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"Entro il 31 maggio la comunicazione del lavoro notturno (precisazioni del Ministero)"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

25/05/2012 -

In vista della scadenza del 31 maggio entro la quale si deve provvedere alla comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, del DLgs 67/2011 (*) la Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del lavoro, con nota del 23 maggio, ha fornito delle precisazioni.

La prima, in materia di lavoro notturno a turni, chiarisce che nel caso in cui il datore di lavoro abbia occupato il lavoratore notturno per l’interno anno e in via esclusiva, “la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate”.

La seconda precisa che il datore di lavoro deve inviare la comunicazione “se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno”. Non vanno quindi comunicati i periodi di lavoro svolto per periodi inferiori.

Può capitare che il datore di lavoro non sia in grado di “conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale”. Che fare, allora? Il datore di lavoro deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

(*) L’ art.5, c. 1, del Decreto legislativo n. 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti…) impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare “esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del  lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo o compreso in regolari  turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni.

E ancora impone l’ obbligo al datore di lavoro che svolge attività per le quali sono impegnati lavoratori “all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni organizzate in sequenze  di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso  continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla  tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di  regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo di qualità”  di darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

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