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"Le novità relative alla normativa antincendio nelle strutture sanitarie"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

28/11/2012 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 189 dell'8 novembre 2012 del decreto legge 158/2012, il cosiddetto “decreto Balduzzi”, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. Nella legge sono riportate alcune novità in merito alla normativa antincendio delle strutture sanitarie con riferimento sia al Decreto legislativo 81/2008 che al Decreto n. 151 del primo agosto 2011, il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
 
In particolare l’ articolo 6 (testo coordinato relativo alla legge di conversione 189/2012 e al decreto legge 158/2012) si occupa di edilizia sanitaria e delle procedure dei lavori di ristrutturazione, adeguamento, realizzazione e dismissione di strutture ospedaliere. E nell’articolo si parla anche di normativa antincendio e di modelli organizzativi.
 
Infatti al punto c) del comma 2 dell’articolo 6 si prevede l’adozione “ da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E tale modello avrebbe “ efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ma il dettato del comma 1 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 è diverso:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici (...)

E un’ efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica è cosa ben diversa dall’efficacia della responsabilità delle persone fisiche.
 
Riguardo alla normativa antincendio il comma 2 dell’articolo 6 fa poi riferimento a futuri aggiornamenti della normativa tecnica relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei principi riportati nella legge.
 
Per concludere riportiamo interamente il comma 2 dell’articolo 6 sottolineando in grassetto i  principali riferimenti alla normativa sulla sicurezza e alla normativa antincendio:

Art. 6 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari
(...)
2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all' aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste;
c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private.


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