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"Vibrazioni mano-braccio: procedure per la valutazione del rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
01/02/2013 - Le
vibrazioni meccaniche
sono un rischio fisico molto diffuso nel mondo del lavoro. E in genere tutti
gli agenti
fisici sono responsabili di più del 70% delle malattie professionali totali
denunciate all’Inail.
Per
favorire la prevenzione delle patologie correlate alle
vibrazioni mano-braccio su “ PAF –
Portale Agenti Fisici”, un portale web realizzato dal Laboratorio Agenti
Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7
Siena con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, è
presente una procedura online
per
il
calcolo dell’esposizione dei
lavoratori per la
valutazione del
rischio vibrazioni mano-braccio.
Ricordiamo
che il portale ha l’obiettivo di “mettere a disposizione uno strumento
informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori
della prevenzione”. E le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e
"Vibrazioni Corpo Intero" sono valevoli ai fini della valutazione dei
rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato
XXXV).
L'articolo
202 del Decreto Legislativo 81/2008 prescrive
l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione
a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro e la presente
procedura standardizzata, specifica per
il rischio vibrazioni Mano-Braccio, permette di classificare correttamente i
lavoratori nelle
fasce di esposizione
previste dal Capo III del Titolo VIII, D.Lgs.81/2008:
-
“A(8) minore di 2,5 m/s2;
-
A(8) compreso tra 2,5 m/s2 e 5 m/s2”.
La
classificazione è necessaria “per
attuare gli adempimenti previsti in termini di:
-
“obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni;
-
obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei
lavoratori;
-
obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del
medico competente”.
La
procedura si applica alle aziende “che
hanno lavoratori esposti o che possono essere esposti a vibrazioni
mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del pericolo”. In
particolare la procedura standardizzata “si può applicare in tutti i settori
produttivi per le
aziende fino a 10
lavoratori” con alcune eccezioni:
-
“nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
-
nelle centrali termoelettriche;
-
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
-
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni”.
Per
le
aziende da 11 a 50 lavoratori,
“l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre
che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività
che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto”.
Dopo
offerto alcune definizioni (accelerazione ponderata in frequenza riferita
ad 8 ore di lavoro, valore quadratico
medio - r.m.s. - dell’accelerazione ponderata in frequenza, ...) il portale
ricorda che il D.Lgs 81/2008 (art.182, comma 2 e art.203, comma
2) richiede il “
non superamento dei
valori limite di esposizione, per mano braccio: A(8) = 5 m/s2 . Inoltre è
vietato il superamento del valore awrms di 20 m/s2”. In questi casi è
prescritto che il datore di lavoro adotti
misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di
esposizione”.
In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi “la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi. A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni”.
In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi “la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi. A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni”.
La
normativa vigente prescrive che, qualora siano
superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s2)
il datore di lavoro “elabori ed applichi un
piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni,
considerando in particolare:
a)
altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;
b)
scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici
e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
c)
fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate
da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al
sistema mano-braccio;
d)
adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e)
la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
f)
adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare
correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo
l'esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g)
la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h)
orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
i)
la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e
dall'umidità”.
Concludiamo
ricordando che la
determinazione della
fascia di esposizione del singolo lavoratore avviene sulla base di una
sequenza che prevede:
a)
“verifica della possibilità di interrompere il processo di determinazione del
livello di esposizione a vibrazioni mano-braccio mediante ‘
giustificazione del rischio’ sulla base dell’osservazione delle
modalità di lavoro e/o attingendo dalla banca dati vibrazioni, da dati di
letteratura, dai dati dei fabbricanti o da misurazioni strumentali. Ai fini
della presente procedura si considera ‘giustificabile’ una situazione per la
quale non esista evidenza di rischio o valori di esposizione inferiori a 1
m/s2;
b)
l’
elenco dei macchinari
utilizzati, individuati per tipologia, marca e modello,
che trasmettono, a giudizio del valutatore, le maggiori vibrazioni al sistema
mano braccio;
c)
l’identificazione della giornata lavorativa ricorrente a massimo rischio definita,
per gli scopi di questa procedura, come la giornata peggiore dal punto di vista
dell’ esposizione a
vibrazioni intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi
negli anni successivi. Si possono escludere quelle condizioni espositive
giornaliere eccezionali che complessivamente non superano 2 giorni/
anno;
d)
identificare, nella tabella di cui al punto b), le attrezzature di lavoro, al
massimo 5, che espongono ai livelli più elevati di vibrazioni nella giornata
ricorrente a massimo rischio ed i relativi
tempi
di
esposizione
”. “Assegnare i livelli di esposizione utilizzando,
nell’ordine: 1) la banca-dati vibrazioni del Portale Agenti Fisici (ex art.
202, DLgs.81/2008) qualora i dati siano disponibili nelle effettive condizioni
d’uso; 2) i dati forniti dai fabbricanti ai sensi della Direttiva Macchine
utilizzando, se disponibili, i fattori correttivi riferiti alle effettive
condizioni d’uso; 3) le misurazioni effettuate in azienda;
e)
la
determinazione della fascia di
rischio inserendo i dati individuati come da punto precedente nella maschera
di calcolo disponibile nell’apposita pagina del Portale Agenti Fisici che
contiene un metodo guidato di corretto utilizzo dei dati e delle incertezze”.
Il
link del Portale Agenti
Fisici (PAF)
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