concretizzatasi nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose e quella del CSE era stata, invece, ricondotta alla posizione di garanzia rivestita dal medesimo nella qualità di preposto, modificando così l'attribuzione allo stesso della qualifica contenuta nel capo di imputazione. L'unico dato emerso con certezza nella sentenza impugnata, ha fatto osservare la Sez. IV, è stato che l'evento letale era stato determinato da una manovra errata, pericolosa e non conforme alle prescrizioni di sicurezza, del conducente della escavatrice, padre della vittima, la cui posizione era irregolare nel cantiere, in quanto non risultava ritualmente assunto. Del tutto incerta è rimasta poi, ha precisato la Sez. IV, la situazione dei rapporti tra le ditte presenti nel cantiere e quella committente per cui tale situazione di incertezza ha reso la motivazione della sentenza del tutto carente.
 
Nel ribadire, inoltre, che nel caso di contratto di appalto non può essere posta in dubbio la posizione di garanzia del committente il quale ha l'obbligo di accertare la "idoneità tecnico professionale" dell'impresa appaltatrice, quello di fornire alla stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l'ulteriore obbligo di promuovere la " cooperazione" ed il " coordinamento" ai fini dell'attuazione delle misure precauzionali, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, la Corte suprema ha fatto presente che “ la violazione dei suindicati obblighi comportamentali può fondare una (cor)responsabilità (anche) del datore di lavoro/committente per infortuni che abbiano riguardato i lavoratori dipendenti dell'appaltatore, purché non si verta in ipotesi di "rischi specifici" propri dell'attività dell'appaltatore (cfr. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 3, ultimo periodo)”
 
Ha altresì ricordato la Sez. IV, a dimostrazione del più impegnativo ruolo di garanzia posto a carico del datore di lavoro/committente, anche la disciplina dettata dal art. 26, comma 4, laddove, dopo essere stata richiamata la responsabilità solidale del datore di lavoro/committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, è stata prevista la responsabilità del datore di lavoro/committente "in solido" con l'appaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore non risultasse indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) ma che anche in questo caso però, ovviamente, la responsabilità solidale non è senza limiti in quanto non opera rispetto ai danni subiti in conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Si tratta, come si vede, ha così proseguito la Sez. IV, di una normativa molto rigorosa che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento.
 
Deve, pertanto, affermarsi”, ha così proseguito la Sez. IV, “ il principio di diritto secondo il quale il committente è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione ed in quei casi in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza”.
 
Il tema più delicato che emerge dalla lettura dell’art. 26, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 e rilevante ai fini della decisione, ha osservato la Corte suprema, è certamente quello della delimitazione dell'"obbligo di coordinamento" imposto al datore di lavoro/committente, tema sul quale la Corte è intervenuta in più occasioni, precisando che “ la cooperazione - da intendere nel senso che ciascuno deve contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie - non può interpretarsi come obbligo per il committente di ‘intervenire in supplenza’ dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ‘ingerenza’ del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto
 
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “ il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Detto principio non può, però, applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
 
In conclusione, secondo la Sez. IV, il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui " i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" per cui l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente che su quelli dell'appaltatore.”In altri termini”, ha così concluso, “ la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i ‘rischi comuni’ ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità”. D’altro canto dalla lettura degli atti è risultato che il committente, in conformità alla normativa vigente, aveva proceduto alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale dovrebbe assicurare, durante l’effettuazione dei lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed avrebbe il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, segnalando al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni di cui al citato decreto.
 
Per quanto riguarda, infine, il ricorso proposto dal coordinatore per l’esecuzione la suprema Corte ha ritenuto del tutto indimostrata la qualità di preposto allo stesso attribuita, ruolo  diverso da quello indicato nel capo di imputazione. Tale valutazione non è stata, infatti, supportata da congrua motivazione e si è posta quindi in evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, così come correttamente sostenuto dall’imputato fra le motivazioni del ricorso. La Corte di Cassazione, in definitiva, ha giudicata carente la motivazione addotta dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, laddove non ha affrontato il problema delle ingerenze della ditta committente nelle competenze specifiche di altri e nella parte in cui ha attribuito al CSE la qualifica di preposto, in contrasto con gli elementi probatori agli atti ed in violazione del principio di correlazione, non risultando che nel corso del giudizio l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi sul punto, per cui ha annullata la sentenza impugnata con rinvio della stessa alla Corte di Appello di provenienza per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
 
 
 

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