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"Prevenzione incendi: le misure per contenere gli effetti dell’incendio"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

02/03/2015 - Ci siamo già soffermati in precedenti articoli, sulle modalità di riduzione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, sulla  valutazione del rischio di incendio e sull’adozione di misure preventive e protettive.
In particolare la riduzione del rischio incendio può essere raggiunta non solo con misure preventive finalizzate alla riduzione della  probabilità di insorgenza di incendi, ma anche di  misure protettive finalizzate invece al contenimento degli effetti dell’incendio.

Per avere indicazioni su queste ultime misure protettive torniamo a sfogliare il documento " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi", una pubblicazione correlata ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).
 
Il documento indica che per ridurre e contenere gli effetti dannosi causati dall’incendio il datore di lavoro può utilizzare “come una sorta di linea guida, alcune misure impiantistiche e strutturali:
- la realizzazione di compartimentazioni e di vie di uscita per garantire in caso di incendio l’esodo delle persone in sicurezza;
- la realizzazione di misure per una rapida segnalazione dell’incendio per assicurare l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
- la realizzazione e predisposizione di attrezzature e impianti necessari per l’estinzione di un incendio”.
 
Riguardo alle misure relative alla compartimentazione ed alle vie di uscita, il documento ricorda che in caso di incendio il sistema di vie di uscita “deve assicurare che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro”.
In particolare per stabilire se nel luogo di lavoro il sistema di vie di uscita è soddisfacente, “occorre valutare:
- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove potrebbero trovarsi le persone quando si verifica un incendio;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili”.
Inoltre per limitare la propagazione dell’incendio nelle vie di uscita devono essere “esaminati i seguenti aspetti:
- presenza di aperture su pareti e/o solai: “le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e impedendo il sicuro utilizzo delle vie di uscita”;
- materiali di rivestimento: “la velocità di propagazione di un incendio dipende dai materiali di rivestimento di pareti e soffitti e influenza la possibilità di uscita delle persone”;
- scale a servizio di piani interrati: “le scale a servizio di piani interrati devono essere progettate in modo da evitare invasione di fumo e dal calore”;
- scale esterne: “dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che, in caso di incendio, l’utilizzo non sia impedito da fiamme, fumo e calore che potrebbero fuoriuscire dalle aperture presenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala”.
 
Inoltre lungo le vie di uscita bisogna “vietare l’installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse”. E quando “l’utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, determina difficoltà alla circolazione delle persone, le porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite dispositivi elettromagnetici che ne consentono il rilascio a seguito:
- dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale”.
 
Riguardo alle vie di esodo il documento ricorda che “il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi”.
 
Veniamo poi alle misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio.
 
L’obiettivo di queste misure è quello di “individuare precocemente un principio di incendio prima che esso minacci l‘incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro. L’allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione dei luoghi di lavoro e all’attivazione delle procedure d’intervento”.
Alcune indicazioni tratte dal documento:
- “il segnale di allarme deve essere udibile, chiaramente, in tutti i luoghi di lavoro o in quelle parti dove è prevista la presenza, anche saltuaria di lavoratori o di persone. Particolari accorgimenti devono essere adottati in presenza di persone con disabilità;
- nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l’area interessata dall’incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto, ad esempio, in aree non frequentate”.
 
Infine, sempre a proposito del contenimento degli effetti dell’incendio, la pubblicazione si sofferma anche sulle attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi.
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, dopo aver affrontato la classificazione degli incendi, ricorda che le attrezzature comunemente utilizzate per lo spegnimento degli incendi sono estintori, portatili e carrellati, e impianti fissi di spegnimento, manuali ed automatici. E che la scelta degli estintori, portatili e carrellati, “deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono essere individuati in funzione di: numero dei piani (non meno di un estintore a piano); superficie in pianta; specifico pericolo di incendio (classe di incendio); distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.)”.
 
Per concludere riprendiamo un approfondimento del documento relativo all’ ubicazione dei mezzi di spegnimento di tipo manuale, che deve essere evidenziata con apposita segnaletica:
- “gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, dei centri di pericolo, preferibilmente fissati a muro e adeguatamente segnalati;
- gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia”.
 
Ricordiamo infine che il documento " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" è disponibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale, correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana.
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87 MB).
 
 
Il documento nelle altre lingue:
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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