News
"Lavorazioni per le quali è vietata l’assunzione di bevande alcoliche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/11/2015 -
Nel 2001, il comma 1 dell’articolo
15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol
correlati”, in relazione ad una serie di attività
che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità
o la salute dei terzi - individuate con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 –
ha introdotto il
divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
Pubblichiamo l’elenco delle
attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento
16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.
RPS
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA
SALUTE DEI TERZI.
1)
attività per le
quali e' richiesto
un certificato di abilitazione per l'espletamento dei
seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici
(art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di
generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di
fochino (art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e
uso di fuochi
artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di
impianti nucleari (decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n.
1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori
(decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2)
dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi
e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a
rischio di incidenti rilevanti
(art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli
articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture
pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed
infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad
attività diagnostiche e
terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala
e ferrista;
5) vigilatrice
di infanzia o
infermiere pediatrico e puericultrice, addetto
ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi;
mansioni sociali e
socio-sanitarie svolte in
strutture pubbliche e private;
6) attività
di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7)
mansioni comportanti l'obbligo
della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di
guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività
di trasporto:
a) addetti alla guida di
veicoli stradali per i
quali e' richiesto il possesso della
patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli
per i quali
e' richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida
di taxi o di
veicoli in servizio di noleggio
con conducente, ovvero
il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla
circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario
navigante sulle navi
del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale
di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque
interne;
e) personale addetto
alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee
e impianti funicolari aerei e
terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e
addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di
sollevamento, esclusi i manovratori
di carri ponte con pulsantiera a
terra e di monorotaie;
g) personale marittimo
delle sezioni di coperta e macchina, nonché il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l)
controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro
aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione
marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai
pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla
guida di' macchine di
movimentazione terra e merci;
9)
addetto e responsabile
della produzione,
confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10)
lavoratori addetti ai
comparti della edilizia
e delle costruzioni e
tutte le mansioni che prevedono attività in quota,
oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai
forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti
nucleari;
13)
operatori e addetti
a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in
cave e miniere.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1077 volte.
Pubblicità