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"Il ponteggio metallico: normativa, documentazione e montaggio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
04/02/2016 - In un’ intervista realizzata da PuntoSicuro all’ing.
Michele Candreva (Dirigente del Ministero del Lavoro) era emerso come,
nel settore dei ponteggi, contrassegnato ancora oggi da un grande numero
di incidenti, le norme di legge in grado di migliorare la sicurezza ci
siano.
Il problema è applicarle. E un elemento
importante, ricordava il dirigente, è l’addestramento dei lavoratori, un
addestramento che sia in grado di “
far capire agli operatori
l’importanza del montaggio di quel determinato attrezzo, di quel
determinato dispositivo di protezione, di quel determinato dispositivo
di sicurezza”.
Proprio per favorire un
approfondimento di questi temi e fornire anche utili dettagli normativi e pratici in materia di ponteggi, ci
soffermiamo oggi sul seminario “
Il
ponteggio metallico nei cantieri temporanei e mobili” che si è tenuto a
Roma il 22 dicembre 2015 e che è stato proposto e organizzato dalla Commissione
Manutenzioni Edilizie e la Commissione Sicurezza nei Cantieri istituite presso
l’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma.
La presentazione del seminario
ricorda infatti che nei cantieri, sia da manutenzione che da costruzione, da
sempre ci si trova ad “affrontare e risolvere problemi legati alla
realizzazione di un ponteggio metallico
a tubi e giunti e/o prefabbricati, quale mezzo indispensabile per potare a
termine l’opera. Le necessità pratiche spesso richiedono una capacità tecnica
di risoluzione delle problematiche presenti insito al fine di far collimare il
lavoro come richiesto dagli obblighi e vincoli imposti dalla normativa vigente,
non sempre semplici da applicare”.
Ci soffermiamo in particolare
sull’intervento “
Aspetti documentali
progettuali e pratici relativi alla presenza di Ponteggi Metallici nei Cantieri
temporanei e mobili”, a cura dell’Ing. Luca Veglianti (Vice presidente
Commissione Manutenzioni Edilizie), che si è soffermato su molti aspetti che
riguardano la sicurezza nell’ uso dei ponteggi e offre
molte informazioni per conoscere meglio queste opere provvisionali.
Intanto i
ponteggi sono “dispositivi di protezione collettiva, opere
provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti
parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la
realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie”. E se i ponteggi
sono utilizzati per i
lavori in quota,
con lavoro
in quota - Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (TU) - si intende l’
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da
una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
E (Art. 122 TU) nei lavori in quota,
devono
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e
3.3 dell’allegato XVIII.
La relazione dopo essersi
soffermata sulle figure professionali interessate (coordinatori per la
sicurezza, RSPP, progettisti, ...) e sui piani di sicurezza, riporta le
indicazioni relative ad alcune
tipologie
di ponteggi:
-
tubo e giunti: “per le sue
caratteristiche di flessibilità, robustezza e manutenzione contenuta, il
sistema a ‘tubo e giunto’ è quello che, nel tempo, ha soppiantato
definitivamente il sistema di ponteggio in legno. Con questo sistema si può
eseguire qualsiasi tipo di opera provvisionale, sia tradizionale che speciale.
Se la flessibilità è il suo principale vantaggio, gli aspetti negativi di
questo sistema sono sicuramente il peso della struttura, necessità di
maestranze qualificate, maggiori tempi di montaggio e smontaggio e di
conseguenza costi più alti;
-
a telai prefabbricati: il sistema a ‘telaio prefabbricato’ si
presenta nei due schemi strutturali a portale e ad acca con due tipologie di
attacchi: a perni e a boccole. Non ha la stessa flessibilità del sistema
precedente, ma per strutture architettoniche lineari e non complesse può essere
una valida alternativa al sistema a tubi e giunti. Non ha la robustezza di
quest’ultimo, tuttavia i vantaggiosi costi iniziali d’acquisto, la velocità
della messa in opera, la facilità di trasporto e i costi di manutenzione
accettabili lo rendono economicamente competitivo;
-
multidirezionali: il sistema definito a ‘montanti e traversi prefabbricati’
(multidirezionale) si basa su tre semplici elementi: il montante, la diagonale
e il corrente. Il cuore del sistema è una piastra ottagonale di collegamento
(dotata di otto forature sagomate) posizionata sul montante, a passo costante
di 50 cm, su cui convergono correnti e diagonali. Questi elementi vengono
fissati con un cuneo, incorporato in modo centrico sulle piastre di giunzione
che elimina il gioco e garantisce la necessaria stabilità. Il sistema
multidirezionale ha infatti la solidità e la flessibilità del sistema a tubo e
giunto e la leggerezza e la velocità di montaggio e smontaggio di quello a
telai prefabbricati”.
Il relatore si sofferma poi sulle
norme contenute nel D.Lgs. 81/2008
che riguardano i ponteggi
metallici.
Rimandando ad una lettura
completa delle slide relative all’intervento - ricche anche di schemi, disegni
e foto esplicative - riportiamo alcune
indicazioni
tratte dal Testo Unico:
-
deposito di materiali sulle impalcature (Art. 124): Sopra i ponti
di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il
peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali
deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro;
-
disposizione dei montanti (Art. 125): L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti
devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato;
-
parapetti (Art. 126) Gli impalcati e ponti di servizio, le
passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e
in buono stato di conservazione. Nell’allegato XVIII sono riportate ulteriori
indicazioni relative ai parapetti;
-
ponti a sbalzo (Art. 127): Nei casi in cui particolari esigenze non
permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidità e la stabilità;
-
sottoponti (Art. 128): Gli impalcati e ponti di servizio devono avere
un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a
m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per
le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni;
-
andatoie e passerelle (Art. 130): Le andatoie devono avere
larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro
pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Viene affrontato anche il tema dell’
autorizzazione ministeriale - soggetta
a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico – e sulla Circolare n. 29 del 27
agosto 2010. Secondo la circolare la “
validità
decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio
2008, […] si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni
ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà
dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il
rinnovo dell'autorizzazione ministeriale […] riguarda il titolare
dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto
l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione
della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che
l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli
confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo
decennale”.
E riguardo alla
documentazione l’art. 134 del TU indica
che ‘nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita,
a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al
comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota’. E
le ‘eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul
disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo’.
Senza dimenticare che, in materia
di
manutenzione e revisione (art.
137), il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro ‘deve assicurarsi della
verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza
degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere
difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione’.
Sono poi riportate diverse
norme particolari (art. 138): ‘le
tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici. E consentito un distacco delle tavole
del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri’.
Concludiamo ricordando che la
relazione, che affronta vari aspetti dell’Allegato XVIII e dell’Allegato XIX del
TU (intavolati, trasporto dei materiali, verifiche durante l’uso dei ponteggi
metallici fissi, ...), si sofferma poi sul
piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), “un documento operativo
predisposto dall'impresa che monterà il ponteggio, ogni qual volta si realizzi
un impalcato o altra opera provvisionale. Definisce nel dettaglio le procedure
che il personale addetto al montaggio deve adottare per un corretto montaggio
del ponteggio al fine di garantire la sicurezza degli operatori”. È un
documento che “a partire da quelli già esistenti (libretto del costruttore,
disegno esecutivo…) completa le informazioni sull’opera provvisionale da
impiegare in relazione al contesto”.
Senza dimenticare che: “deve
essere redatto per ogni ponteggio; nel caso di più ponteggi saranno redatti più
PIMUS; per i ponti su ruote sono previste deroghe se rispettano i requisiti
dell’All. XXIII”.
Il D.Lgs. 81/2008 indica che (Art.
136) ‘il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del
ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati…’.
L’intervento riporta poi in
chiusura precise indicazioni sul progetto del ponteggio, con riferimento anche
alle condizioni del vento e alle condizioni di carico.
“ Aspetti documentali progettuali
e pratici relativi alla presenza di Ponteggi Metallici nei Cantieri temporanei
e mobili”, a cura dell’Ing. Luca Veglianti (Vice presidente Commissione
Manutenzioni Edilizie - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma),
intervento al seminario “Il ponteggio metallico nei cantieri temporanei e
mobili” (formato compresso RAR, 5.36 MB).
RTM
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