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"Cosa significa “regola d’arte”"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

16/03/2016 -
Nel medioevo la attività dei fornitori di beni e servizi era governata dalle corporazioni. Le corporazioni stabilivano delle regole, in base alle quali dovevano operare gli affiliati  alla corporazione stessa. Spesso queste regole erano oltremodo puntuali e il loro mancato rispetto comportava gravi sanzioni per gli inadempienti. 
L’evoluzione della società civile e la crescente complessità dei beni e dei servizi che vengono oggi resi  ha fatto sì che diventasse ancora più importante la adozione di regole in grado di garantire la qualità del prodotto o del servizio finale.
Ancora oggi, alcune associazioni di categoria stabiliscono delle regole, applicabili agli associati, ma nella grande maggioranza dei casi si fa riferimento a normative tecniche, di valenza italiana, europea o internazionale, il cui rispetto, per esplicita legislazione costituisce appunto regola d’arte.
Leggiamo ad esempio l’articolo  2224 del codice civile, che statuisce come il prestatore d'opera sia tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera: « secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. »
 
Si noti che la regola d’arte è elemento aggiuntivo rispetto agli elementi contrattuali e quindi, ove il contratto sia carente, interviene automaticamente l’applicazione della regola d’arte.
Inoltre del contratto non potrà essere prevista una prescrizione che vada contro la regola d’arte. È evidente che nessun contratto potrà mai imporre ad un installatore di realizzare un impianto elettrico, che esponga rischio di infortunio l’utente!
Per quanto attiene il settore elettrico,  la legge  n. 186/1968 è composta di soli due articoli che recitano:
– Art. 1: I lavori devono essere realizzati a regola d’arte.
– Art- 2: Si considerano a regola d’arte i lavori eseguiti in conformità alle norme CEI.
 
Il medesimo concetto lo ritroviamo nella legge 46/1990 e successivamente nel DM 37/2008 che interessa direttamente gli installatori e che recita:
 
“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità  alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.
 
Per gli ambienti di lavoro interviene anche il D.Lgs. 81/2008, che nell’art. 81 riafferma lo stesso concetto, ma ancora non siamo giunti ad una definizione di regola dell’arte che non si presti ad interpretazioni.
Nel caso in cui non si applichino le norme tecniche (CEI, CENELC, IEC, UNI), una definizione della Regola dell’arte è quella del Buon padre di famiglia che si esplicita nel fatto che occorre agire con Perizia, Prudenza e Diligenza (art. 1176 del Codice Civile): in questo caso è ovviamente più difficoltoso dimostrare che si è applicata la regola d’arte.
 
Alla luce di quanto sopra esposto, il lettore comprenderà bene perché, quando svolgono funzioni di consulente tecnico di parte, i contenziosi civili o penali, afferenti alla realizzazione di impianti, la domanda che mi impone il magistrato è la seguente: “dica il consulente se l’impianto oggetto del contenzioso o meno rispondente alle applicabili normative tecniche nazionali o internazionali”.
 
Se la mia perizia accerterà che l’impianto è rispondente ad una applicabile normativa, l’impianto è certamente a regola d’arte. Se la mia perizia non sarà in grado di accettare questo fatto, si aprirà un contenzioso immane, perché la opinabilità del concetto di regola d’arte è tanto varia, quanto varie sono le teste che analizzano il tema!
Ecco perché un installatore, che realizza un impianto o fornisce un prodotto, conforme alla applicabile norma tecnica, potrà dormire sonni tranquilli, perché certamente avrà realizzato l’impianto o fornito un prodotto conforme alla “regola d’arte”.
 
Adalberto Biasiotti

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