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"Gestione delle emergenze: risposte e chiarimenti sulla normativa"

fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze

25/03/2015 -
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività di informazione, formazione e promozione della salute in materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende  per l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’  Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune   risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss 9. Riportiamo oggi i quesiti e le risposte pubblicate in  materia di  gestione delle emergenze.

3 - GESTIONE DELLE EMERGENZE
 
D. Con la presente vorrei gentilmente richiedere delle delucidazioni in merito alla formazione degli addetti al primo soccorso. La nostra è un’azienda che opera nel settore dei sistemi di sicurezza (installazione e manutenzione di impianti antifurto, rilevazione incendio, videocontrollo, etc.), quindi ricade nel codice ATECO F43 (43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici - inclusa manutenzione e riparazione) che ha un indice % di infortuni classificato come superiore al 4% e quindi ricadente nelle attività ad alto rischio. Abbiamo circa 10 dipendenti, muniti di cellulare aziendale e formati come preposti, che possono lavorare in squadre composte da 2 o più persone, ma anche da soli in caso di manutenzione degli impianti o durante interventi di service presso il committente; nella maggior parte dei casi non ricadiamo nella direttiva cantieri, ma in condizione di semplice appalto diretto; le interferenze avvengono solo con le attività normalmente svolte dal cliente, il quale, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ci fornisce tutta la documentazione sulla sicurezza (DUVRI, piano di emergenza, struttura e recapiti per il primo soccorso , etc.). che viene divulgata, sottoposta per presa visione e consegnata a tutti i ns. lavoratori coinvolti. La mia domanda è se devo procedere alla formazione al primo soccorso per azienda ad alto rischio di :
1. un numero minimo dei lavoratori impiegati, in quanto posso usufruire del servizio e strutture di primo soccorso organizzate dal committente?
2. almeno uno per squadra allo scopo di avere una copertura sufficiente per il primo soccorso?
3. tutti i dipendenti in quanto a volte possono svolgere tali mansioni da soli ? (ma in caso di necessità si autosoccorre?)
 
R. La normativa non precisa il numero degli addetti da formare ma prevede che venga sempre garantita la presenza di un addetto al Primo Soccorso adeguatamente formato (ciò tenendo conto anche di malattie, ferie, turni etc.); la responsabilità della scelta del numero di persone da formare è del datore di lavoro. La soluzione più pratica, anche per comporre le squadre, è che siano tutti formati (e almeno uno di quelli che restano in sede, se ci sono impiegati) e dotati dei materiali previsti dal DM 388.
Se lavorano in cantieri esterni presso un committente, possono fruire del servizio di primo soccorso del committente purché sia chiaramente previsto dal contratto e sia garantita la costante presenza di un addetto (adeguatamente formato e dotato dei materiali, in questo caso per la tipologia A delle aziende con un corso di 16 ore e cassetta di pronto soccorso).
Quanto all’auto soccorso, è una questione delicata; dipende anche dal luogo ove ci si trova ad operare. Finché si resta in ambiente urbano o in presenza di altre persone, si può sempre fare conto su un’assistenza, almeno per far intervenire il soccorso pubblico. Il caso è diverso quando si opera in ambienti isolati; in questi casi (ricordiamo che è obbligatorio disporre di un mezzo di comunicazione) bisogna studiare e valutare bene ciò che può succedere e organizzarsi (sorveglianza, sistemi automatici di chiamata, etc) nel modo più opportuno e funzionale per allertare tempestivamente chi può intervenire (vedi anche normativa sui luoghi confinati) in caso di eventi gravi in cui non è possibile l’autosoccorso.
 
D. chiedo la seguente informazione: in merito all'incarico di personale per la gestione delle emergenze antincendio - evacuazione e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - in una azienda composta da tre addetti: 1 Titolare - 1 Dipendente - 1 Collaboratore familiare, può essere designato e partecipare ai corsi di formazione il collaboratore familiare?
 
R. Specifichiamo che il collaboratore familiare non è il familiare assunto con formale contratto, nel qual caso vi sarebbe vincolo di subordinazione e la piena equiparazione a lavoratore dipendente. Altresì, ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, il lavoratore è una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro [..omissis..], con o senza retribuzione [..omissis..]”.
Conseguentemente l’art. 18, c.1, lett. b), che stabilisce l’obbligo del Datore di lavoro di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, [..omissis..]”, formalmente può essere soddisfatto anche con la nomina di un collaboratore familiare.
E’ però indispensabile che la persona designata presti attività lavorativa, garantisca la sua presenza durante tutto l’orario di lavoro e abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08. Spetterà quindi al datore di lavoro valutare, in assenza di un’effettiva subordinazione e dell’obbligo del rispetto di un orario di lavoro, l’opportunità di orientarsi in tal senso.
 
D. L'obbligatorietà dell'aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio è indicata nel DLgs 81/2008 e s.m.i. ma non viene definito un termine temporale di validità dell' “abilitazione” come può essere invece oggi quella per RSPP d.d.l., lavoratori, preposti … Finché non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che ne definisca la periodicità di aggiornamento ed in assenza di modifiche aziendali sostanziali, si può ritenere la formazione acquisita valida a prescindere da quando essa sia stata conseguita?
 
R: Il comma 9 dell’art. 37 del DLgs 81/08, che pone l’obbligo di somministrare “ adeguata e specifica formazione ……. ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio” ed un aggiornamento periodico, in effetti non ne stabilisce la periodicità, ma rimanda alle disposizioni che verranno emanate da un successivo Decreto Ministeriale.
Sempre il comma 9 dell’art. 37 recita che fino a tale emanazione “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”, che non prevede alcun esplicito obbligo di aggiornamento. In assenza di una norma specifica il mancato aggiornamento non è sanzionabile; tuttavia ricordiamo che i programmi di formazione sono in generale dei “minimi” e spetta sempre al datore di lavoro verificare che la formazione sia “adeguata”.
 
D. In qualità di RSPP trovo che i lavoratori incaricati al primo soccorso hanno ricevuto la prima formazione DM 388/2003 ma non hanno poi ripetuto l’aggiornamento nel termine di 3 anni previsto dall’art. 3 co. 5 del predetto decreto. Per tali lavoratori è possibile avvalersi dell’aggiornamento (4 o 6 ore) oppure è necessario ripartire con l’intero corso da 12/16 ore previsto dal DM 388/03 in base al gruppo di appartenenza (A, B o C) ?
 
R: Secondo quanto indicato dall’art 3 c 5 del DM 388/03, ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica; la scadenza dei 3 anni decorrere a partire dalla data di svolgimento. Pertanto, in caso di mancato aggiornamento, si ritiene necessario provvedere alla formazione degli addetti al primo soccorso aziendale per quanto concerne la parte pratica; fino a completamento di tale formazione l’incaricato al primo soccorso aziendale non potrà svolgere il suo incarico. Inoltre nel DLgs 81/08 art. 37 si precisa che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente; ciò è ribadito anche dagli accordi Stato regioni in tema di formazione che assegnano al datore di lavoro l’obbligo di valutare se la formazione pregressa è sufficiente.
 
 
 
 
RPS

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