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"Percorso per l’adozione del modello 231"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
06/12/2011 - I passaggi
necessari al fine di adottare ed efficacemente implementare il modello 231 possono essere
sintetizzati nel modo seguente:
1 - Analisi preliminare del contesto aziendale, e, in
collaborazione con le funzioni aziendali sensibili, definizione dettagliata
della conseguente mappatura dei rischi;
2 - Progettazione, o
eventualmente acquisizione qualora già esistenti, dei c.d. protocolli del
sistema di controllo, atti a ridurre sensibilmente i rischi accertati e
potenziali. Fra i protocolli, che devono essere diffusi presso il personale,
vanno particolarmente menzionati:
2.1 -- il codice
etico;
2.2 -- un sistema
organizzativo chiaro ed esaustivo (in particolare per quanto riguarda
l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità, l'organigramma aziendale, il
sistema delle deleghe ed eventuali subdeleghe, la descrizione chiara e definita
dei compiti dei differenti soggetti aziendali ecc.);
2.3 -- procedure
gestionali.
3 - Adozione di un
sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per gli
inadempimenti, attivabile dal responsabile del personale e dall'OdV, ma anche
da dirigenti, preposti, lavoratori ecc.;
4 - Individuazione
dei criteri per la scelta dell’ODV e la nomina dell’ODV (garantendo,
ovviamente la sua terzietà ed indipendenza, oltre che la sua autonomia di
iniziativa e controllo) e regolamentazione dei flussi informativi da e verso
l’ODV stesso [conformemente alle linee guida di Confindustria];
5 - aggiornamento
continuo o adozione formale [con delibera del massimo organismo dirigente
dell'azienda] del modello.
L’art. 30 (comma 1) D.lgs. 81/08 individua, per quel
che riguarda i reati di lesioni personali colpose, art. 590 c.p.e omicidio
colposo, art. 589 c.p. con violazione delle norma antinfortunistiche e di igiene
del lavoro quanto segue:
- il campo di
applicazione del Modello e
- le
attività sensibili.
In base a detto
articolo, il
Modello deve
assicurare
un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi
a (art. 30 c. 1 Dlgs. 81/2008):
- rispetto degli
standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
- attività di
valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- attività di natura
organizzativa quali: emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche
sicurezza, partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti, sorveglianza
sanitaria,
informazione e formazione dei lavoratori, attività di vigilanza sul rispetto
delle procedure e istruzioni di lavoro
- acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie
- verifiche
periodiche in ordine alla applicazione ed efficacia delle procedure adottate.
La mappa dei rischi
deve indicare analiticamente in che modo si è provveduto a garantire
l'adempimento di tutti questi obblighi.
L'Art. 30 commi 2, 3,
4 D.Lgs. n. 81/2008 include ulteriori
previsioni minime del Modello:
- idonei sistemi di
registrazione delle attività
previste dal
sistema aziendale di cui al c. 1
- «
un’articolazione di
funzioni che assicuri le competenze tecniche
e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio»,
È di importanza
fondamentale l'adozione di un sistema di controllo sull’attuazione delle misure
e sul mantenimento nel tempo
della loro idoneità.
7 - Riesame
Il
riesame e l’eventuale
modifica
del Modello devono essere adottati quando siano scoperte
violazioni
significative delle norme prevenzionistiche ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico
3.
Modello di organizzazione e di gestione
(definizioni art. 2 lettera dd; articolo 30 D.Lgs. n.
81/2008) nel Testo Unico di sicurezza del lavoro – cenni
L’omicidio e le
lesioni devono essere commessi con v
iolazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(colpa
specifica), comprendendosi fra esse l’art. 2087 c.c.. Tali violazioni
possono configurare anch’esse, secondo il D.lgs. 81/08, fattispecie di
reato proprio, riferito ad un soggetto
specifico (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).
La responsabilità
penale ricade su tale soggetto, titolare della
posizione di
garanzia (consistente
nell’obbligo di tutela dell’integrità dei lavoratori)
, anche nel caso in
cui la condotta sia
materialmente realizzata da altri soggetti: art. 40
c.p. “
- Rapporto di causalità - Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
A tale proposito va
considerato che la responsabilità può essere esclusa in presenza di una
delega di
funzioni (e non anche di una
delega materiale a compiere specifici atti)ad altro soggetto, sempre che, in capo al delegante, non sia configurabile,
rispetto alla violazione commessa dal delegato, una
culpa in eligendo o
una
culpa in vigilando (
la delega di funzioni in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro è disciplinata dall’art. 16 D.lgs. 81/08)
.
Questo comporta che,
in materia di sicurezza sul lavoro, la violazione del soggetto
sottoposto è sempre
– potenzialmente – violazione anche del soggetto apicale, che deve dimostrare
di aver adempiuto al proprio dovere di vigilanza (previsto esplicitamente
dall'art. 18 c. 3 bis D.Lgs. n. 81/2008). Questo vale anche nei rapporti tra
soggetti apicali, in particolare tra datore di lavoro delegante e datore di
lavoro delegato. Tale dimostrazione può rilevare tanto ai fini dell’esclusione
della responsabilità penale individuale, quanto ai fini dell’esclusione della
responsabilità amministrativa dell’Ente.
Le misure previste aziendalmente
per le figure apicali devono dunque riguardare sia i loro compiti di gestione,
che i loro compiti di vigilanza.
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