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"Indicazioni per l’uso corretto dei parapetti con elementi prefabbricati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
05/03/2015 - Molti documenti
hanno presentato in questi anni gli elevati rischi per
i lavoratori che operano sulle coperture se non sono utilizzati
idonee opere provvisionali, idonei dispositivi di protezione collettiva e/o
individuale.
In particolare una delle
criticità, rilevate dagli operatori e dagli organi di vigilanza, è relativa
alla necessità di
utilizzare
correttamente sulle coperture, i parapetti realizzati con elementi
prefabbricati. A parlarne e a dare specifiche informazioni per la
prevenzione è un documento pubblicato dalla Regione Piemonte dal
titolo “
Indicazioni tecniche per la
gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” e redatto dal
gruppo regionale edilizia insieme alla Direzione
Regionale del Lavoro del Piemonte e al CPT di Torino. Un documento che si sofferma anche sul sollevamento
in quota di carichi mediante l'uso di forche e sul rischio interferenze
nell’utilizzo delle gru a torre.
Dopo aver presentato in precedenti
articoli le problematiche
del sollevamento in quota e delle interferenze
con le gru, ci soffermiamo oggi sulle indicazioni per l’
uso corretto dei parapetti con elementi
prefabbricati.
Il documento affronta
innanzitutto il rapporto tra
opere
provvisionali e piani di sicurezza.
In particolare si indica che il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) “deve essere redatto nel rispetto dei
contenuti minimi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; tra questi il PSC deve
contenere una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area e all’organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare
attenzione ad una serie di rischi tra cui quello di caduta dall’alto. Il PSC deve
inoltre contenere le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro, comprese la scelta degli apprestamenti più idonei alla
riduzione del rischio di caduta dall’alto”.
E appunto tra i possibili
apprestamenti che si possono approntare vi sono attrezzature quali i parapetti
prefabbricati “la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di
cantiere”.
Inoltre nel Piano Operativo di Sicurezza
(POS) – con riferimento a quanto indicato sempre nell’Allegato XV del Testo
Unico - è previsto di inserire da un lato ‘
l’elenco
dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole
importanza [...]’ e dall’altro ‘
la
descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative [...]”,
quindi “considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre,
qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure
complementari e di dettaglio (ad esempio per l’installazione, il controllo e la
rimozione dei parapetti)”. Inoltre nei lavori per i quali non è prevista la
nomina del coordinatore, “la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui
sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Pertanto,
in merito all’impiego dei parapetti, i due documenti, per quanto di competenza,
devono contenere tutte le indicazioni necessarie a soddisfare i contenuti
minimi” indicati dalla normativa.
Chiaramente la
scelta corretta dell’attrezzatura più
idonea a proteggere i lavoratori dalla caduta
dall’alto, dipende da un’idonea analisi e valutazione della situazione
lavorativa, tenendo anche conto (articolo 111 del D.Lgs. 81/2008) della
priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e delle
dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.
In particolare “l’
uso di un parapetto per la protezione
di una superficie di lavoro orizzontale, quale il bordo di un solaio, è
ammissibile qualora le attività, in prossimità del suo bordo, siano da svolgere
operando dalla quota del solaio stesso”.
E nel caso delle coperture, “il
parapetto ad elementi prefabbricati può costituire una valida alternativa al ponteggio
metallico se dalle valutazioni di cui sopra si può almeno affermare che: -
le caratteristiche fisiche della copertura sono tali da consentire l’uso del
parapetto; in particolare o le pendenze delle falde e la possibile altezza di
caduta non devono essere eccessive, come ad esempio nel caso dei tetti a
fortissima pendenza (es. tetti alla parigina), o la struttura di supporto deve
essere adatta a resistere agli sforzi che il parapetto può trasmettere in caso
di urto da parte dei lavoratori conseguente ad una caduta;
- i tipi di lavoro da eseguire
sono tali da permettere la corretta applicazione del parapetto e la completa protezione
dell’area di lavoro, senza spazi pericolosi tra la protezione e l’opera
servita;
- sia garantita la protezione per
tutta la durata della fase lavorativa per il quale il parapetto costituisce
l’apprestamento utilizzato (inadeguatezza del dispositivo per lavori di
finitura dei bordi per i quali sia necessario rimuovere i montanti, come ad
esempio per la posa di grondaie o guaine bituminose);
- nell’ambito della valutazione,
il livello di rischio dovuto alla predisposizione del parapetto è inferiore a
quello dovuto all’impiego di un’altra opera di protezione collettiva, come ad
esempio il ponteggio
metallico;
- lo spazio operativo a
disposizione dei lavoratori è adeguato ai lavori da svolgere affinché la
circolazione sia priva di rischi;
- il parapetto non è sollecitato
da carichi aggiuntivi dovuti a depositi o scivolamento di materiale o a urti
dovuti alla movimentazione di materiale da costruzione di notevoli dimensioni
(es. travi, pacchi di listelli);
- è possibile ovviare, quando
necessario, al rischio dovuto alla caduta di materiale dall’alto nelle aree
sottostanti interessate dai lavori sulla copertura (ad esempio, adottando una
efficace delimitazione o utilizzando reti permeabili al vento)”.
Il documento indica che l’uso di
parapetti realizzati con elementi prefabbricati “offre garanzie di adeguata
resistenza se prodotti nel rispetto della
norma
tecnica UNI EN 13374:2004 ‘Sistemi temporanei di protezione dei bordi’. I
componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti
di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre
disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati”.
Inoltre la tipologia di parapetto
“deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve
essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema
di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale)”. E l’altezza minima del
parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, “deve essere
1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve
essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto
costituisce l’apprestamento utilizzato”.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente si sofferma anche su altre caratteristiche dei
parapetti e riporta definizioni e casistiche di parapetti tratte dalla norma
tecnica UNI EN 1263-1.
Vengono poi fornite ulteriori e
dettagliate informazioni su:
-
montaggio e smontaggio del parapetto: questa attività “espone al
rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere
utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio”, ad
esempio con riferimento all’uso di una piattaforma
di lavoro mobile elevabile (PLE) e di idonei DPI anticaduta;
-
controlli del parapetto: “nel rispetto delle istruzioni del
fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del
parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è
necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio
delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori. Inoltre la
norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato
quanto segue: ‘dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o
all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il
sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da
una persona competente’. È opportuno che l’esecuzione di tali verifiche sia
documentata”.
Il documento si sofferma anche su
alcuni impieghi particolari, con riferimento a
parapetti a mensola e
parapetti
prefabbricati e casseri di solaio.
Concludiamo questa breve
presentazione parlando dei
parapetti a
mensola, parapetti dotati di una struttura a mensola capace di ospitare un
impalcato pedonabile. Un’opera provvisionale che, per la presenza
dell’impalcato, “si configura concettualmente come un ponte a sbalzo ai sensi
dell’art. 127 del D.Lgs. 81/2008”.
Riguardo ai parapetti a mensola
si indica che il loro impiego è “subordinato alla progettazione dell’intera
struttura con idonei procedimenti di calcolo a garanzia della solidità e ad una
corretta posa a garanzia della stabilità”. E che se la corretta realizzazione
di un parapetto “deve riguardare anche le zone di spigolo del tetto, per
qualunque tipologia di parapetto prefabbricato utilizzato. In particolare nei
parapetti a mensola, data la loro configurazione, risulta problematico
proteggere tali zone”.
Il documento riporta infine
alcune soluzioni per ovviare a questo problema:
- “realizzare parapetti a mensola
adatti allo scopo;
- utilizzare altre opere
provvisionali nelle zone di spigolo, quali i ponteggi normali o le reti di
sicurezza;
- delimitare con elementi
materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo”.
Regione Piemonte, “ Indicazioni tecniche per la gestione
in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” a cura del
gruppo regionale edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci,
Walter Lazzarotto, Stefano Nava), Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte
(Maurizio Magri) e al CPT di Torino (Mario Trapani), edizione marzo 2014
(formato PDF, 821 kB).
RTM
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