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"Le criticità delle verifiche periodiche delle attrezzature"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

15/06/2012 -
È di pochi giorni  la pubblicazione del DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 MAGGIO 2012 contenente elenco  dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche  e già sono  evidenti criticità,anomalie, paradossi che dovranno trovare quanto prima  soluzione.

Ci riferiamo in particolare  al gruppo di verifiche periodiche detto GVR.
La problematica nasce da lontano, precisamente  dal DM 329/04 che fu redatto con termini assolutamente generici (soggetto incaricato, visita interna), con omissioni inspiegabili (sparizione della visita interna per degasatori e simili), con verifiche di riqualificazione periodica  che escludevano gli insiemi tal quali.
Il decreto 11 aprile 2011 disciplinante le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D. Lgs. 81/2008 appare redatto anch’esso con qualche approssimazione.
Ad esempio quando nell’allegato II si tratta di Generatori di acqua surriscaldata (1) si dispone  “da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975” senza precisare cosa significa “trattarsi” e si se faccia riferimento al decreto Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
Se si trattasse di questo decreto, concernente norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione , realizza il risultato, peraltro già con ampio successo raggiunto dal DM 329/04,  di citare  un decreto obsoleto e dichiarato inefficace  dal tribunale di Matera  in quanto riferente  ad una legge del 1927 regio decreto 12 maggio, n. 824 non applicabile ai liquidi.
Comunque, se si trattasse di questo decreto, il riferimento dell’articolo dovrebbe rifarsi  all’articolo 2 [1] che peraltro non tratta di impianti di riscaldamento.
Ma il problema va al di là di semplici omissioni in quanto si realizzano modifiche a leggi precedenti travalicando lo scopo regolamentare del decreto. Saltando a piè pari il DM 329/04, si introducono le verifiche anche agli insiemi tal quali  e si adotta  una nuova terminologia, il soggetto titolare [2] senza indicare alcun collegamento di tale soggetto titolare  con il  “soggetto verificatore” del DM 329/04 almeno per quanto riguarda l’art 4 del DM 329/04 [3].
Pertanto l’INAIL, indicato come soggetto titolare della prima verifica,  pur essendo ormai proiettato verso un’attività di alta ricerca che stride fortemente con attività di basso profilo tecnico, non può non ritenersi ancora  soggetto verificatore per l’art. 4 e quindi non applica il DM 11 aprile 2011 per le verifiche di messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi e per il collaudo degli impianti di riscaldamento
Esaminando la modulistica INAIL pubblicata  in questi giorni sul sito, si rileva infatti che la stessa fa riferimento  in parte ancora  all’art. 4 del DM 329/04,  in parte all’art 2 DM 11.04.2011, in parte ancora all’art. 18 DM 1.12.75, in parte ancora all’art. 22 del D.M. 1/12/1975.
In particolare, mentre mancano completamente i modelli per la richiesta di messa in servizio delle attrezzature a pressione,  i  modelli di messa in servizio insieme e di esame progetto e verifica degli impianti di riscaldamento non riportano  la riga   Indicare nominativo soggetto abilitato anche se poi nella richiesta di prima verifica periodica degli insiemi, divisi in semplici e complessi, c’è scritto erroneamente che si RICHIEDE LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO ai sensi dell'art.4 del D.M. 1.12.2004, n. 329.
Pertanto le verifiche di messa in servizio  e di collaudo impianto di riscaldamento non sembrano considerate dall’INAIL come prima verifica periodica. A parte la discrepanza di trattamento tra attrezzature e insieme e l’errore evidente della modulistica,  la posizione dell’INAIL, anche se giuridicamente corretta, provoca un paradosso.
Infatti l’autocertificazione delle verifiche periodiche  è stata introdotta sia perché in linea con l’autocerticazione europea CE sia perché gli enti preposti INAIL (ex ISPESL) e ASL  non avevano e non hanno le risorse sufficienti per eseguire le verifiche tecniche in tempi accettabili.
Se non ci sarà l’intervento correttivo del Ministero del Lavoro, l’INAIL, che, ancor più dell’ISPESL,  per ovvi motivi di diminuzione del personale preposto,  non riesce a fare le verifiche di messa in servizio e i collaudi di impianti di riscaldamento, dovrebbe fare, in aggiunta, anche la verifica  periodica successiva  delle attrezzature e degli impianti di riscaldamento.
 
E solo questa prima verifica periodica così interpretata potrebbe essere affidata dall’INAIL ai soggetti abilitati. Ciò comporterebbe automaticamente l’inefficacia del decreto per le attrezzature di nuova installazione  in quanto non si potrebbe fare in maniera privatistica le verifiche periodiche (né la prima né le successive)  fino a quando non sia eseguita la verifica di installazione e/o collaudo, che, stante le risorse disponibili, sarebbero eseguite tardi o mai, con grave rischio per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Peraltro, la circolare n 11 del 25/5/2012 emanata dal Ministero del Lavoro non lascia ben sperare in un ravvedimento operoso del Ministero. Anzi tale circolare sembra un tentativo ulteriore per annullare o almeno rendere inefficace le agevolazioni previste dal legislatore nel D. Lgs. 81/08 per consentire una rapida esecuzione delle verifiche periodiche.
Infatti l’articolo 71 D. Lgs. 81/08 dispone che La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13 ”.
Quindi tale articolo vuole offrire al datore di lavoro la possibilità di ovviare ad un ritardo dell’ISPESL (ora INAIL)  rivolgendosi a terzi. Ebbene nella circolare si dispone che se il datore di lavoro non decide subito di non avvalersi dell’INAIL e non individua  subito  il nominativo di un soggetto alternativo, l’INAIL può intervenire anche dopo un anno (o almeno dopo che senza alcun termine perentorio avrà chiesto e ottenuto la necessaria integrazione della domanda da parte del richiedente)  e il datore di lavoro deve attendere [4].
Inoltre l’INAIL o la ASL possono intervenire quando vogliono anno (o almeno dopo che senza alcun termine perentorio avranno chiesto, magari una alla volta, e ottenuto la necessaria integrazione della domanda da parte del richiedente)  anche se il datore di lavoro decide subito il soggetto alternativo ma omette il timbro dell’azienda, o l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare,o i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) o  i riferimenti telefonici o tipologia di attrezzatura di lavoro o matricola ENPI o ANCC o lSPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore o la data sulla richiesta.
È difficile comprendere questo intervento del Ministero che detta nuove  regole amministrative minuziose non solo all’INAIL ma anche agli enti locali.
In un periodo così oscuro per l’economia, dopo che  altri provvedimenti di rango superiore hanno posto in essere forti semplificazioni nel settore delle verifiche tecniche di sicurezza   a vantaggio del cittadino e della sicurezza [5] e nello spirito delle direttive europee, il Ministero del Lavoro sembra ritrovare il volto feroce della burocrazia anche se dietro il paravento “della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'lNAIL”.
Il paradosso estremo nascente da una azione apparentemente concertata tra l’INAIL e il Ministero del Lavoro si rileva per gli impianti di riscaldamento. Per tali  impianti, almeno quelli gestiti da un datore di lavoro, già collaudati negli ultimi trenta anni e non ancora verificati come prima verifica periodica dalle ASP per carenza di personale,   dovrà essere rinnovata la richiesta di prima verifica periodica all’INAIL, che potrebbe quindi venire sommerso da un ulteriore flusso di domande cui non si comprende come possa far fronte se non delegando il tutto ai soggetti abilitati. Ed allora perché non consentire un intervento diretto dei soggetti abilitati? Sicuramente non è per  lucrare il 15% invece del 5% sulla tariffa della verifica ma per una interpretazione letterale della norma.
Infatti il Ministero del Lavoro non ha brillato in  chiarezza con  il decreto applicativo [6] dell’articolo 71 che invece poteva essere una occasione, non del tutto legittima , ma conforme alla prassi, di meglio definire il senso dell’art. 71. Ma forse nel decreto un tentativo non efficace è stato fatto. In particolare affermare nell’allegato II del D.M. che
 
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
appare o una ridondanza o un tentativo di  superare la dicotomia tra verifica di messa in servizio e prima verifica periodica: si può fare la prima verifica il giorno stesso dell’installazione e quindi l’art. 71 si applica anche alla verifica di messa in servizio.
Sembrerebbe che si voglia intendere proprio questo perché le operazioni di verifica previste per la prima verifica periodica  sono praticamente  le stesse previste dall’art. 4 del DM 329/04 per la verifica di messa in servizio .
Si voleva quindi  forse intendere che la prima verifica periodica e la messa in servizio coincidono. Tale convinzione  appare confortata  dalla disposizione secondo la quale  la verifica periodica successiva alla prima deve essere fatta sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche  e non , come avviene attualmente, in base alla documentazione rilasciata in sede di verifica di messa in servizio [7]. Tale ipotesi è anche confortata dalla circostanza che essa coincide con il parere espresso dall’ISPESL DCC con nota 4658 del 17 settembre 2008 [8]. È appena il caso di rilevare che dal 2008, anno di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, sono ormai trascorsi quasi quattro anni e non risulta che l’ISPESL/INAIL avessero attivato il servizio di prima verifica periodica per attrezzature a pressione o impianti di riscaldamento se non per le attrezzature inserite in insiemi non soggetti a verifica di prima installazione.
Se il  DM 11-4-11 voleva assimilare la  prima verifica periodica alla verifica di messa in servizio avrebbe dovuto essere più esplicito perché il DM 329/04  obbliga la verifica di messa in servizio prima della messa in servizio e quindi essa non può  essere  ritenuta una periodica, nonostante il parere riportato dell’ISPESL,  perché l’attrezzatura ancora non è in esercizio.
Più probabilmente il tutto sconta un deficit di democrazia nella redazione dei decreti applicativi.
Mentre le norme tecniche infatti vengono studiate da un gruppo ristretto di esperti ma  discusse con le associazioni di categorie interessate  e vengono sottoposte ad inchiesta pubblica, i decreti tecnici nascono in luoghi spesso segreti anche agli istituti interessati, concepiti spesso in fretta emergenziale  da comitati tecnico-politici e con assoluta mancanza di pubblicità e  trasparenza.   
 
ULTERIORI CRITICITÀ.
 
1)    Il D. Lgs. 624/96 regolamenta, come legislazione speciale, le verifiche periodiche delle miniere ed impianti annessi, quale ad esempio gli impianti di trattamento olio annessi ai  giacimenti petroliferi. In questo settore l’organo verificatore è l’ UNMIG Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le  Georisorse,  Ministero Sviluppo Economico ,citato nell’art. 13 del D. Lgs. 81/08. Peraltro nell’art 71 l’attività come verificatore di questo istituto è taciuta. Quindi non risulta chiaro se questo Istituto si deve avvalere della discrezionalità di cui all’art. 31 del D. lgs. 624/96 o è tenuto ad osservare il DM 11 aprile 2011 che è peraltro pubblicato con il concerto del Ministro Sviluppo Economico
2)    Il DM 11/4/11 regolamenta le verifiche delle attrezzature e degli impianti di riscaldamento utilizzati da datori di lavoro . Tralasciando il settore delle attrezzature a pressione, che pure può presentare analoghi problemi, la maggior parte degli impianti di riscaldamento sono installati in edifici per civili abitazioni sprovvisti di portineria  ove non sussiste la figura del datore di lavoro. L’INAIL non ha posto sul proprio sito un modulo per questo tipo di utenza  che, peraltro, stante che il DM 1.12.75 è “atto non avente forza e valore di legge” [9], non dovrebbe essere soggetta all’obbligo della verifica periodica (e del collaudo)
3)    Il DM 11/4/11 regolamenta, a norma dell’art. 71 del d. Lgs 81/08, le verifiche degli impianti di riscaldamento eserciti dal datore di lavoro aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW. Pertanto quelli con potenzialità inferiore non sono soggetti a verifica INAIL. Ma per quelli inferiori , e fino a 35 kW, il DM 1.12.75 impone il collaudo e la verifica periodica se installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore. Poiché non si può escludere a priori che non esista un datore di lavoro che esplichi la propria attività in siffatti edifici, si deve ritenere che in questo caso tale datore di lavoro non deve fare alcuna verifica . Ciò avvalorerebbe l’ipotesi della decadenza del DM 1.12.75.
4)    Il datore di lavoro, a norma del DM 11/4/11 deve far verificare all’INAIL l’impianto di riscaldamento avente potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW. Nessun obbligo l’art 71 impone per l’esame progetto. Ma se tale obbligo è ritenuto necessario dall’INAIL a norma del DM 1.12. 75 tanto che l’INAIL  ha predisposto un nuovo apposito modulo, perché il legislatore nell’art. 71 non ha imposto questo obbligo? E se tale obbligo sussiste in quanto il DM 1.12.75  è valido, perché il legislatore ha ritenuto  di ripetere un obbligo già previsto dallo stesso DM 1.12.75? . Ha cioè una logica  applicare allo stesso impianto l’obbligo di esame preventivo e collaudo secondo una norma giuridica  e rinnovare solo l’obbligo di verifica secondo un’altra norma?
 
CONCLUSIONI
E’ auspicabile che i Ministeri competenti concordino con le categorie produttive e sociali interessate, attivando in merito la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  una revisione totale della regolamentazione delle verifiche tecniche .
Occorre una armonizzazione dei diversi decreti regolamentari emanati che  consenta agli organismi privati l’esercizio sereno di una  attività di importante rilievo sociale  senza la complessa procedura economico burocratica  introdotta dal DM 11-4-11, sgravando  nel contempo un istituto altamente tecnico-scientifico come l’INAIL da attività ordinarie meramente tecniche e riaffidandolo alla propria mission di ricerca e controllo.
Per tutelare meglio sia i cittadini, lavoratori e non lavoratori, sia gli organismi che seriamente vogliono svolgere il proprio compito, occorrerebbe anche  affidare  all’INAIL un compito da supervisore dell’attività di tali organismi in tutti i settori in cui sono stati autorizzati ad operare, con regole oggettive  che garantiscano un efficace controllo statistico dell’attività delle verifiche tecniche, nello spirito di quel “controllo di mercato” previsto da tutte le direttive di prodotto per tutelare la sicurezza dei cittadini.
 
DM 1.12. 75
 
 
Art. 2.
Ai soli fini dell'applicazione delle norme del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda la potenzialità dei generatori, 600 kcal/h erogate dai generatori di liquido surriscaldato sono considerate equivalenti a 1 kg/h di vapore d'acqua prodotto.
Art. 3.    
La condotta dei generatori di liquidi surriscaldati, esclusi i generatori di acqua surriscaldata per i quali si applicano le norme per la condotta dei generatori di vapore di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, deve essere affidata a persona fisicamente idonea, tecnicamente capace e di età non inferiore a 18 anni.
 
[2] Art. 2 comma 1 DM 11 APRILE 2011
[3] Art.4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio  3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
 
[4] la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui lNAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica e risponde ai seguenti requisiti: deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M.11.04.20 Il. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;
[5] Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
 Decreto del Presidente della Repubblica 462 del 22/10/2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) ( GU n. 221 del 22-9-2011 )
 
[6] decreto 11 aprile 2011
[7] 4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.
[8]  “A parere di questa sede l’ISPESL è tenuto ad effettuare la prima delle verifiche periodiche solo per le attrezzature per le quali la legislazione italiana vigente non abbia previsto la verifica obbligatoria di primo impianto 8es. insiemi su cui siano state eseguite le verifiche di cui al punto 5.1.d del DM 329/04) . Nel caso contrario l’ISPESL non è tenuto ad effettuare la verifica in oggetto in quanto avrà già proceduto alla verifica di messa in servizio dell’attrezzatura che si configura pertanto anche come Prima Verifica Periodica.


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