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"Verso le linee guida sull’allestimento di palchi per lo spettacolo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
19/07/2013 - Ci sono strutture per specifiche manifestazioni, artistiche o
sportive, che se hanno ben poco da invidiare alla complessità delle
grandi opere di ingegneria civile, hanno “tempi di costruzione che sono
quelli di un garage prefabbricato”...
Ad affermarlo, in relazione ai vari incidenti avvenuti in questi anni nel
montaggio di palchi e strutture per lo spettacolo, è un relatore che è intervenuto al seminario “ La sicurezza nei palchi e nei luoghi di spettacolo: verso le linee guida nazionali - definiamo insieme ruoli e responsabilità”, un seminario organizzato dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC) il 6 luglio 2012 a Pasian di Prato (UD).
Nell’intervento “
La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi” - a cura dell’Ing. Renzo Simoni - SCPSAL – ASS 1 Triestina -
Gruppo di lavoro “Palchi e opere provvisionali utilizzate per
manifestazioni sportive e similari” - dopo una rassegna, ricca di
immagini, dei principali incidenti avvenuti, sono riportati alcuni dei
principali rischi nel montaggio e smontaggio dei palchi:
- “perdita di stabilità della struttura per cedimento di una sua parte o ribaltamento come corpo rigido;
- errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto del lavoratore;
- errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio,
comportanti il rischio di caduta dall’alto di gravi con schiacciamento
del lavoratore”.
Il relatore cita il
Capo I del
Titolo IV (Cantieri
temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008 ricordando che (comma 2, art. 88) le
disposizioni del presente capo non si applicano
alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o
in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
Dopo aver riportato
dunque la
definizione di cantiere temporaneo
o mobile (allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria), che
comprende i lavori di costruzione o equipaggiamento di opere temporanee in
metallo, riporta poi alcuni estratti della
circolare
9 febbraio 2012 - Prot. 37/0002274/MA002.A004 – del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – “
Attività di
vigilanza relative ad eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo.
Istruzioni operative”. Circolare che
conferma come le
attività di allestimento
e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo
esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in
occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali
di simile natura e
rilevanza
rientrino nel campo di applicazione del titolo IV del T.U. n. 81/2008.
L’autore nel
presentare le novità relative alla prevenzione degli incidenti nella costruzione di
palchi
si sofferma sulla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), sulle
attività della Prefettura e del Gruppo di lavoro di Trieste e sul
codice di condotta dei lavoratori dello
spettacolo (Montaggio - Preparazione - smontaggio - Maggio 2010) concordato
congiuntamente da TMA (Theatrical
Management Association) e BECTU (Broadcasting,
Entertainment, Cinematograph and Theatre Union).
Inoltre riporta,
secondo quanto indicato nella riunione c/o SCPSAL del 9 febbraio 2012, una
traccia
dei punti da inserire nelle linee guida sull’allestimento di palchi per lo
spettacolo:
- “va stabilito il
fatto che si tratta di un
cantiere
temporaneo o mobile (v. titolo IV del D.lgs. 81/08): i progetti vanno
notificati all'ASL e alla DTL (ex art. 99), è necessaria la nomina del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, va individuato il responsabile dei lavori, ecc.;
- deve essere
chiaramente identificata la figura del committente;
- devono essere
redatti i POS e il PSC e, se necessari, il DUVRI ed il PIMUS;
- nella richiesta
di parere preliminare sui progetti al Comune e quindi alla Prefettura, va
espressamente specificato se la notifica ex art. 99 del D.lgs. 81/08 è stata
fatta;
- le Commissioni
Prefettizia o/e Comunale devono valutare anche la correttezza del progetto
ricevuto, qualora sia richiesta la competenza di un collaudatore (tecnico
strutturista), per valutare i progetti più complessi, il richiedente ne
sostiene gli oneri, mentre il tecnico viene scelto dalla Prefettura o dal Comune
(non può essere il progettista o un referente della ditta richiedente);
- deve essere
sempre presente un coordinatore per la
sicurezza
o un delegato identificabile, conosciuto e con specifica formazione, nominato
dal committente;
- deve essere
sempre presente in fase di montaggio un
direttore
dei lavori per opere strutturali, che deve essere interpellato in caso di
ogni modifica di montaggio si dovesse rendere necessaria, e la sua
autorizzazione in tal senso deve essere formale e conservata a disposizione
degli Organi di Vigilanza;
- i lavoratori
devono essere formati (avere parte della loro
formazione, aggiuntiva, in funzione dello specifico
spettacolo/progetto) tutti assieme prima dell'inizio del lavoro, in maniera che
sappiano chi c'è e chi fa cosa;
- i lavoratori
delle diverse aziende devono essere identificabili in funzione anche del ruolo
(montatori, elettricisti, rigger, ecc) e deve essere disponibile in cantiere il
loro elenco, con indicazione della ditta da cui dipendono e della mansione da
questi svolta. Non possono essere presenti in cantiere operatori che non siano
registrato in tale documento;
- la presenza in
cantiere di ogni singolo lavoratore deve essere registrata in un apposito
registro, con indicazione puntuale dei
suoi orari di ingresso ed uscita dal cantiere. Non possono essere presenti in
cantiere operatori che non hanno registrato la loro presenza;
- documento
sintetico dei referenti (aziendali e per la sicurezza);
- organigramma di
tutte le ditte ed operatori presenti in cantiere;
- ci deve essere
per le strutture più complesse un
sistema
di allarme;
- gli organi di
vigilanza devono coordinarsi (SPSAL , VVFF, DTL, altri O.d.V.) in modo da
prevedere controlli anche nelle ore notturne o festive, ecc.;
- per le strutture
più complesse deve essere prevista l’adozione di dispositivi tecnici di
prevenzione quali celle di carico, fotocellule e altri strumenti tecnicamente
disponibili ed adottabili al fine di verificare in corso d’opera la tenuta
della struttura;
- deve esserci un
sistema di allarme che permetta l’immediata evacuazione degli operatori;
- in caso di
concessione di una struttura ospitante vi deve essere un coordinamento tra i
referenti dell’amministrazione/Ente concedente e il committente dei lavori, che
dovrà informare il progettista e i coordinatori delle criticità connesse alle
caratteristiche della struttura ospitante;
- per le diverse
tipologie di lavoro possono essere previste
limitazioni di accesso alle varie aree del cantiere, anche in
funzione delle fasi di
allestimento,
evidenziando in fase di formazione aree diverse (es. area rossa in cui possono
accedere in una specifica fase solo i rigger ed i montatori, area blu per i
facchini, ecc.);
- nel caso siano
presenti lavoratori autonomi gli stessi devono essere soggetti alla direzione
dei coordinatori/referenti per la sicurezza del
cantiere,
ciò deve essere previsto contrattualmente;
- per ogni cantiere
deve essere previsto un documento (una specie di ‘
libro di bordo’) in cui riportare gli
eventi/malfunzionamenti/incidenti/infortuni accaduti nel cantiere. Tale
documento deve essere portato a conoscenza dei referenti che organizzano le
successive fasi del Tour;
- in caso di
ditte/lavoratori stranieri deve essere presente in cantiere il modello A1 o
comunque devono essere specificati competenze/rapporti di lavoro/formazione per
questi soggetti, per principio di territorialità;
- Nella descrizione
dei lavori vanno identificati quelli per i quali servono specifiche idoneità
tecniche (lavoro su funi, montaggio di opere provvisionali, lavori su impianti
elettrici sotto tensione, ecc.);
- l'
organigramma della sicurezza deve
essere sempre visibile e comunicato ai lavoratori. Il cantiere deve avere indicazione ben
visibili. Inoltre deve esserci un coordinamento obbligatorio tra i capi settore
(audio, luci, strutture);
- vanno stabiliti
specifici contenuti per la formazione del personale addetto al montaggio/smontaggio delle
installazioni per manifestazioni temporanee;
- i
capi settore devono avere come minimo
il corso da preposto ed una comprovata formazione per la mansione che svolgono
in seno allo staff tecnico. Per
comprovare tale formazione non è da escludere un esame vero e proprio che
rilasci abilitazione a tale mansione;
- le
squadre miste sono una prassi ed una
regola. La gestione della sicurezza deve tener presente del flusso comunicativo
e di responsabilità che effettivamente si viene ad avere nella realizzazione
delle differenti produzioni;
- bisogna definire
gli obblighi di
sorveglianza sanitaria,
compresa la proposta di un protocollo consigliato per le diverse mansioni. I
giudizi di idoneità devono essere a conoscenza di chi dirige il cantiere;
- deve essere
prevista la presenza di idonei spazi dedicati al riposo dei tecnici (definirne
le caratteristiche minime) per qualsiasi evento che preveda più di 6 ore di lavoro
e ci deve essere un controllo sulle ore effettive lavorate/di riposo dei
lavoratori;
- per gli operatori
addetti a lavorazioni rientranti tra quelle previste agli Accordi Stato-
Regioni riguardanti il rischio legato all’assunzione di alcolici e sostanze
psicotrope
e stupefacenti vanno previsti gli accertamenti mirati a evidenziare l’eventuale
assunzione;
- nelle fasi di
sollevamento/caricamento delle Strutture non devono essere presenti operatori
non addetti e formati a tali manovre”.
Dopo aver
riprodotto le indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro di Trieste per la
riunione nazionale del 2 luglio 2013, riportiamo per concludere alcuni cenni
relativi alla “
bozza di mansionario
delle figure tecniche professionali dello spettacolo”.
Ad esempio con
riferimento ai
rigger che, nel
settore degli eventi, “sono gli operatori che si occupano degli appendimenti di
strutture, impianti, materiale scenico ed apparecchiature per il sollevamento.
Il rigger necessità di una preparazione specifica con un preciso percorso
formativo per comprovare la conoscenza esatta di quale sia la sua esatta
responsabilità. A tal fine è raccomandabile una formazione specifica inerente
alle strutture e i paranchi elettrici. Il rigger deve conseguire l'abilitazione
per ‘lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi’,
deve conseguire il certificato di preposto alla
sicurezza
per i lavori su fune, il patentino per l’utilizzo di piattaforme aeree,
l'abilitazione per la bassa tensione elettrica. I DPI del rigger devono seguire
tassativamente le norme previste per la loro manutenzione”. Il mansionario si
occupa in modo specifico anche dell’
head
rigger (caposquadra),
ground rigger
(operatore a terra) e l’
up rigger
(operatore in quota).
Inoltre bisogna
considerare che, riguardo alla
figura
del committente, ci sono 2 distinti soggetti responsabili
dell’organizzazione degli show:
- la ”
produzione artistica” (entourage
dell’artista) “ovvero l’artista con la società produttrice dell’evento, cioè lo
spettacolo vero e proprio: è un prodotto chiuso, pronto, sempre uguale in ogni
tappa del tour. La produzione artistica decide dove si svolgono i singoli
spettacoli, prendendo in locazione le strutture (teatro, palazzetto, piazza).
Solo la produzione artistica decide eventuali cambiamenti in merito allo
spettacolo. Comprende il cantante, la sua band, il corpo di ballo, il regista,
i tecnici di audio, tecnici luci, head rigger, il progettista, il coreografo,
lo scenografo, i truccatori, il responsabile sicurezza, la sarta, etc”;
- la “
produzione
locale”, (local promoter) “costituita dal promoter che organizza il
concerto nel luogo in cui viene effettuato lo show e dai servizi accessori: può
essere il sindaco, il proprietario del teatro/palazzetto/auditorium, una
associazione, una società privata che organizza eventi. Il promoter locale
chiama l’artista a svolgere lo show appaltando alla produzione artistica la
realizzazione dell’evento. Anche in questo caso, eventuali cambiamenti in
merito allo spettacolo possono essere decisi solo dalla produzione artistica”.
Dunque il
committente, così come definito nel D.lgs. 81/2008, “può essere di volta in
volta o la produzione artistica o il promoter locale:
- può essere la
produzione artistica, nel caso in cui
sia questo il soggetto che organizza l’evento prendendo in affitto il
venue (teatro, palazzetto, piazza) in
cui svolgere lo show;
- può essere il
promotore locale, nel caso in cui sia
questo il soggetto che organizza l’evento e appalta alla produzione artistica
la realizzazione artistica dello show”.
Ricordiamo, per
finire, che in Italia “in genere il committente è il local promoter, e la
produzione artistica va in tournè nelle diverse località in cui viene
‘comprata’ nelle date di spettacolo prestabilite con mesi di anticipo. Ma recentemente,
nelle grandi produzioni, il committente è stato individuato contrattualmente
nella ‘produzione artistica’ (legale rappresentante dell’agenzia)”. In ogni
caso il committente “deve essere chiaramente identificato in tutti i
contratti”.
“ La
sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio
dei palchi”,
Ing. Renzo Simoni - SCPSAL – ASS 1 Triestina - Gruppo di lavoro “palchi e opere
provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive e similari”, intervento al
seminario “La sicurezza nei palchi e nei luoghi di spettacolo: verso le linee
guida nazionali - definiamo insieme ruoli e responsabilità” (formato PDF, 3.63
MB).
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