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"Contratti d’appalto: disciplina sanzionatoria e rischi interferenti"
fonte www.puntosicuro.it / D.U.V.R.I.
31/08/2015 - Per migliorare la prevenzione degli infortuni all’interno dei
cantieri è necessario non solo conoscere il Titolo IV (Cantieri
temporanei e mobili) del D.Lgs. 81/2008, le buone pratiche lavorative e
gli aspetti correlati alla vigilanza, ma anche aver chiari, anche con
riferimento all’
articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), gli aspetti relativi ai
rischi interferenti e alla
disciplina sanzionatoria del Testo Unico.
Per aiutarci in quest’opera di informazione, possiamo presentare un intervento al seminario “
Organizzazione in sicurezza del cantiere” che si è tenuto il 17 giugno 2015 a Roma, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre.
In “
La disciplina sanzionatoria (applicata all’art. 26). Dlgs. 81/08 e
s.m.i.”, a cura dell’Ing. Francesco Fulvi (Consigliere Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma), si ricorda che l’art. 26 del Testo Unico prescrive
per il Datore di Lavoro Committente “l’obbligo di elaborare il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato
DUVRI, indicando le misure da adottare
per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi,
all’interno della propria Azienda”.
Riguardo al DUVRI, l’autore
ricorda la definizione di “
interferenza lavorativa” come indicata nella Determinazione
dell’ A.V.C.P. del 5 Marzo 2008: ‘
contatto
rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti’.
E per individuare e valutare i rischi da interferenza
“occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà
espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione
del contratto”. In particolare si possono “considerare interferenti i seguenti
rischi:
-
rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente
dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
-
rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da
sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
-
rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro del Committente,
ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
-
rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione
particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)”.
E cosa non costituisce
interferenza?
- “mera fornitura;
- servizi che non si svolgono
all’interno dei luoghi di lavoro (della stazione appaltante)
- servizi di natura
intellettuale”.
L’interferenza avviene dunque “quando
vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a
Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia
in termini di condivisione di attività lavorativa (sovrapposizione temporale)”.
Il documento riporta poi alcuni
esempi tratti dal volume INAIL “ L’elaborazione
del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” e si sofferma anche sul
tema delle
disponibilità giuridica dei
luoghi. Nel linguaggio giuridico “per disponibilità giuridica si intende il
diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene. Tale
diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di
alienare il bene in questione, o di costituire sul bene stesso diritti reali
minori (o di godimento)”.
Invitandovi ad una lettura
integrale dell’intervento agli atti, ci soffermiamo anche sulla
disciplina sanzionatoria riguardo ad alcune
parti dell’articolo 26:
Art. 26
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia
la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo
6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al
periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
(...)
In questo caso la sanzione in
caso di non rispetto dell’Art. 26, co. 1,
lett.
a) prevede l’arresto da due a
quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
(...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
(...)
Per l’Art. 26, co. 1,
lett. b) è previsto l’arresto da due a
quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.
Veniamo al
comma 2 e 3 che comprende, il comma 3, la novità dell’
incaricato (manca ancora il decreto che
individuerà i settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali).
(...)
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali di cui all’art. 29 co. 6-ter, con riferimento sia all’attività
del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e
dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione
all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento.
(...)
Per l’Art. 26,
co. 2 e 3, primo periodo è previsto l’arresto
da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
Con riferimento al documento INAIL
“ L’elaborazione
del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, il relatore indica che
[…] ‘i
poteri dell’incaricato
consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali
di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di
Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al
Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge,
e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e
delle relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei
lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di
lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate’.
Concludiamo ricordando che il
relatore si sofferma anche sulle sanzioni per le altre parti sanzionale
dell’articolo 26 e presenta, in conclusione, una breve proposta di strumento
operativo per la redazione e aggiornamento del DUVRI.
“ La disciplina sanzionatoria
(applicata all’art. 26). Dlgs. 81/08 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Francesco
Fulvi (Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), intervento
al seminario “Organizzazione in sicurezza del cantiere” (formato PDF, 1.73 MB).
Tiziano Menduto
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