News
"Le criticità delle verifiche periodiche delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/06/2012 -
Ci riferiamo in particolare al gruppo di verifiche periodiche detto GVR.
DM 1.12. 75
È
di pochi giorni la pubblicazione del DECRETO
DIRIGENZIALE DEL 21 MAGGIO 2012 contenente elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche
e
già sono evidenti criticità,anomalie,
paradossi che dovranno trovare quanto prima soluzione.
Ci riferiamo in particolare al gruppo di verifiche periodiche detto GVR.
La
problematica nasce da lontano, precisamente
dal DM 329/04 che fu redatto con termini assolutamente generici (soggetto
incaricato, visita interna), con omissioni inspiegabili (sparizione della
visita interna per degasatori e simili), con verifiche di riqualificazione
periodica che escludevano gli insiemi
tal quali.
Il
decreto 11 aprile 2011 disciplinante le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D. Lgs.
81/2008 appare redatto anch’esso con qualche approssimazione.
Ad
esempio quando nell’allegato II si tratta di Generatori di acqua surriscaldata
(1) si dispone “da trattarsi come
generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo
3 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975” senza precisare cosa significa
“trattarsi” e si se faccia riferimento al decreto Pubblicato nel Suppl. Ord.
alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
Se
si trattasse di questo decreto, concernente norme di sicurezza per
apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione , realizza il risultato,
peraltro già
con ampio successo raggiunto dal DM 329/04, di citare un decreto
obsoleto e dichiarato inefficace dal tribunale di Matera in quanto
riferente ad una legge del 1927 regio decreto 12 maggio, n. 824 non
applicabile ai liquidi.
Comunque,
se si trattasse di questo decreto, il riferimento dell’articolo dovrebbe rifarsi all’articolo 2 [1]
che peraltro non tratta di impianti di riscaldamento.
Ma
il problema va al di là di semplici omissioni in quanto si realizzano modifiche
a leggi precedenti travalicando lo scopo regolamentare del decreto. Saltando a
piè pari il DM 329/04, si introducono le verifiche anche agli insiemi tal quali
e si adotta una nuova terminologia, il soggetto titolare [2]
senza indicare alcun collegamento di tale soggetto titolare con il “soggetto
verificatore” del DM 329/04 almeno per quanto riguarda l’art 4 del DM 329/04 [3].
Pertanto
l’INAIL, indicato come soggetto titolare della prima verifica, pur essendo ormai proiettato verso un’attività
di alta ricerca che stride fortemente con attività di basso profilo tecnico,
non può non ritenersi ancora soggetto
verificatore per l’art. 4 e quindi non applica il DM 11 aprile 2011 per le
verifiche di messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi e
per il collaudo degli impianti di riscaldamento
Esaminando
la modulistica INAIL pubblicata in
questi giorni sul sito, si rileva infatti che la stessa fa riferimento
in parte ancora all’art. 4 del DM 329/04, in parte all’art 2 DM
11.04.2011, in parte ancora
all’art. 18 DM 1.12.75, in parte ancora all’art. 22 del D.M. 1/12/1975.
In
particolare, mentre mancano completamente i modelli per la richiesta di messa
in servizio delle attrezzature a pressione, i modelli di messa in servizio insieme e di esame
progetto e verifica degli impianti di riscaldamento non riportano la riga
Indicare nominativo soggetto abilitato anche se poi nella
richiesta di prima verifica periodica degli insiemi, divisi in semplici e
complessi, c’è scritto erroneamente che si
RICHIEDE
LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO ai sensi dell'art.4 del D.M. 1.12.2004, n. 329.
Pertanto
le verifiche di messa in servizio e di
collaudo impianto di riscaldamento non sembrano considerate dall’INAIL come
prima verifica periodica. A parte la discrepanza di trattamento tra
attrezzature e insieme e l’errore evidente della modulistica, la posizione dell’INAIL, anche se
giuridicamente corretta, provoca un paradosso.
Infatti
l’autocertificazione delle verifiche periodiche
è stata introdotta sia perché in linea con l’autocerticazione europea CE
sia perché gli enti preposti INAIL (ex ISPESL) e ASL non avevano e non hanno le risorse sufficienti
per eseguire le verifiche tecniche in tempi accettabili.
Se
non ci sarà l’intervento correttivo del Ministero del Lavoro, l’INAIL, che,
ancor più dell’ISPESL, per ovvi motivi
di diminuzione del personale preposto, non
riesce a fare le verifiche di messa in servizio e i collaudi di impianti di
riscaldamento, dovrebbe fare, in aggiunta, anche la verifica periodica successiva delle attrezzature e degli impianti di
riscaldamento.
E
solo questa prima verifica periodica così interpretata potrebbe essere affidata
dall’INAIL ai soggetti abilitati. Ciò comporterebbe automaticamente l’inefficacia
del decreto per le attrezzature di nuova installazione in quanto non si potrebbe fare in maniera
privatistica le verifiche periodiche (né la prima né le successive) fino a quando non sia eseguita la verifica di
installazione e/o collaudo, che, stante le risorse disponibili, sarebbero
eseguite tardi o mai, con grave rischio per la tutela della sicurezza dei
lavoratori.
Peraltro,
la circolare n 11
del 25/5/2012 emanata dal Ministero del Lavoro non lascia ben sperare in un
ravvedimento operoso del Ministero. Anzi tale circolare sembra un tentativo
ulteriore per annullare o almeno rendere inefficace le agevolazioni previste
dal legislatore nel D. Lgs. 81/08 per consentire una rapida esecuzione delle
verifiche periodiche.
Infatti l’articolo
71 D. Lgs. 81/08 dispone che
“La
prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di
60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità
di cui al comma 13
”.
Quindi tale
articolo vuole offrire al datore di lavoro la possibilità di ovviare ad un
ritardo dell’ISPESL (ora INAIL)
rivolgendosi a terzi. Ebbene nella circolare si dispone che se il datore
di lavoro non decide subito di non avvalersi dell’INAIL e non individua subito
il nominativo di un soggetto alternativo,
l’INAIL può intervenire anche dopo un anno (o almeno dopo che senza alcun termine
perentorio avrà chiesto e ottenuto la necessaria integrazione della domanda da
parte del richiedente) e il datore di
lavoro
deve attendere [4].
Inoltre l’INAIL o
la ASL possono intervenire quando vogliono anno (o almeno dopo che senza alcun
termine perentorio avranno chiesto, magari una alla volta, e ottenuto la
necessaria integrazione della domanda da parte del richiedente) anche se il datore di lavoro decide subito il
soggetto alternativo ma omette il timbro dell’azienda, o l'indirizzo
completo
presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare,o i dati fiscali
(sede legale, codice fiscale, partita IVA) o
i riferimenti telefonici o tipologia di attrezzatura di lavoro o
matricola ENPI o ANCC o lSPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di
argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali o, ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e
costruttore o la data sulla richiesta.
È difficile comprendere
questo intervento del Ministero che detta nuove regole amministrative minuziose non solo
all’INAIL ma anche agli enti locali.
In un periodo così
oscuro per l’economia, dopo che altri
provvedimenti di rango superiore hanno posto in essere forti semplificazioni
nel settore delle verifiche tecniche di sicurezza a vantaggio del cittadino e della sicurezza [5] e nello spirito delle direttive europee,
il Ministero del Lavoro sembra ritrovare il volto feroce della burocrazia anche
se dietro il paravento “della Commissione di cui all'allegato III dello stesso
decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'lNAIL”.
Il
paradosso estremo nascente da una azione apparentemente concertata tra l’INAIL
e il Ministero del Lavoro si rileva per gli impianti di riscaldamento. Per tali
impianti, almeno quelli gestiti da un
datore di lavoro, già collaudati negli ultimi trenta anni e non ancora
verificati come prima verifica periodica dalle ASP per carenza di personale, dovrà essere rinnovata la richiesta di prima
verifica periodica all’INAIL, che potrebbe quindi venire sommerso da un ulteriore
flusso di domande cui non si comprende come possa far fronte se non delegando
il tutto ai soggetti abilitati. Ed allora perché non consentire un intervento
diretto dei soggetti abilitati? Sicuramente non è per lucrare il 15% invece del 5% sulla tariffa
della verifica ma per una interpretazione letterale della norma.
Infatti
il Ministero del Lavoro non ha brillato in chiarezza con il decreto applicativo [6]
dell’articolo 71 che invece poteva essere una occasione, non del tutto
legittima , ma conforme alla prassi, di meglio definire il senso dell’art. 71. Ma
forse nel decreto un tentativo non efficace è stato fatto. In
particolare affermare nell’allegato II del D.M. che
3.1.1. La «prima»
delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito
dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
appare
o una ridondanza o un tentativo di superare la dicotomia tra verifica di messa in
servizio e prima verifica periodica: si può fare la prima verifica il giorno
stesso dell’installazione e quindi l’art. 71 si applica anche alla verifica di
messa in servizio.
Sembrerebbe
che si voglia intendere proprio questo perché le operazioni di verifica
previste per la prima verifica periodica sono praticamente le stesse previste dall’art. 4 del DM 329/04
per la verifica di messa in servizio .
Si
voleva quindi forse intendere che la
prima verifica periodica e la messa in servizio coincidono. Tale
convinzione appare confortata dalla disposizione secondo la quale la verifica periodica successiva alla prima
deve essere fatta sulla base della documentazione rilasciata a seguito della
prima delle verifiche periodiche e non ,
come avviene attualmente, in base alla documentazione rilasciata in sede di
verifica di messa in servizio [7].
Tale ipotesi è anche confortata dalla circostanza che essa coincide con il
parere espresso dall’ISPESL DCC con nota 4658 del 17 settembre 2008 [8].
È appena il caso di rilevare che dal 2008, anno di entrata in vigore del D.
Lgs. 81/08, sono ormai trascorsi quasi quattro anni e non risulta che
l’ISPESL/INAIL avessero attivato il servizio di prima verifica periodica per
attrezzature a pressione o impianti di riscaldamento se non per le attrezzature
inserite in insiemi non soggetti a verifica di prima installazione.
Se
il DM 11-4-11 voleva assimilare la prima verifica periodica alla verifica di
messa in servizio avrebbe dovuto essere più esplicito perché il DM 329/04 obbliga la verifica di messa in servizio
prima
della messa in servizio e quindi essa non può
essere ritenuta una periodica,
nonostante il parere riportato dell’ISPESL, perché l’attrezzatura ancora non è in
esercizio.
Più
probabilmente il tutto sconta un deficit di democrazia nella redazione dei
decreti applicativi.
Mentre
le norme tecniche infatti vengono studiate da un gruppo ristretto di esperti ma
discusse con le associazioni di categorie
interessate e vengono sottoposte ad
inchiesta pubblica, i decreti tecnici nascono in luoghi spesso segreti anche
agli istituti interessati, concepiti spesso in fretta emergenziale da comitati tecnico-politici e con assoluta
mancanza di pubblicità e trasparenza.
ULTERIORI CRITICITÀ.
1) Il D. Lgs. 624/96 regolamenta, come
legislazione speciale, le verifiche periodiche delle miniere ed impianti
annessi, quale ad esempio gli impianti di trattamento olio annessi ai giacimenti petroliferi. In questo settore
l’organo verificatore è l’ UNMIG Ufficio Nazionale Minerario
per gli Idrocarburi e le Georisorse, Ministero Sviluppo Economico ,citato
nell’art. 13 del D. Lgs. 81/08. Peraltro nell’art 71 l’attività come
verificatore di questo istituto è taciuta. Quindi non risulta chiaro se questo
Istituto si deve avvalere della discrezionalità di cui all’art. 31 del D. lgs.
624/96 o è tenuto ad osservare il DM 11 aprile 2011 che è peraltro pubblicato
con il concerto del Ministro Sviluppo Economico
2)
Il
DM 11/4/11 regolamenta le verifiche delle attrezzature e degli impianti di
riscaldamento utilizzati da datori di lavoro . Tralasciando il settore delle
attrezzature a pressione, che pure può presentare analoghi problemi, la maggior
parte degli impianti di riscaldamento sono installati in edifici per civili
abitazioni sprovvisti di portineria ove
non sussiste la figura del datore di lavoro. L’INAIL non ha posto sul proprio
sito un modulo per questo tipo di utenza
che, peraltro, stante che il DM 1.12.75 è “atto non avente forza e
valore di legge” [9],
non dovrebbe essere soggetta all’obbligo della verifica periodica (e del
collaudo)
3)
Il
DM 11/4/11 regolamenta, a norma dell’art. 71 del d. Lgs 81/08, le verifiche degli impianti di
riscaldamento eserciti dal datore di lavoro aventi potenzialità globale dei
focolai superiore a 116 kW. Pertanto quelli con potenzialità inferiore non sono
soggetti a verifica INAIL. Ma per quelli inferiori , e fino a 35 kW, il DM
1.12.75 impone il collaudo e la verifica periodica se installati in edifici
condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile,
l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore. Poiché non si può escludere
a priori che non esista un datore di lavoro che esplichi la propria attività in
siffatti edifici, si deve ritenere che in questo caso tale datore di lavoro non
deve fare alcuna verifica . Ciò avvalorerebbe l’ipotesi della decadenza del DM
1.12.75.
4) Il datore di
lavoro, a norma del DM 11/4/11 deve far verificare all’INAIL l’impianto di
riscaldamento avente potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.
Nessun obbligo l’art 71 impone per l’esame progetto. Ma se tale obbligo è
ritenuto necessario dall’INAIL a norma del DM 1.12. 75 tanto che l’INAIL ha predisposto un nuovo apposito modulo,
perché il legislatore nell’art. 71 non ha imposto questo obbligo? E se tale
obbligo sussiste in quanto il DM 1.12.75
è valido, perché il legislatore ha ritenuto di ripetere un obbligo già previsto dallo
stesso DM 1.12.75? . Ha cioè una logica
applicare allo stesso impianto l’obbligo di esame preventivo e collaudo
secondo una norma giuridica e rinnovare solo
l’obbligo di verifica secondo un’altra norma?
CONCLUSIONI
E’
auspicabile che i Ministeri competenti concordino con le categorie
produttive e
sociali interessate, attivando in merito la Commissione Consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, una revisione totale
della regolamentazione
delle verifiche tecniche .
Occorre
una armonizzazione dei diversi decreti regolamentari emanati che consenta agli organismi privati l’esercizio sereno
di una attività di importante rilievo
sociale senza la complessa procedura economico
burocratica introdotta dal DM 11-4-11, sgravando nel contempo un istituto altamente tecnico-scientifico
come l’INAIL da attività ordinarie meramente tecniche e riaffidandolo alla
propria mission di ricerca e controllo.
Per
tutelare meglio sia i cittadini, lavoratori e non lavoratori, sia gli organismi
che seriamente vogliono svolgere il proprio compito, occorrerebbe anche affidare all’INAIL un compito da supervisore
dell’attività di tali organismi in tutti i settori in cui sono stati
autorizzati ad operare, con regole oggettive che garantiscano un efficace controllo
statistico dell’attività delle verifiche tecniche, nello spirito di quel
“controllo di mercato” previsto da tutte le direttive di prodotto per tutelare
la sicurezza dei cittadini.
DM 1.12. 75
Art. 2.
Ai soli fini dell'applicazione delle norme del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824,, e successive modifiche e integrazioni, per quanto
riguarda la potenzialità dei generatori, 600 kcal/h erogate dai generatori di
liquido surriscaldato sono considerate equivalenti a 1 kg/h di vapore d'acqua
prodotto.
Art. 3.
La condotta dei generatori di liquidi surriscaldati, esclusi i
generatori di acqua surriscaldata per i quali si applicano le norme per la
condotta dei generatori di vapore di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974,
deve essere affidata a persona fisicamente idonea, tecnicamente capace e di età
non inferiore a 18 anni.
[2] Art. 2 comma 1 DM 11 APRILE 2011
[3]
Art.4.
Verifica
obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 3. Al termine della verifica il soggetto
verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli
accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento
indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a
pressione esaminata.
[4]
la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di
lavoro, di cui all’articolo 71, comma II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è
considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30
giorni entro cui lNAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica e
risponde ai
seguenti requisiti: deve essere indicato il soggetto abilitato
individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M.11.04.20 Il. Il
datore di lavoro dovrà
individuare tale soggetto
tra quelli iscritti
nell'elenco dei soggetti abilitati di cui
all'articolo 2,
comma 4 del D.M. 11.04.2011;
[5]
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio.
Decreto del Presidente della Repubblica 462 del
22/10/2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (
GU n. 221 del 22-9-2011 )
[6]
decreto 11 aprile 2011
[7]
4.3.1.2. I controlli di
cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione
rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.
[8] “A parere di questa sede l’ISPESL è tenuto ad
effettuare la prima delle verifiche periodiche solo per le attrezzature per le
quali la legislazione italiana vigente non abbia previsto la verifica
obbligatoria di primo impianto 8es. insiemi su cui siano state eseguite le
verifiche di cui al punto 5.1.d del DM 329/04) . Nel caso contrario l’ISPESL
non è tenuto ad effettuare la verifica in oggetto in quanto avrà già proceduto
alla verifica di messa in servizio dell’attrezzatura che si configura pertanto
anche come Prima Verifica Periodica.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1576 volte.
Pubblicità