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"Prevenzione incendi: le misure per contenere gli effetti dell’incendio"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
02/03/2015 - Ci siamo già soffermati in precedenti articoli, sulle modalità di
riduzione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, sulla valutazione del rischio di incendio e sull’adozione di misure preventive e protettive.
In particolare la riduzione del rischio incendio può essere
raggiunta non solo con misure preventive finalizzate alla riduzione
della probabilità di insorgenza di incendi, ma anche di
misure protettive finalizzate invece al contenimento degli effetti dell’incendio.
Per avere indicazioni su queste
ultime misure protettive torniamo a sfogliare il documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi",
una pubblicazione correlata ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in
collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).
Il documento indica che per
ridurre e contenere gli effetti dannosi
causati dall’incendio il datore di lavoro può utilizzare “come una sorta di
linea guida, alcune misure impiantistiche e strutturali:
- la realizzazione di
compartimentazioni e di vie di uscita per garantire in caso di incendio l’esodo
delle persone in sicurezza;
- la realizzazione di misure per
una rapida segnalazione dell’incendio per assicurare l’attivazione dei sistemi
di allarme e delle procedure di intervento;
- la realizzazione e
predisposizione di attrezzature e impianti necessari per l’estinzione di un
incendio”.
Riguardo alle
misure relative alla compartimentazione ed
alle vie di uscita, il documento ricorda che in caso di incendio il sistema
di vie di uscita “deve assicurare che le persone possano, senza assistenza
esterna, utilizzare in sicurezza un percorso chiaramente riconoscibile fino ad
un luogo sicuro”.
In particolare per stabilire se
nel luogo di lavoro il sistema di vie
di uscita è soddisfacente, “occorre valutare:
- il numero di persone presenti,
la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza
assistenza;
- dove potrebbero trovarsi le
persone quando si verifica un incendio;
- i pericoli di incendio presenti
nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita
alternative disponibili”.
Inoltre per limitare la
propagazione dell’incendio nelle vie di uscita devono essere “esaminati i
seguenti aspetti:
-
presenza di aperture su pareti e/o solai: “le aperture o il
passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono
contribuire alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e impedendo il
sicuro utilizzo delle vie di uscita”;
-
materiali di rivestimento: “la velocità di propagazione di un
incendio dipende dai materiali di rivestimento di pareti e soffitti e influenza
la possibilità di uscita delle persone”;
-
scale a servizio di piani interrati: “le scale a servizio di piani
interrati devono essere progettate in modo da evitare invasione di fumo e dal
calore”;
-
scale esterne: “dove è prevista una scala esterna, è necessario
assicurarsi che, in caso di incendio, l’utilizzo non sia impedito da fiamme,
fumo e calore che potrebbero fuoriuscire dalle aperture presenti sulla parete
esterna su cui è ubicata la scala”.
Inoltre lungo le vie di uscita bisogna
“vietare l’installazione di attrezzature che possono costituire pericoli
potenziali di incendio o ostruzione delle stesse”. E quando “l’utilizzo di
porte resistenti al fuoco installate
lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, determina
difficoltà alla circolazione delle persone, le porte possono essere tenute in
posizione aperta, tramite dispositivi elettromagnetici che ne consentono il
rilascio a seguito:
- dell’attivazione di rivelatori
di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell’attivazione di un sistema
di allarme
incendio;
- di mancanza di alimentazione
elettrica dei sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale”.
Riguardo alle
vie di esodo il documento ricorda che
“il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della
giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e
quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel
caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte
facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi”.
Veniamo poi alle
misure per la rivelazione e l’allarme in
caso di incendio.
L’obiettivo di queste misure è
quello di “individuare precocemente un principio di incendio prima che esso
minacci l‘incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro. L’allarme deve
dare avvio alla procedura per l’evacuazione dei luoghi di lavoro e
all’attivazione delle procedure d’intervento”.
Alcune
indicazioni tratte dal documento:
- “il segnale di allarme deve
essere udibile, chiaramente, in tutti i luoghi di lavoro o in quelle parti dove
è prevista la presenza, anche saltuaria di lavoratori o di persone. Particolari
accorgimenti devono essere adottati in presenza di persone con
disabilità;
- nella gran parte dei luoghi di
lavoro un sistema di
rivelazione
incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle
circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi
essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Lo scopo della
rivelazione automatica di un incendio è
di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l’area
interessata dall’incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto, ad esempio, in aree
non frequentate”.
Infine, sempre a proposito del
contenimento degli effetti dell’incendio, la pubblicazione si sofferma anche
sulle
attrezzature ed impianti di
estinzione degli incendi.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, dopo aver affrontato la classificazione degli incendi,
ricorda che le attrezzature comunemente utilizzate per lo spegnimento degli
incendi sono estintori, portatili e carrellati, e impianti fissi di
spegnimento, manuali ed automatici. E che la scelta degli estintori, portatili
e carrellati, “deve essere determinata in funzione della classe di incendio e
del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente
degli estintori portatili devono essere individuati in funzione di: numero dei
piani (non meno di un estintore a piano); superficie in pianta; specifico
pericolo di incendio (classe di incendio); distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.)”.
Per concludere riprendiamo un
approfondimento del documento relativo all’
ubicazione
dei mezzi di spegnimento di tipo manuale, che deve essere evidenziata con
apposita segnaletica:
- “gli estintori portatili devono
essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite,
dei centri di pericolo, preferibilmente fissati a muro e adeguatamente
segnalati;
- gli idranti ed i
naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili
lungo le vie di uscita. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere
ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia”.
Ricordiamo infine che il
documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi"
è disponibile in
otto lingue
(Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è
diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale,
correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la
divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla
legislazione italiana.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo
Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per
la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87
MB).
Il documento nelle altre lingue:
Tiziano Menduto
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