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"Imparare dagli errori: carrelli elevatori senza adeguate protezioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
05/03/2015 - Il 57% delle dinamiche relativi ai ribaltamenti dei mezzi – come rilevato in un’analisi del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi su un numero consistente di incidenti – sono determinate dall’ errore di manovra alla guida del mezzo e dall’
assenza dei dispositivi di protezione necessari. Partendo da questi dati, già altre volte proposti sul nostro giornale, si comprende perché il lungo viaggio di “
Imparare dagli errori” attraverso le dinamiche degli incidenti relativi all’
uso dei carrelli elevatori si soffermi, dopo aver parlato di cinture di sicurezza, anche più in generale sui vari
dispositivi di protezione.
Anche perché se con i carrelli elevatori il pericolo di
ribaltamento difficilmente può essere eliminato completamente, c’è la
necessità almeno di ridurre il più possibile le sue conseguenze.
Come sempre, prima di presentare casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri lettori:
- che la nostra fonte per le dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella banca dati di INFOR.MO.;
- che il
carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.
I casi
Il
primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante il trasporto di
un
bancale di legno su cui è
appoggiata una lastra in pietra.
Un lavoratore si mette alla guida
di un carrello elevatore per trasportare all’esterno del fabbricato
industriale/commerciale - dove sono in corso lavori di ristrutturazione
edilizia - un bancale in legno con appoggiata la lastra in pietra.
“Dopo essere uscito da un portone
di ingresso ed aver percorso un breve tratto orizzontale, inizia la discesa di
una rampa con le forche
del carrello rivolte nel senso di marcia. Nel corso della discesa perde il
controllo del mezzo, il quale dopo aver zigzagato prima a sinistra, poi a
destra, perde la stabilità e si rovescia”.
Durante il ribaltamento il
lavoratore tenta di abbandonare il mezzo sullo stesso lato di rovesciamento. La
velocità del rovesciamento è tale che il tentativo di fuga non riesce “così che
la testa del conducente rimane sotto il lato posteriore sinistro del tetto di
protezione”.
Dagli accertamenti successivi
risulta che il lavoratore “non aveva agganciato la cintura di sicurezza di cui
era dotato il carrello. Il carrello elevatore “aveva un dispositivo di
trattenuta conducente non idoneo per le sue modalità di utilizzo in cantiere”.
Infatti “i carrelli frontali, utilizzati per attività di magazzinaggio in cui il
lavoratore deve salire e scendere continuamente, secondo le linee guida
nazionali Ispesl sul pericolo di rovesciamento accidentale, devono essere
dotati di protezioni laterali (cancelletti) atte a trattenere il conducente
all'interno dell'abitacolo in caso di rovesciamento laterale”.
Questi i
fattori causali individuati dalla scheda di Informo:
- il lavoratore guida il carrello
elevatore in discesa con le forche in avanti;
- il lavoratore non si allaccia
la cintura di sicurezza di cui il carrello elevatore è dotato;
- il carrello elevatore è dotato
di protezioni fisse inadeguate per il lavoro da svolgere.
Il breve
secondo caso riguarda invece un infortunio avvenuto in una ditta di
produzione manufatti in marmo.
Il lavoratore si trova alla guida
di un carrello elevatore all'interno della propria ditta di produzione
manufatti in marmo, quando, a causa di una buca non vista, il mezzo (non dotato
delle adeguate protezioni) si ribalta su di un lato, causando lo schiacciamento
del lavoratore tra la cabina ed il terreno.
Questi i
fattori causali individuati:
- “carrello elevatore senza
adeguate protezioni;
- terreno sconnesso con buca
ricoperta di sterpaglie”.
La prevenzione
Di
sistemi di prevenzione attiva e passiva, che riducono nei carrelli
elevatori il rischio di ribaltamento e le sue conseguenze dirette sugli
operatori alla guida, parla brevemente il documento “ 19
punti che il Carrellista Esperto conosce a memoria per lavorare in sicurezza -
Spunti e riflessioni per favorire una guida più sicura del Carrello Elevatore”,
a cura di Francesco Tortora. I sistemi possono essere di:
-
prevenzione attiva: “sono sistemi che, in funzione delle condizioni
operative del carrello, intervengono su uno o più parametri dello stesso per
incrementare la sicurezza (limitatore di velocità, controllo di stabilità e di
sterzata, controllo del brandeggio, limitatore dell’oscillazione dell’assale);
-
prevenzione passiva: interventi finalizzati ad evitare che il
verificarsi del ribaltamento accidentale del carrello possa comportare
conseguenze gravi per l’incolumità del lavoratore. Ovvero sistemi che
trattengono l’operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni
operative del carrello (cabine chiuse con porte rigide, barriere laterali o
cancelletti, cinture
di sicurezza)”.
Riguardo ai sistemi di
prevenzione ricordiamo anche quanto dice l’allegato V del D. Lgs. 81/2008
relativamente ai “requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite
in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alla data della loro emanazione”. Al punto 2.5 in particolare
si richiama la necessità di limitare i
rischi
derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con
lavoratore o lavoratori a bordo:
2.5 I carrelli elevatori su cui
prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in
modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
- istallando una cabina per il
conducente,
- mediante una struttura atta
ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura
concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello
stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che
trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano
essere intrappolati da parti del carrello stesso. |
Ci soffermiamo su quanto indicato
nel documento “ Movimentazione
merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale
sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di
merci e materiali pericolosi” - pubblicazione realizzata dalla Direzione
Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl – riguardo
agli elementi costitutivi che hanno riflessi sulla protezione del conducente.
Riguardo alla
struttura di protezione del conducente
si indica che tale struttura nel posto di guida “deve essere saldamente fissata
al telaio del carrello. Nei carrelli elettrici, il pacco batterie deve essere
saldamente fissato allo chassis, così come il cofano di chiusura su cui
solitamente si trova il sedile di guida. L’interno del cofano deve trovarsi ad
almeno 3 cm dalle parti in tensione della batteria, o essere rivestito
internamente con materiale elettricamente isolante. In aggiunta a quanto sopra,
per prevenire il rischio
di ribaltamento, sono disponibili sul mercato carrelli elevatori dotati di
sistemi ‘attivi’, che aumentano la stabilità del carrello, agendo
automaticamente sull’oscillazione del ponte e sull’escursione del brandeggio,
in relazione all’altezza di sollevamento”. Si ricorda inoltre che il posto di
guida “deve essere protetto da un tettuccio che impedisce il passaggio di
materiali anche minuti; nel caso di carrelli dotati di cabina, la cabina
assolve automaticamente a tale compito. Nel caso di carrelli provvisti di
struttura di protezione, la protezione del tetto deve essere concepita in modo
tale da impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante quella
occupata dall’operatore durante l’azionamento del mezzo (es. rete metallica,
materiale plastico di idoneo spessore e resistenza). Se il carrello viene
utilizzato per trasportare contenitori per liquidi, è necessario prevedere una
protezione frontale del posto di guida quale, ad esempio: vetro (di tipo
automobilistico), materiale plastico…”.
Riportiamo per concludere qualche
indicazione, sulle
strutture di
protezione passiva, tratta dalle linee guida dell’Ispesl/Inail dal titolo
" Adeguamento dei carrelli
elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilità”.
Il documento – che si sofferma
anche sui sistemi di protezione attiva - ricorda che i
sistemi di protezione passiva per conducenti di carrelli elevatori
“si basano sul principio di trattenere l’operatore all’interno di un ‘volume di
sicurezza’. Questi devono corrispondere a determinati criteri, per la riduzione
di incidenti gravi e mortali”.
In particolare i sistemi di
protezione devono essere:
- “sempre efficienti durante la marcia del carrello elevatore,
senza richiedere alcun intervento del conducente;
- costruiti in modo tale che i conducenti non vengano
sostanzialmente ostacolati durante la retromarcia e la salita/discesa;
- adatti per tutte le altezze corporee;
- facilmente verificabili e soggetti a manutenzione contenuta;
- affidabili;
- costruiti in modo tale da permettere una gestione facile del
sistema, possibilmente senza richiedere il coordinamento occhio-mano.
Solo la presenza di tutte queste
caratteristiche conferisce al sistema di protezione un’alta accettabilità da
parte dei conducenti di carrelli
elevatori”.
I sistemi di ritenuta per
conducenti “sono state suddivisi in due sottogruppi:
- sistemi integrati nel sedile;
- sistemi integrati nel veicolo”.
Di cinture di sicurezza abbiamo
già trattato in un recente “ Imparare
dagli errori” e ci soffermiamo in particolare su quanto indicato dal
documento riguardo alle
cabine chiuse
con porte rigide.
Secondo il documento se con
questa soluzione, in caso di rovesciamento (anche se il conducente non viene
trattenuto sul sedile di guida) non può essere escluso il rischio di lesioni di
lieve o trascurabile entità, “è comunque scongiurato il pericolo che venga
proiettato fuori dal carrello e resti schiacciato. É però importante ricordare
che l'impiego di una cabina implica che le porte rimangano sempre chiuse
durante la traslazione del mezzo. Quanto detto vale ovviamente anche nel
periodo estivo. Porte che possano essere sganciate con facilità o si possano
anche bloccare in posizione aperta non soddisfano i requisiti di sicurezza
attesi”.
Ricordiamo infine che il
documento segnala che un’alternativa alla cabina chiusa è rappresentata dalle
cosiddette “
barriere laterali o
cancelletti” articolati alla struttura di protezione conducente, in quanto
“mantengono alto il livello di sicurezza contro i danni derivanti dal
rovesciamento”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
2916 e
2573 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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