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"Infiltrazioni da parti comuni, ne rispondono i condòmini"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
09/03/2015 - I condòmini sono responsabili in solido delle infiltrazioni derivanti
dalle parti comuni dell’edificio condominiale. Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione con la sentenza 1674/2015.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il proprietario di uno scantinato aveva citato in giudizio il condominio dove era ubicato il suo locale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua, provenienti dalle pari comuni dell’edificio, e dai ristagni di umidità. Nonostante l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, di cui era colpevole il condominio, era rimasto il ristagno dell’umidità, dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio.
I giudici hanno affermato che, in base all’articolo 2055 del Codice Civile, i condòmini sono responsabili ognuno in base alle proprie quote millesimali. I condòmini devono infatti essere considertati “investiti del governo della cosa” in base al fatto che dalla loro proprietà derivano diritti sui beni comuni.
Lo stesso non può invece dirsi per l’amministratore, che è un mandatario dei condòmini, né per il condominio, che è un ente di gestione.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il proprietario di uno scantinato aveva citato in giudizio il condominio dove era ubicato il suo locale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua, provenienti dalle pari comuni dell’edificio, e dai ristagni di umidità. Nonostante l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, di cui era colpevole il condominio, era rimasto il ristagno dell’umidità, dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio.
I giudici hanno affermato che, in base all’articolo 2055 del Codice Civile, i condòmini sono responsabili ognuno in base alle proprie quote millesimali. I condòmini devono infatti essere considertati “investiti del governo della cosa” in base al fatto che dalla loro proprietà derivano diritti sui beni comuni.
Lo stesso non può invece dirsi per l’amministratore, che è un mandatario dei condòmini, né per il condominio, che è un ente di gestione.
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