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"Indicazioni per l’uso corretto dei parapetti con elementi prefabbricati"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

05/03/2015 - Molti documenti hanno presentato in questi anni gli elevati rischi per i lavoratori che operano sulle coperture se non sono utilizzati idonee opere provvisionali, idonei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
 
In particolare una delle criticità, rilevate dagli operatori e dagli organi di vigilanza, è relativa alla necessità di utilizzare correttamente sulle coperture, i parapetti realizzati con elementi prefabbricati. A parlarne e a dare specifiche informazioni per la prevenzione è un documento pubblicato dalla Regione Piemonte dal titolo “ Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” e redatto dal gruppo regionale edilizia insieme alla Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte e al CPT di Torino. Un documento che si sofferma anche sul sollevamento in quota di carichi mediante l'uso di forche e sul rischio interferenze nell’utilizzo delle gru a torre.
 
Dopo aver presentato in precedenti articoli le problematiche del sollevamento in quota e delle interferenze con le gru, ci soffermiamo oggi sulle indicazioni per l’ uso corretto dei parapetti con elementi prefabbricati.

Il documento affronta innanzitutto il rapporto tra opere provvisionali e piani di sicurezza.
 
In particolare si indica che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) “deve essere redatto nel rispetto dei contenuti minimi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; tra questi il PSC deve contenere una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione ad una serie di rischi tra cui quello di caduta dall’alto. Il PSC deve inoltre contenere le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, comprese la scelta degli apprestamenti più idonei alla riduzione del rischio di caduta dall’alto”.
E appunto tra i possibili apprestamenti che si possono approntare vi sono attrezzature quali i parapetti prefabbricati “la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere”.
 
Inoltre nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) – con riferimento a quanto indicato sempre nell’Allegato XV del Testo Unico - è previsto di inserire da un lato ‘ l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza [...]’ e dall’altro ‘ la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative [...]”, quindi “considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio (ad esempio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti)”. Inoltre nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, “la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Pertanto, in merito all’impiego dei parapetti, i due documenti, per quanto di competenza, devono contenere tutte le indicazioni necessarie a soddisfare i contenuti minimi” indicati dalla normativa.
 
Chiaramente la scelta corretta dell’attrezzatura più idonea a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto, dipende da un’idonea analisi e valutazione della situazione lavorativa, tenendo anche conto (articolo 111 del D.Lgs. 81/2008) della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e delle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.
In particolare “l’ uso di un parapetto per la protezione di una superficie di lavoro orizzontale, quale il bordo di un solaio, è ammissibile qualora le attività, in prossimità del suo bordo, siano da svolgere operando dalla quota del solaio stesso”.
E nel caso delle coperture, “il parapetto ad elementi prefabbricati può costituire una valida alternativa al ponteggio metallico se dalle valutazioni di cui sopra si può almeno affermare che: - le caratteristiche fisiche della copertura sono tali da consentire l’uso del parapetto; in particolare o le pendenze delle falde e la possibile altezza di caduta non devono essere eccessive, come ad esempio nel caso dei tetti a fortissima pendenza (es. tetti alla parigina), o la struttura di supporto deve essere adatta a resistere agli sforzi che il parapetto può trasmettere in caso di urto da parte dei lavoratori conseguente ad una caduta;
- i tipi di lavoro da eseguire sono tali da permettere la corretta applicazione del parapetto e la completa protezione dell’area di lavoro, senza spazi pericolosi tra la protezione e l’opera servita;
- sia garantita la protezione per tutta la durata della fase lavorativa per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato (inadeguatezza del dispositivo per lavori di finitura dei bordi per i quali sia necessario rimuovere i montanti, come ad esempio per la posa di grondaie o guaine bituminose);
- nell’ambito della valutazione, il livello di rischio dovuto alla predisposizione del parapetto è inferiore a quello dovuto all’impiego di un’altra opera di protezione collettiva, come ad esempio il ponteggio metallico;
- lo spazio operativo a disposizione dei lavoratori è adeguato ai lavori da svolgere affinché la circolazione sia priva di rischi;
- il parapetto non è sollecitato da carichi aggiuntivi dovuti a depositi o scivolamento di materiale o a urti dovuti alla movimentazione di materiale da costruzione di notevoli dimensioni (es. travi, pacchi di listelli);
- è possibile ovviare, quando necessario, al rischio dovuto alla caduta di materiale dall’alto nelle aree sottostanti interessate dai lavori sulla copertura (ad esempio, adottando una efficace delimitazione o utilizzando reti permeabili al vento)”.
 
Il documento indica che l’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati “offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 ‘Sistemi temporanei di protezione dei bordi’. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati”.
Inoltre la tipologia di parapetto “deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale)”. E l’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, “deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato”.
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente si sofferma anche su altre caratteristiche dei parapetti e riporta definizioni e casistiche di parapetti tratte dalla norma tecnica UNI EN 1263-1.
Vengono poi fornite ulteriori e dettagliate informazioni su:
- montaggio e smontaggio del parapetto: questa attività “espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio”, ad esempio con riferimento all’uso di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) e di idonei DPI anticaduta;
- controlli del parapetto: “nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori. Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: ‘dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente’. È opportuno che l’esecuzione di tali verifiche sia documentata”.
 
Il documento si sofferma anche su alcuni impieghi particolari, con riferimento a parapetti a mensola e parapetti prefabbricati e casseri di solaio.
 
Concludiamo questa breve presentazione parlando dei parapetti a mensola, parapetti dotati di una struttura a mensola capace di ospitare un impalcato pedonabile. Un’opera provvisionale che, per la presenza dell’impalcato, “si configura concettualmente come un ponte a sbalzo ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 81/2008”.
 
Riguardo ai parapetti a mensola si indica che il loro impiego è “subordinato alla progettazione dell’intera struttura con idonei procedimenti di calcolo a garanzia della solidità e ad una corretta posa a garanzia della stabilità”. E che se la corretta realizzazione di un parapetto “deve riguardare anche le zone di spigolo del tetto, per qualunque tipologia di parapetto prefabbricato utilizzato. In particolare nei parapetti a mensola, data la loro configurazione, risulta problematico proteggere tali zone”.
Il documento riporta infine alcune soluzioni per ovviare a questo problema:
- “realizzare parapetti a mensola adatti allo scopo;
- utilizzare altre opere provvisionali nelle zone di spigolo, quali i ponteggi normali o le reti di sicurezza;
- delimitare con elementi materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo”.
 
 
Regione Piemonte, “ Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” a cura del gruppo regionale edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano Nava), Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte (Maurizio Magri) e al CPT di Torino (Mario Trapani), edizione marzo 2014 (formato PDF, 821 kB).
 
RTM
 


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