"Eventi sismici Emilia-Romagna: Sulla Gazzetta Ufficiale gli interventi per adeguare i capannoni"
fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza
Nel decreto-legge in argomento, che consta di 21 articoli ed un allegato, vengono trattati:
- al Capo I (artt. 1 - 9) gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza;
- al Capo II (artt. 10 - 16) gli interventi per la ripresa economica;
- al Capo III (artt. 17 - 20) le misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.
Tra gli articoli che riguardano il superamento dell'emergenza, è abbastanza
interessante il contenuto dell'articolo 3
rubricato "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di
immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale" che sana una questione
nata con l'
Ordinanza della Protezione civile n. 2 del 2 giugno (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012) in cui era stabilito l'
obbligo dei proprietari degli stabilimenti ubicati nelle zone colpite dal sisma
di "acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, da un professionista abilitato."
Ma, in verità, né il D.P.R. n. 380/2001 né le norme tecniche sulle
costruzioni di cui al D.M. 14/1/2008 definiscono cosa sia il certificato
di "agibilità sismica" ed i commi 7, 8, 9 e 10 del citato articolo 3
intervengono per superare quello che potrebbe essere definito un errore
grossolano che avrebbe generato, enormi rischi per i professionisti
incaricati della redazione di tale certificato.
Con il comma 7 dell’articolo 3 del d.l. in argomento viene precisato che
il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della
sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., deve acquisire la certificazione di agibilità sismica
rilasciata, a
seguito di
verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti
(cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio
2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta
certificazione al Comune territorialmente competente.
Nel successivo comma 8 viene, poi, precisato che nelle more
dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza, in via
provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato
in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico
incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente
risolte:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Si tratta, quindi di un primo certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi precedentemente elencati ma che dovrà essere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate ai sensi delle norme tecniche vigenti.
Per ultimo, di notevole interesse il contenuto del comma 10 in cui viene precisato che il livello di sicurezza dovà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo con la precisazione che tale percentuale dovrà essere, comunque, raggiunta nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico e che gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
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