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"Agenti chimici: indicazioni per la valutazione del rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
24/05/2013 - In relazione ad un
progetto di Vigilanza e Controllo sui
rischi lavorativi e sulle misure di prevenzione, portato avanti nel
triennio 2008-2010 nell’ambito delle attività dell’Unità Operativa
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Piacenza,
sono emerse alcune criticità connesse alla
presenza di agenti chimici pericolosi nel comparto metalmeccanico.
Per migliorare la prevenzione e favorire percorsi di facilitazione e di assistenza è nato il “ Piano di Promozione e Assistenza Agenti Chimici in Metalmeccanica” che ha realizzato in questi anni diverse attività. Ad esempio l’elaborazione di
materiali, curati da un gruppo di lavoro e inviati alle aziende che hanno aderito al Piano, e la realizzazione di specifici
incontri informativi.
Ed è da uno di questi incontri - tenuto a Piacenza il 6 maggio 2011
- che riprendiamo alcune indicazioni con riferimento all’intervento “
Agenti chimici. Valutazione del rischio”, a cura di Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari.
Poiché una valutazione dei rischi deve
non solo identificare i pericoli degli eventuali agenti nocivi, ma ad
esempio anche valutare il rapporto tra dose e risposta (quale relazione
esiste tra l’agente e la risposta?) e l’esposizione dei lavoratori, gli
autori si soffermano sulle
curve dose effetto e risposta.
Ausl Piacenza, Piano di
promozione e assistenza ‘Lavoro rischio salute’, “ Report Finale - Piano di promozione e assistenza ‘Lavoro
rischio salute’ – Agenti chimici in metalmeccanica”, febbraio 2012, report
a cura di Barbara Mazzocchi (formato PDF, 1.74 MB).
Si ricorda ad esempio che:
- la “
curva dose-effetto” caratterizza “le concentrazioni (dosi) dell’ agente
chimico a cui si manifestano gli effetti sulla salute. Mette in relazione
grafica la dose con l’entità degli effetti prodotti”. Proprio lo studio della
relazione tra dose e effetto “consente di identificare la concentrazione
dell’agente chimico che provoca l’effetto considerato ovvero il livello di
non-effetto”;
- la “
curva dose-risposta” è la “relazione fra la dose di un agente
chimico (la sua concentrazione di esposizione) e l’incidenza di un effetto
avverso per la salute nella popolazione esposta”.
Vi rimandiamo alla lettura
integrale del documento agli atti, relativo all’intervento, che riporta una
serie di tabelle esemplificative.
Si sottolinea inoltre che:
- “le curve dose effetto e
risposta hanno basi scientifiche legate alla sola sostanza e indipendenti dalla
sua utilizzazione in azienda;
- il processo di
valutazione del rischio riguarda ogni singola azienda con le sue specifiche
modalità di lavoro e misure di prevenzione e di tutela;
- importanti per la valutazione
del rischio sono, oltre il tipo di agente chimico, la sua quantità in gioco, la
frequenza di utilizzazione, le modalità con cui viene utilizzato l’agente
chimico, le misure igieniche adottate”.
Riguardo poi alla
valutazione dell’esposizione e alla
misurazione dell’agente chimico si
indica che la
misurazione periodica
prevista dal Decreto legislativo 81/2008 “ha lo
scopo di monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione
predisposte e segnalare eventuali situazioni fuori controllo (che si discostano
dai valori precedentemente rilevati)”.
Invece la
misurazione per la valutazione dell’esposizione “ha modalità
diverse da quelle previste per la misurazione periodica, principalmente al
riguardo della significatività dei dati (campione statistico con numero di
valori adeguato) e della loro elaborazione statistica”:
-
misurazione periodica: “pochi campioni funzionali alla verifica
delle misure di prevenzione e protezione adottate con verifica attraverso
l’elaborazione, per esempio, di media mobile o di test statistici per il
confronto di serie di dati temporali;
-
misurazione dell’esposizione: campione statistico secondo rigorosi
criteri legati alla dimensione della popolazione (gruppo omogeneo) e analisi
dei dati attraverso verifica della distribuzione, il calcolo della media
aritmetica e della deviazione standard geometrica e l’applicazione di test
statistici per la valutazione di conformità al Valore Limite”.
E dunque:
- “quando siamo in possesso di
pochi dati di misurazione dell’ agente
chimico dall’incerta significatività rispetto ai parametri dell’attività
lavorativa non li possiamo utilizzare per ‘stabilizzare’ l’esposizione dei
lavoratori e considerare esaurito il processo di valutazione;
- altresì valutare l’esposizione attraverso
sistemi campionari adeguati viene riscontrato ‘molto’ raramente nella prassi di
valutazione adottate;
- la misurazione condotta senza un criterio
statistico e ridotta nel numero di valori rilevati può concorrere solo
parzialmente alla valutazione del rischio nella quale assumono importanza
rilevante gli altri parametri descritti dal Decreto”.
L’intervento arriva così ad
affrontare il tema dell’
uso dei valori
limite nella valutazione del rischio.
Si segnala che i Valori
Limite di Esposizione Professionale (VLEP) degli agenti chimici contenuti
nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008 sono “adottati da due Direttive della
Commissione Europea che hanno proposto una prima serie di elenchi di sostanze e
di valori limite basati sulla valutazione scientifica dei più aggiornati dati
scientifici”. Mentre “il Piombo fa parte dell’allegato I della Direttiva del
Consiglio sugli agenti chimici ed è un VLEP obbligatorio quindi basato anche su
considerazione di fattibilità”.
L’intervento riporta ulteriori
indicazioni su altre direttive e sulla “lista più completa a livello
internazionale (circa 760 sostanze)”, quella “emanata dal 1946 dalla
ACGIH" che "contiene TLV per agenti chimici basati esclusivamente su
considerazioni
relative alla salute”.
Tornando all’uso dei valori
limite, gli autori indicano che:
- “quando i Valori Limite sono
basati esclusivamente su considerazioni di salute possono essere utilizzati per
effettuare la valutazione del rischio sotto determinate condizioni legate alle
pratiche di igiene industriale;
- il confronto fra valore limite e valori
della misurazione dell’agente chimico deve essere effettuato sulla base di
norme quali la EN 689 e della letteratura internazionale sulle modalità di
confronto”;
- “le tecniche di confronto delle
concentrazioni degli agenti chimici con i valori limite prevedono sia il
confronto di ogni singola misurazione con il suo valore limite (calcolo
del livello superiore di fiducia) sia, quando il numero di campioni lo
permette, il confronto dei valori della distribuzione con il valore limite (%
di superamento del valore limite anche per i tempi non campionati);
- nella norma EN 689 è previsto
anche un metodo empirico (non statistico – Appendice C) per valutare la
conformità al valore limite”.
In ogni caso tutte le
tecniche di confronto col valore limite
- secondo le indicazioni UE (del cosiddetto semaforo) – “portano a una diagnosi
di valutazione suddivisa in tre zone caratterizzate da probabilità di
superamento del valore limite scelte dal valutatore in funzione del pericolo
della sostanza:
-
verde: rischio basso;
-
arancio: rischio intermedio;
-
rosso: rischio alto”.
Il documento si conclude con
alcune segnalazioni riguardo a una situazione particolare: ai
valori limite per polveri inalabili e
polveri respirabili.
Infatti si segnala “
un uso non sempre corretto di indicazioni
contenute nel volume dell’ACGIH sotto il paragrafo ‘Appendici adottate’
relativamente alle PNOC (particelle non altrimenti classificate). Si ritrova nei vari documenti di valutazione
dei rischi un sistematico confronto dell’indicatore, basato sulla gravimetria
delle polveri, ‘frazione inalabile = 10 mg/mc’ e ‘frazione respirabile = 3
mg/mc’”.
In questo senso “deve essere
effettuata un’attenta lettura dell’appendice del volume dell’ACGIH per
verificare se sia possibile associare tali valori alle polveri misurate; le
particelle per cui si possono applicare queste raccomandazioni devono:
- non avere TLV applicabile;
- essere insolubili o scarsamente
solubili in acqua;
- avere bassa tossicità (non
citotossiche, non genotossiche, non chimicamente reattive con i tessuti
polmonari, … , non causare immuno-sensibilizzazione o effetti tossici diversi
dall’infiammazione o dal meccanismo di ‘sovraccarico polmonare’”.
E dunque “la raccomandazione (non
il TLV) di 10 mg/mc e 3 mg/mc si applica:
- a particelle conosciute (agente
chimico);
- non a miscele;
- per particelle insolubili;
- per particelle che possono
produrre solo meccanismi di infiammazione e ‘sovraccarico polmonare’”.
In alcuni casi “l’uso del valore
di 10 mg/mc per valutare la gravimetria di miscele a composizione sconosciuta
(saldatura, verniciatura, estrusione materie plastiche, combustioni, ect.) o a
particelle di cui non si ha la certezza dell’insolubilità e della bassa
tossicità porta a
drammatiche sottostime
del rischio con conseguente omessa adozione delle misure di prevenzione e
protezione idonee al suo contenimento”.
Ausl Piacenza, Piano di
promozione e assistenza ‘Lavoro rischio salute’, “ Agenti chimici. Valutazione del rischio”, a cura di Claudio
Arcari e Mariacristina Mazzari, incontro del 6 maggio 2011 (formato PDF, 429
kB).
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