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"La formazione dei formatori: i criteri di qualificazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/10/2012 - PuntoSicuro ha presentato nelle scorse settimane il convegno " Salute e sicurezza
sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi
Stato-Regioni del 21/12/2011" che si è tenuto l’11 settembre 2012 a
Bari.
Il
convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di
Bari dell'AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di Porreca.it e
del Centro Studi Isforp di Bari, non si è soffermato solo sugli accordi
Stato-Regioni relativi alla formazione ma ha affrontato anche il tema dei
criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’intervento
“
La formazione dei formatori: i criteri
di qualificazione della Commissione consultiva permanente”, a cura di Giuseppe
Paradies (CTR Inail Puglia), sono infatti riportate diverse informazioni
relative ai criteri approvati
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro nella seduta del 18 aprile 2012 in attuazione dell’art. 6 comma 8, lett.
m-bis del Decreto legislativo 81/2008.
Criteri
che hanno l’obiettivo di permettere una rivalutazione del settore della
formazione alla sicurezza e favorire l’erogazione di corsi di formazione
efficaci e qualitativamente validi.
L’autore
ricorda che l’
entrata in vigore dei nuovi
criteri di qualificazione
sarà 12 mesi dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto "qualificazione formatori" che dovrebbe
essere firmato a breve dai ministri competenti. E comunque “per 24 mesi dalla
entrata in vigore dei criteri di qualificazione il datore di lavoro che abbia i
requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione di cui all’art. 34, può svolgere attività di formazione per i propri
dipendenti”.
I
criteri previsti dal documento approvato non riguardano tutti gli ambiti della
formazione. Infatti “restano escluse le qualificazioni dei formatori - docenti
in corsi per:
- coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.);
-
RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto);
-
altre specifiche figure (montatori ponteggi, lavoratori ambienti confinati,
ecc.).
Sono
escluse anche le attività di addestramento”.
Veniamo
brevemente ai
requisiti richiesti.
Intanto
un
prerequisito comune a tutti i
formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Prerequisito che non è tuttavia richiesto per i datori di lavoro che effettuano
formazione ai propri lavoratori.
Oltre
al prerequisito sono poi fissati sei criteri, alternativi fra loro, “ognuno dei
quali rappresenta il livello base richiesto per la figura del formatore-docente
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare ciascun criterio è
strutturato per garantire “la presenza di tre elementi minimi fondamentali:
conoscenza, esperienza, capacità didattica”.
Inoltre
vengono definite
tre aree tematiche
attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:
-
area normativa/giuridica/organizzativa;
-
area rischi tecnici/igienico–sanitari;
-
area relazioni/comunicazioni.
E
“conseguentemente la qualificazione si acquisisce con riferimento alla
specifica area tematica”.
Primo criterio
Docente
esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi
tre anni.
Secondo criterio
Laurea
coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel
campo SSL più una delle seguenti
specifiche (didattica):
-
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24
ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
Terzo criterio
Possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti
specifiche (didattica):
-
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24
ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Quarto criterio
Possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza
lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
Più una delle seguenti specifiche (didattica):
-
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24
ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
Quinto criterio
Esperienza
lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più
una delle seguenti specifiche (didattica):
-
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24
ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
Sesto criterio
Esperienza
di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici
mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del
macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche
(didattica):
-
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24
ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
Dopo
aver riportato i criteri, la relazione specifica che:
-
“la qualificazione è acquisita in modo permanente (con riferimento alla
specifica area tematica)”;
-
il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea
documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di
incarico, ...);
-
“è obbligatorio l’aggiornamento triennale”.
In
particolare per l’
aggiornamento il
formatore-docente è tenuto con cadenza triennale alternativamente:
-
alla frequenza per almeno 24 ore di seminari, convegni specialistici, corsi di
aggiornamento (almeno 8 ore) nell’area tematica di competenza organizzati dai
soggetti di cui all’art.32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
-
ad effettuare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.
Riguardo
alla
tempistica dell’aggiornamento
“il triennio di riferimento decorre:
-
dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è
già qualificato a tale data;
-
dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
Riguardo
poi alla
clausola di salvaguardia si
indica che “il prerequisito ed i criteri di qualificazione
non sono vincolanti per i corsi già formalmente e documentalmente approvati e
calendarizzati alla data di pubblicazione”. Inoltre “i formatori che alla data
di pubblicazione non siano in possesso del prerequisito, possono svolgere l’ attività
di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno
dei criteri previsti. Resta l’obbligo dell’aggiornamento triennale”.
Dopo
aver ricordato che trascorsi 12 mesi dalla applicazione dei criteri “la
Commissione Consultiva si riserva di elaborare proposte migliorative”, la
relazione si conclude sottolineando che, in attesa dell’entrata in vigore, nel
frattempo valgono i
requisiti di cui
agli accordi del 21 dicembre 2011:
-
“esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in
materia di SSL (accordo ex art. 34);
-
esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di SSL.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per 3 anni
dei compiti di RSPP (accordo ex art. 37)”.
La
formazione dei formatori: i criteri di qualificazione della Commissione
consultiva permanente – intervento a cura di Giuseppe Paradies, CTR Inail
Puglia - convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione
obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011" (formato PDF, 600 kB).
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