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"Gestione delle emergenze: risposte e chiarimenti sulla normativa"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
25/03/2015 -
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività
di informazione, formazione e promozione della salute in materia di
sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende per l’attuazione
delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’ Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti formulati
dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss
9. Riportiamo oggi i quesiti e le risposte pubblicate in
materia di
gestione delle emergenze.
3 - GESTIONE DELLE EMERGENZE
D. Con la presente vorrei gentilmente richiedere delle delucidazioni in
merito alla formazione degli addetti al primo soccorso. La nostra è un’azienda che
opera nel settore dei sistemi di sicurezza (installazione e manutenzione di
impianti antifurto, rilevazione incendio, videocontrollo, etc.), quindi ricade
nel codice ATECO F43 (43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed
elettronici - inclusa manutenzione e riparazione) che ha un indice % di infortuni
classificato come superiore al 4% e quindi ricadente nelle attività ad alto
rischio. Abbiamo circa 10 dipendenti, muniti di cellulare aziendale e formati
come preposti, che possono lavorare in squadre composte da 2 o più persone, ma
anche da soli in caso di manutenzione degli impianti o durante interventi di
service presso il committente; nella
maggior parte dei casi non ricadiamo nella direttiva cantieri, ma in condizione
di semplice appalto diretto; le interferenze avvengono solo con le attività normalmente
svolte dal cliente, il quale, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro,
ci fornisce tutta la documentazione sulla sicurezza (DUVRI, piano di emergenza,
struttura e recapiti per il primo soccorso , etc.). che viene divulgata,
sottoposta per presa visione e consegnata a tutti i ns. lavoratori coinvolti. La
mia domanda è se devo procedere alla formazione al primo soccorso per azienda
ad alto rischio di :
1. un numero minimo dei lavoratori impiegati, in quanto posso usufruire
del servizio e strutture di primo soccorso organizzate dal committente?
2. almeno uno per squadra allo scopo di avere una copertura sufficiente
per il primo soccorso?
3. tutti i dipendenti in quanto a volte possono svolgere tali mansioni
da soli ? (ma in caso di necessità si autosoccorre?)
R. La normativa non precisa il
numero degli addetti da formare ma prevede che venga sempre garantita la
presenza di un addetto al
Primo Soccorso adeguatamente formato (ciò tenendo conto anche di malattie,
ferie, turni etc.); la responsabilità della scelta del numero di persone da
formare è del datore di lavoro. La soluzione più pratica, anche per comporre le
squadre, è che siano tutti formati (e almeno uno di quelli che restano in sede,
se ci sono impiegati) e dotati dei materiali previsti
dal DM 388.
Se lavorano in cantieri esterni
presso un committente, possono fruire del servizio
di primo soccorso del committente purché sia chiaramente previsto dal
contratto e sia garantita la costante presenza di un addetto (adeguatamente
formato e dotato dei materiali, in questo caso per la tipologia A delle aziende
con un corso di 16 ore e cassetta di pronto soccorso).
Quanto all’auto soccorso, è una
questione delicata; dipende anche dal luogo ove ci si trova ad operare. Finché
si resta in ambiente urbano o in presenza di altre persone, si può sempre fare
conto su un’assistenza, almeno per far intervenire il soccorso pubblico. Il
caso è diverso quando si opera in ambienti isolati; in questi casi (ricordiamo
che è obbligatorio disporre di un mezzo di comunicazione) bisogna studiare e
valutare bene ciò che può succedere e organizzarsi (sorveglianza, sistemi
automatici di chiamata, etc) nel modo più opportuno e funzionale per allertare
tempestivamente chi può intervenire (vedi anche normativa sui luoghi confinati)
in caso di eventi gravi in cui non è possibile l’autosoccorso.
D. chiedo la seguente informazione: in merito all'incarico di personale
per la gestione delle emergenze antincendio - evacuazione e primo soccorso ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 - in una azienda composta da tre addetti: 1 Titolare -
1 Dipendente - 1 Collaboratore familiare, può essere designato e partecipare ai
corsi di formazione il collaboratore familiare?
R. Specifichiamo che il collaboratore
familiare non è il familiare assunto con formale contratto, nel qual caso
vi sarebbe vincolo di subordinazione e la piena equiparazione a lavoratore
dipendente. Altresì, ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, il
lavoratore è una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro [..omissis..], con o senza retribuzione [..omissis..]”.
Conseguentemente l’art. 18, c.1,
lett. b), che stabilisce l’obbligo del Datore di lavoro di “designare preventivamente
i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, [..omissis..]”, formalmente può essere soddisfatto anche con
la nomina di un collaboratore familiare.
E’ però indispensabile che la
persona designata presti attività lavorativa, garantisca la sua presenza
durante tutto l’orario di lavoro e abbia frequentato gli specifici corsi di
formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08. Spetterà quindi al
datore di lavoro valutare, in assenza di un’effettiva subordinazione e
dell’obbligo del rispetto di un orario di lavoro, l’opportunità di orientarsi
in tal senso.
D. L'obbligatorietà dell'aggiornamento della formazione dei lavoratori
addetti al servizio antincendio è indicata nel DLgs 81/2008 e s.m.i. ma non
viene definito un termine temporale di validità dell' “abilitazione” come può
essere invece oggi quella per RSPP d.d.l., lavoratori, preposti … Finché non
sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che ne definisca la
periodicità di aggiornamento ed in assenza di modifiche aziendali sostanziali,
si può ritenere la formazione acquisita valida a prescindere da quando essa sia
stata conseguita?
R: Il comma 9 dell’art. 37 del
DLgs 81/08, che pone l’obbligo di somministrare “
adeguata e specifica formazione ……. ai lavoratori incaricati
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio” ed un
aggiornamento periodico, in effetti non ne stabilisce la periodicità, ma
rimanda alle disposizioni che verranno emanate da un successivo Decreto
Ministeriale.
Sempre il comma 9 dell’art. 37
recita che fino a tale emanazione “continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo
1998”, che non prevede alcun esplicito obbligo di aggiornamento. In assenza di
una norma specifica il mancato aggiornamento non è sanzionabile; tuttavia
ricordiamo che i programmi di formazione sono in generale dei “minimi” e spetta
sempre al datore di lavoro verificare che la formazione sia “adeguata”.
D. In qualità di RSPP trovo che i lavoratori incaricati al primo
soccorso hanno ricevuto la prima formazione DM 388/2003 ma non hanno poi
ripetuto l’aggiornamento nel termine di 3 anni previsto dall’art. 3 co. 5 del
predetto decreto. Per tali lavoratori è possibile avvalersi dell’aggiornamento
(4 o 6 ore) oppure è necessario ripartire con l’intero corso da 12/16 ore
previsto dal DM 388/03 in base al gruppo di appartenenza (A, B o C) ?
R: Secondo quanto indicato
dall’art 3 c 5 del DM 388/03, ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta,
almeno nella sua componente pratica; la scadenza dei 3 anni decorrere a partire
dalla data di svolgimento. Pertanto, in caso di mancato aggiornamento, si
ritiene necessario provvedere alla formazione degli addetti
al primo soccorso aziendale per quanto concerne la parte pratica; fino a
completamento di tale formazione l’incaricato al primo
soccorso aziendale non potrà svolgere il suo incarico. Inoltre nel DLgs
81/08 art. 37 si precisa che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
riceva una formazione adeguata e sufficiente; ciò è ribadito anche dagli
accordi Stato regioni in tema di formazione che assegnano al datore di lavoro
l’obbligo di valutare se la formazione pregressa è sufficiente.
RPS
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