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"DURC: nuovi chiarimenti dal ministero del Lavoro"
fonte www.insic.it / Normativa
06/06/2012 - Disponibile la
circolare n. 12 del 1° giugno 2012 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce
chiarimenti in merito ai
presupposti e alle
modalità di rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle
più recenti modifiche normative in materia di semplificazione
amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori
provati dell’edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato
esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi
previsti dalla legge.
Le precisazioni riguardano l’acquisizione d’ufficio del DURC nel settore dei lavori pubblici. Il ministero precisa che le amministrazioni pubbliche devono acquisirlo anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza.
Tuttavia, si ammette, è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati: l’art. 90 comma 9 lett. a) e b) lo permette al committente o al responsabile dei lavori privati, per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente, l’art. 14. comma 6 bis. del D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012, prevede l'acquisizione d'ufficio del DURC, da parte della stessa amministrazione, relativamente alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati. Inoltre, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.
In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione, il Ministero conferma quanto espresso con nota del 16 gennaio chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000.
Sulla validità del DURC, si ricorda che il DURC ha una validità trimestrale e
-nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura;
-nelle fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contralto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito;
-il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'ari. 125.comma l lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
Le precisazioni riguardano l’acquisizione d’ufficio del DURC nel settore dei lavori pubblici. Il ministero precisa che le amministrazioni pubbliche devono acquisirlo anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza.
Tuttavia, si ammette, è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati: l’art. 90 comma 9 lett. a) e b) lo permette al committente o al responsabile dei lavori privati, per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente, l’art. 14. comma 6 bis. del D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012, prevede l'acquisizione d'ufficio del DURC, da parte della stessa amministrazione, relativamente alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati. Inoltre, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.
In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione, il Ministero conferma quanto espresso con nota del 16 gennaio chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000.
Sulla validità del DURC, si ricorda che il DURC ha una validità trimestrale e
-nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura;
-nelle fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contralto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito;
-il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'ari. 125.comma l lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
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