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"Le novità relative alla normativa antincendio nelle strutture sanitarie"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
28/11/2012 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
legge di conversione n. 189 dell'8 novembre 2012 del decreto legge
158/2012, il cosiddetto “decreto Balduzzi”, recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute”. Nella legge sono riportate alcune novità in merito alla
normativa antincendio
delle strutture sanitarie con
riferimento sia al Decreto legislativo 81/2008 che al Decreto
n. 151 del primo agosto 2011, il Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
In
particolare l’
articolo 6 (testo
coordinato relativo alla legge di conversione 189/2012 e al decreto legge
158/2012) si occupa di
edilizia
sanitaria e delle procedure dei lavori di ristrutturazione, adeguamento,
realizzazione e dismissione di strutture ospedaliere. E nell’articolo si parla
anche di normativa antincendio e di modelli
organizzativi.
Infatti
al punto c) del comma 2 dell’articolo 6 si prevede l’adozione “
da parte delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un
modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo
30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E tale modello avrebbe “
efficacia esimente della responsabilità
delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del
capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Ma il dettato del comma 1 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 è diverso:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici (...)
Ma il dettato del comma 1 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 è diverso:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici (...)
E
un’ efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica è cosa
ben diversa dall’efficacia della responsabilità delle persone fisiche.
Riguardo
alla normativa antincendio il comma 2 dell’articolo 6 fa poi riferimento a
futuri aggiornamenti della normativa
tecnica relativa alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei principi riportati
nella legge.
Per
concludere riportiamo interamente il comma 2 dell’articolo 6 sottolineando in
grassetto i principali riferimenti alla
normativa sulla sicurezza e alla normativa
antincendio:
Art.
6 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione
incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari
(...)
2.
Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente
disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con
specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate
agli
interventi per l'adeguamento alla
normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte
e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture
ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede all'
aggiornamento
della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a)
definizione e articolazione dei
requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
b)
previsione di una specifica disciplina
semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002,
che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste;
c)
adozione, da parte delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla
predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola
con la normativa tecnica antincendio.
Fino
alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola,
l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità
delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del
capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni;
d)
applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture
sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una
specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo
restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
2-bis.
La normativa antincendio come integrata
ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private.
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