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"Designare e formare gli addetti alle misure di prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
08/06/2016 - Per fare il punto degli obblighi, anche inerenti la formazione, dei
datori di lavoro nelle piccole e medie aziende, torniamo presentare il
volume “
Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” in cui l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia)
e i vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA) analizzano
la normativa in materia di salute e sicurezza offrendo un utile
strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle
disposizioni di legge.
Ci soffermiamo sulla designazione degli addetti alle misure di emergenza secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008:
Ci soffermiamo sulla designazione degli addetti alle misure di emergenza secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008:
Articolo 18 - Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita
le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
(...)
b) designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
(...)
E facciamo riferimento oggi in particolare
a quanto indica il documento sugli
addetti
alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Vediamo gli obblighi del
Datore di Lavoro.
Secondo l’articolo 43
(Disposizioni generali) della Sezione VI (Gestione delle Emergenze) del Capo
III del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:
- “organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza;
- designare preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza;
- informare tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
-
programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
- prendere i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili”.
Inoltre ai sensi dell’art.43,
comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
- “i lavoratori non possono, se
non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”;
- i lavoratori devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità
produttiva.
Riguardo poi ai
contenuti della formazione, il
documento ricorda che il
D.M. 10 marzo
1998 “indica i contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali
all’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e gestione dell’emergenza”.
Riprendiamo in conclusione alcune
delle indicazioni tratte dal D.M.
10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
L’
allegato IX del decreto ministeriale riporta i
contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in
relazione al livello di rischio dell'attività.
Riprendiamo a titolo
esemplificativo i contenuti minimi dei
corsi
per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8
ore):
1) L'incendio e la prevenzione
incendi (2 ore): principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze
estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; rischi
alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire
gli incendi;
2) Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): le principali misure di
protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si
scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti
con i vigili del fuoco; attrezzature ed
impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione
di emergenza;
3) Esercitazioni pratiche (3 ore):
presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione
e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni
sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Ricordiamo infine le novità del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151, decreto che ha introdotto nuove
semplificazioni e razionalizzazioni delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Con il D.Lgs. 151/2015 si prevede
che lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché
di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle
imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori (restano in vigore
i limiti fissati nell’Allegato II e richiamati dal comma 1 dell’art.34 del
D.Lgs. 81/2008).
Organismo Paritetico Regionale
per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa
occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
RTM
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