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"La verifica della idoneità tecnico-professionale"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/10/2012 - La verifica
dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi cui il datore di
lavoro affida lavori, servizi e forniture, deve obbligatoriamente essere
attuata (art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008) anche, ma non solo, attraverso
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente
i lavori affidati, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
Rolando
Dubini - Idoneità tecnico-professionale – Facsimile di Dichiarazione sostitutiva di certificazio
L’obbligo di verifica dell'idoneità tecnico
professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da
parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all'art.
26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che
detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c. 1 d.lgs. n.
81/2008:
“l)
idoneità tecnico-professionale: possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Questo significa che una mera
verifica documentale
è insufficiente, una verifica limitata alle
modalità documentali
non esonera il committente dalla responsabilità di aver
scelto in modo negligente l'appaltatore che si dimostri
professionalmente
inadeguato e incompetente (si confronti l’art. 43 del Codice penale ai
sensi del quale ”il delitto: è colposo, o contro l'intenzione quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e
si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline”), non esercitando il potere impeditivo che la legge attribuisce al
committente che deve scegliere l'appaltatore previa verifica dell'idoneità
tecnico-professionale
formale e sostanziale (art. 40 Codice penale: ”
non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo”).
Dunque la verifica dell'idoneità
tecnico-professionale
deve estendersi alla verifica diligente e perita della
effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere
i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non
lesivo dell'integrità psicofisica altrui.
In tal senso la Cassazione è
perentoria nell'affermare la
necessità di una verifica dell'idoneità
tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale:
“in materia di responsabilità colposa, il
committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta
a due
fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e
più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico,
accertando che la
persona, alla quale si rivolge,
sia non soltanto munita dei titoli di
idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e
professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività
commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)” [Cassazione
Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].
Inoltre, prosegue la stessa sentenza, “
2) "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
il
contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore
della responsabilità nell'esecuzione dei lavori,
salvo che lo stesso committente
assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera,nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti
dall'appaltatore"... ; 3 “
nel caso di omissione da parte
dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte,
quando tale
omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese
violazione delle norme antinfortunistiche),
"
il committente, che
è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle
misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio
eventualmente determinatosi".
A conferma di quanto sopra esposto soccorre anche il Ministero del lavoro
in una risposta ad un quesito ha chiarito quanto segue:
“
Quali sono
le modalità di valutazione della idoneità
tecnico professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
La
disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta
rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto
come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei
cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”,
all’art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII [e
art. 90 c. 9 D.Lgs. n. 81/2008].
Ferma
restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la
valutazione di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata
attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante
autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1,
lettera a), d.lgs. n. 81/2008. Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R.
previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del
“testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e
criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia
possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto
delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi.
Infine,
si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di
valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa
appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale
ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori
(art. 2087
c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in
grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza
del committente.
Pertanto,
per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le
modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato,
ciò che si
richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o
lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e
sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso
delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad
operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della
medesima”.
Per quanto invece attiene
la verifica formale, va sottolineato che il certificato della Camera di
commercio deve attestare l'inerenza dell'attività svolta (desumibile dalla voce
attività svolta presso la sede principale) a quella richiesta con il contratto
che affida lavori, servizi o forniture, mentre l'autocertificazione può farsi
col facsimile di seguito proposto.
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