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"PA: è responsabile il sindaco che non nomina l’RSPP"
fonte www.insic.it / Normativa
08/06/2012 - La Cassazione con
sentenza del 20 aprile 2012, n.15206 ha ritenuto responsabile un Sindaco per i reati di cui agli artt. 17, lett. b), 18, lett. a) e 43, lett. b) del
D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche per non avere nominato il responsabile del
servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza
sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo
soccorso.
Va osservato, in tema di responsabilità del Sindaco, che la definizione di datore di lavoro, contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'art. 2, comma 1, lettera b), del Testo Unico, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: a differenza del D.Lgs. 626/1994, il vigente D.Lgs. 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro.
Si ricavano dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che, secondo il dettato del D.Lgs. 81/2008, derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico, del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
Va osservato, in tema di responsabilità del Sindaco, che la definizione di datore di lavoro, contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'art. 2, comma 1, lettera b), del Testo Unico, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: a differenza del D.Lgs. 626/1994, il vigente D.Lgs. 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro.
Si ricavano dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che, secondo il dettato del D.Lgs. 81/2008, derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico, del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
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