News
"Malattie professionali. Indicazioni INAIL sulle domande di aggravamento"
fonte www.insic.it / Sorveglianza Sanitaria
02/03/2015 - INAIL con
circolare n.32/2015
i fornisce istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento -
presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi
indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 13
d.lgs. 38/2000 - conseguente alla protrazione della esposizione al
medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.
In tali casi, specifica INAIL nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.
INAIL ricorda che, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014 emanata sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, è stato stabilito che " tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l'aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio morbigeno [...]" debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.
Ciò nel caso in cui la protrazione dell'esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
In tali casi, specifica INAIL nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.
INAIL ricorda che, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014 emanata sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, è stato stabilito che " tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l'aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio morbigeno [...]" debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.
Ciò nel caso in cui la protrazione dell'esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 923 volte.
Pubblicità